Giu Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - 19 settembre 2024 N. 25230
Massima
Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, o a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916)

Casus Decisus
1. La società contribuente C.P. S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015, con il quale – a seguito di PVC – si recuperavano maggiori IRES, IRAP e IVA. 2. La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha rilevato che l’atto di appello era stato notificato in data 28 gennaio 2022 alla società presso lo studio del suo difensore, quando già detta società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Paola del 20 dicembre 2021, per cui – ritenendo che la società dichiarata fallita avesse perso la propria capacità processuale in favore della curatela del fallimento – ha dichiarato il difetto di legittimazione della società dichiarata fallita e ha dichiarato inammissibile l’appello. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; la società e il fallimento intimati non si sono costituiti in giudizio

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - 19 settembre 2024 N. 25230 FEDERICI FRANCESCO

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società dichiarata fallita fosse sprovvista della legittimazione a contraddire in sede di appello, stante la legittimazione straordinaria attribuita al fallito pendente il fallimento.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 299, 300, 301 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello, rilevando il difetto di legittimazione del fallito evocato in giudizio, ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello. Deduce il ricorrente che ove, in tesi, l’atto di appello sia stato notificato alla società dichiarata fallita per avere la stessa perso la legittimazione passiva a contraddire in sede di appello per effetto della declaratoria del fallimento in epoca precedente l’incardinazione del giudizio di appello, il giudice di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notificazione al fallimento.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla tardività del ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo l’avviso impugnato stato notificato al legale rappresentante della società contribuente in data 7 dicembre 2018. 4. Il primo motivo motivo è infondato. Se, una volta notificato l’atto impositivo, questa Corte riconosce la legittimazione straordinaria del debitore insolvente a impugnare in via straordinaria l’atto impositivo, altrettanto non avviene nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e il fallimento venga dichiarato nelle more della proposizione del giudizio di appello. In questi casi, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il contraddittore della controparte - soccombente e impugnante - nel giudizio in cui la società fallita sia risultata vincitrice è il curatore del fallimento, al quale deve essere notificato l’atto di appello (Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12785).

5. Fondato è, di converso, il secondo motivo.

Per quanto - secondo la menzionata giurisprudenza di questa Corte - la notifica dell’atto di appello da parte della controparte della società fallita che, nelle more, sia stata dichiarata fallita, debba essere indirizzata nei confronti del curatore del fallimento, l’eventuale notifica dell'atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario del debitore e non nei confronti del curatore del fallimento non è inesistente ma nulla. Deve, difatti, ravvisarsi un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2023, n. 34371; Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12785, cit.; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8624; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2012, n. 9281; Cass., Sez. V, 9 aprile 2008, n. 9214; Cass., Sez. II, 29 marzo 2006, n. 7252), dovendo la notifica essere effettuata «presso il domicilio dell'organo pubblico cui spetta la rappresentanza della stessa» (Cass., Sez. V, 23 marzo 2007, n. 7161); disciplina, quella della nullità della notificazione, applicabile anche al processo tributario (Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 384; Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2022, n. 35884).

6. Si tratta di una riaffermazione del principio, secondo cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, o a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).

7. Per l’effetto, ove la pronuncia di fallimento intervenga nelle more tra il primo e il secondo grado di giudizio e l'evento non venga dichiarato nel corso di esso, la notifica dell’atto di impugnazione, fatta presso il difensore del contribuente in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento è nulla. Trattandosi di notificazione nulla, la stessa – in mancanza di costituzione della parte legittimata - deve essere rinnovata dal giudice dell’impugnazione nelle forme dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, 5 dicembre 2022, n. 35690; Cass., Sez. VI, 4 aprile 2018, n. 8192; Cass., Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 16070; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13501).

8. La sentenza impugnata, nell’avere dichiarato inammissibile il ricorso senza procedere alla rinnovazione della notificazione dell’atto di appello, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. Il motivo va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio affinché proceda alla integrazione della notificazione dell’atto di appello nei confronti del curatore del fallimento.

9. Il terzo motivo è assorbito, trattandosi di questione che sarà trattata dal giudice del rinvio una volta correttamente integrato il contraddittorio con il curatore del fallimento, essendo la questione del rispetto del contraddittorio preliminare ad ogni altra questione introdotta nel giudizio. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2024