1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie ricorresse un’ipotesi di «parziale soccombenza reciproca».
Osserva che il ricorso proposto non aveva avuto ad oggetto la richiesta di annullamento dell’avviso di accertamento sintetico in sé complessivamente considerato, bensì, la sola parte in cui l’Agenzia aveva considerato tra gli incrementi patrimoniali l’acquisto del pieno diritto di proprietà di un immobile, sebbene avesse acquistato la sola nuda proprietà con contestuale costituzione dell’usufrutto in capo ad un terzo. Aggiunge che la sentenza di annullamento con rinvio aveva accolto integralmente la difesa, sicché doveva considerarsi parte totalmente vittoriosa.
2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli art. 112 e 385 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità, nonostante l’espresso rinvio al giudice di secondo grado anche per provvedere sulle stesse. Aggiunge che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che la fattispecie della soccombenza reciproca sussiste, oltre che nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed è esclusa, invece, nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale. (Cass. Sez. U. 31/10/2022, n. 32061)
3.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Risulta in fatto (cfr. ricorso alla C.t.p. allegato quale doc. 5 al ricorso per cassazione) che il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento chiedendo in via principale l’annullamento integrale e in via subordinata la sua riduzione in via proporzionale. Dallo stesso ricorso per Cassazione emerge, infatti, che l’Ufficio aveva accertato un reddito di Lire 220.183.000, a fronte di un reddito dichiarato di lire 26.812.00,00, in virtù di più acquisti immobiliari (di cui per uno soltanto si poneva la questione relativa all’acquisto della sola nuda proprietà) e del possesso di un autoveicolo. La difesa del contribuente, poi, non aveva ad oggetto esclusivamente l’errore commesso nel considerare il prezzo di acquisto della piena proprietà, ma anche la propria capacità reddituale, ritenuta congrua.
A seguito dell’annullamento con rinvio la C.t.r. accoglieva l’appello come da motivazione, ovvero riducendo l’importo dell’accertamento e non ritenendo quest’ultimo del tutto illegittimo. La C.t.r., pertanto, ha Corte di accolto la domanda subordinata e non quella principale che aveva ad oggetto l’annullamento dell’intero accertamento. In ragione di ciò correttamente ha ravvisato una fattispecie di soccombenza reciproca in quanto il contribuente, sulla domanda principale di annullamento integrale dell’atto impositivo è risultato soccombente.
4. Il secondo motivo è fondato.
4.1. Questa Corte con la sentenza che ha cassato con rinvio la precedente sentenza della C.t.r., ha rimesso a quest’ultima anche la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
4.2. Le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite e può legittimamente pervenire ad un provvedimento provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass., S.U. 08/11/2022, n. 32096).
4.3. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha provveduto sulle «spese dei due gradi del giudizio» valutando la soccombenza reciproca, senza tuttavia tener conto dell’esito complessivo anche con riferimento al giudizio di legittimità.
5. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si pronuncerà in ragione dell’esito complessivo del giudizio tenendo conto anche delle spese del doppio giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del doppio giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.