Giu Nel computo del termine, occorre considerare che alle controversie in materia di previdenza, contraddistinte da esigenze di speditezza e di concentrazione, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 22 agosto 2024 N. 23036
Massima
Nel computo del termine, occorre considerare che alle controversie in materia di previdenza, contraddistinte da esigenze di speditezza e di concentrazione, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass., sez. VI-L, 18 luglio 2018, n. 19079).

Casus Decisus
1.– Il signor Ugo V. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 928 del 2018, che, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto il gravame dell’INPS e ha respinto la domanda di ripristino dell’integrazione al minimo sulla pensione in regime di pro rata internazionale. 2.– L’INPS resiste con controricorso, notificato il 15 novembre 2018. 3.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5– Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 6.– Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 22 agosto 2024 N. 23036 BERRINO UMBERTO

1.– È pregiudiziale l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla parte controricorrente.

1.1.– L’eccezione si rivela fondata.

1.2.– È lo stesso ricorrente a dedurre che il giudizio di primo grado è stato incardinato il 28 novembre 2012 (pagina 3 del ricorso per cassazione). Trova dunque applicazione l’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che così stabilisce: «Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza». Invero, in forza della disciplina intertemporale dettata dall’art. 58, comma 1, della medesima legge n. 69 del 2009, la disposizione che sancisce il più esiguo termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione si applica ai giudizi instaurati, come si riscontra nel caso di specie, dopo l’entrata in vigore della legge. Entrata in vigore che dev’essere ancorata al 4 luglio 2009, alla stregua della pubblicazione della legge n 69 del 2009 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 (n. 140) e dell’applicabilità dell’art. 73, terzo comma, Cost., che sancisce in linea generale l’entrata in vigore delle leggi il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.

1.3.– Nel computo del termine, occorre considerare che alle controversie in materia di previdenza, contraddistinte da esigenze di speditezza e di concentrazione, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass., sez. VI-L, 18 luglio 2018, n. 19079). Dagli atti di causa emerge che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 14 marzo 2018 e che il ricorso per cassazione è stato notificato soltanto il 10 ottobre 2018, allorché l’invalicabile termine semestrale era già infruttuosamente decorso.

1.4. – La sequenza degli antefatti processuali, ricostruita nel controricorso (pagina 3) e corroborata dalla documentazione acquisita, non è stata contraddetta dalla parte ricorrente. La memoria illustrativa (pagina 2), lungi dal confutare la tardività del ricorso, si limita a sollecitare a questa Corte «una lettura ontologica e non meramente formale» della disciplina attinente alla sospensione feriale dei termini processuali e paventa un contrasto con l’art. 24 Cost. e con le «norme internazionali e comunitarie in materia». C

La lettura alternativa, nondimeno, non è sorretta da argomenti che inducano a rimeditare la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema d’inapplicabilità della sospensione alle controversie previdenziali. Né il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina di legge, soltanto adombrato, è avvalorato da rilievi che valgano a dargli una più solida consistenza. 

2.– Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

3. – Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

4.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. ù

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione