Giu La fattispecie della soccombenza reciproca sussiste, oltre che nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 03 settembre 2024 N. 23665
Massima
La fattispecie della soccombenza reciproca sussiste, oltre che nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed è esclusa, invece, nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale. (Cass. Sez. U. 31/10/2022, n. 32061)

Casus Decisus
1. Salvatore D. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. si è pronunciata quale giudice del rinvio a seguito di sentenza di questa Corte, n. 930 del 2016, che ha annullato la precedente pronuncia con la quale la medesima C.t.r. aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso per l'anno 1999 con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, basato su incrementi patrimoniali consistiti nell'acquisto di alcune unità immobiliari. 2. Questa Corte rilevava, in particolare, che era pacifico in causa che il D. aveva acquistato esclusivamente la nuda proprietà dell'immobile (appartamento) rilevante ai fini dell’accertamento, con contestuale costituzione di usufrutto a favore di un terzo. Osservava, pertanto, che questo era l'unico fatto certo idoneo ad abilitare l'Ufficio alla determinazione in via sintetica del reddito in base a spese per incrementi patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600 del 1973, e non già il pagamento dell'intero prezzo, circostanza evidentemente non desumibile con certezza dall'acquisto della sola nuda proprietà, non assumendo rilievo in tal senso il fatto che dal contratto risultasse il versamento di una somma complessiva ad opera della parte acquirente (espressione da intendere comprensiva anche del soggetto acquirente dell'usufrutto). Per l’effetto, annullava la sentenza, rinviando alla medesima C.t.r. cui demandava anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La C.t.r., con la sentenza qui gravata, pronunciando in sede di rinvio, rilevava in motivazione che le parti sostanzialmente concordavano sul quantum dell’imposizione derivante dalla applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione e che l’Agenzia delle entrate aveva accettato la quantificazione del corrispettivo versato per la sola nuda proprietà con la conseguente riliquidazione delle imposte dovute e la restituzione di quanto pagato in eccesso. Per l’effetto accoglieva l’appello nei sensi di cui in motivazione. Quanto alle spese «in considerazione della parziale soccombenza reciproca» disponeva la compensazione quanto ai «due gradi di giudizio» 3. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 03 settembre 2024 N. 23665 NAPOLITANO LUCIO

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie ricorresse un’ipotesi di «parziale soccombenza reciproca».

Osserva che il ricorso proposto non aveva avuto ad oggetto la richiesta di annullamento dell’avviso di accertamento sintetico in sé complessivamente considerato, bensì, la sola parte in cui l’Agenzia aveva considerato tra gli incrementi patrimoniali l’acquisto del pieno diritto di proprietà di un immobile, sebbene avesse acquistato la sola nuda proprietà con contestuale costituzione dell’usufrutto in capo ad un terzo. Aggiunge che la sentenza di annullamento con rinvio aveva accolto integralmente la difesa, sicché doveva considerarsi parte totalmente vittoriosa.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli art. 112 e 385 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità, nonostante l’espresso rinvio al giudice di secondo grado anche per provvedere sulle stesse. Aggiunge che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la fattispecie della soccombenza reciproca sussiste, oltre che nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed è esclusa, invece, nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale. (Cass. Sez. U. 31/10/2022, n. 32061)

3.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Risulta in fatto (cfr. ricorso alla C.t.p. allegato quale doc. 5 al ricorso per cassazione) che il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento chiedendo in via principale l’annullamento integrale e in via subordinata la sua riduzione in via proporzionale. Dallo stesso ricorso per Cassazione emerge, infatti, che l’Ufficio aveva accertato un reddito di Lire 220.183.000, a fronte di un reddito dichiarato di lire 26.812.00,00, in virtù di più acquisti immobiliari (di cui per uno soltanto si poneva la questione relativa all’acquisto della sola nuda proprietà) e del possesso di un autoveicolo. La difesa del contribuente, poi, non aveva ad oggetto esclusivamente l’errore commesso nel considerare il prezzo di acquisto della piena proprietà, ma anche la propria capacità reddituale, ritenuta congrua.

A seguito dell’annullamento con rinvio la C.t.r. accoglieva l’appello come da motivazione, ovvero riducendo l’importo dell’accertamento e non ritenendo quest’ultimo del tutto illegittimo. La C.t.r., pertanto, ha Corte di accolto la domanda subordinata e non quella principale che aveva ad oggetto l’annullamento dell’intero accertamento. In ragione di ciò correttamente ha ravvisato una fattispecie di soccombenza reciproca in quanto il contribuente, sulla domanda principale di annullamento integrale dell’atto impositivo è risultato soccombente.

4. Il secondo motivo è fondato.

4.1. Questa Corte con la sentenza che ha cassato con rinvio la precedente sentenza della C.t.r., ha rimesso a quest’ultima anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

4.2. Le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass., S.U. 08/11/2022, n. 32096).

4.3. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha provveduto sulle «spese dei due gradi del giudizio» valutando la soccombenza reciproca, senza tuttavia tener conto dell’esito complessivo anche con riferimento al giudizio di legittimità.

5. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si pronuncerà in ragione dell’esito complessivo del giudizio tenendo conto anche delle spese del doppio giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del doppio giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.