CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 19 settembre 2024 N. 25243
Massima
In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti» (Cass. 20 marzo 2017, n. 7110).
Casus Decisus
1. ? C. Stefano, nominato erede da C. Lida di tutto il danaro e i titoli depositati in banche con testamento del 22 maggio 2008, convenne in giudizio Banca di Credito Sardo s.p.a., poi incorporata da Intesa SanPaolo s.p.a., A. Alessandra e C. Maria, per sentire accertare la riferibilità esclusiva a C. Lida del conto corrente n. 76760179 e dei titoli Eurizon Rendita n. 1629336282245000, quantunque cointestato alle due convenute, A. e C. Maria, in quanto rispettivamente alimentato e frutto d’investimento effettuato con provviste esclusive della de cuius; conseguentemente chiese la condanna della banca e delle due formali cointestatarie del conto corrente e dei titoli a restituirgli quanto liquidato dalla banca quale controvalore delle rispettive quote e la condanna della sola banca a risarcirgli il danno determinato dall’omesso trasferimento dei titoli ad altro istituto bancario, come richiesto da C. Lida il 26 maggio 2008. 2. ? Il Tribunale di Sassari ha rigettato le domande e la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ha respinto l’appello che Stefano C. ha successivamente proposto. 3. ? A fondamento della decisione il giudice d’appello ha convenuto con quello di primo grado sul fatto che non fosse stata superata la presunzione di contitolarità posta dall’art. 1854 c.c. Insufficienti allo scopo erano difatti il verbale di pubblicazione del testamento olografo di C. Lida, la lettera del 21 gennaio 2010 con la quale la banca dava conto dei rapporti intestati alla defunta, la lettera di costei del 26 maggio 2008 e i moduli d’investimento prodotti, senz’altro alimentati da versamenti di Lida C., ma non coincidenti con quello oggetto di causa. In questo contesto, ha specificato la corte territoriale, a fronte della cointestazione del conto alle convenute, le quali avevano affermate di essere contitolari effettive e non soltanto formali di conto corrente e titoli, era mancata la dimostrazione della proprietà esclusiva della provvista che aveva alimentato il primo ed era stata investita nel secondo. Correttamente dunque, ha aggiunto il giudice d’appello, la banca aveva omesso di eseguire le operazioni consistenti nell’immediata estinzione del fondo d’investimento e nel trasferimento del ricavato presso la filiale di Castelsardo, in quanto provenienti da una sola cointestataria, ossia appunto da C. Lida. 4. ? Contro questa sentenza Stefano C. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo e illustra con memoria, cui la banca, A. Alessandra e C. Maria replicano con controricorsi, pure corredati di memoria.
Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 19 settembre 2024 N. 25243 DI MARZIO MAURO
5. ? Con l’unico motivo di
ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa
applicazione degli artt. 1854, 1292 e 1298 c.c., perché la banca
avrebbe trascurato che in caso di conto corrente bancario intestato
a più persone con facoltà di ciascuna di compiere operazioni anche
separatamente, gli intestatari sono creditori in solido dei saldi
del conto e possono richiedere alla banca il rimborso integrale dei
valori presenti sul conto.
6. ? Il ricorso è
inammissibile.
Esso muove dalla premessa che il
conto cointestato recasse la facoltà di ciascuna cointestataria di
compiere operazioni anche separatamente: ma questa premessa non
risulta desumibile da quanto il ricorrente narra in ricorso, e la
sentenza impugnata non ne parla, e cioè quella indicata risulta
essere una prospettazione fattuale nuova. L’inammissibilità dunque
discende ex articolo 360 bis, n. 1, c.p.c., dall’applicazione del
principio che segue: «In tema di conto corrente bancario
cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di
compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per
il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente
menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi
requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i
contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento,
processuale o extraprocessuale, delle parti» (Cass. 20 marzo 2017,
n. 7110).
5. ? Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del
contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due
parti controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio
di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi
€ 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando
atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1
quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il
18/04/2024.