Giu Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, non potendosi considerare, sufficiente il mero deposito presso la Corte
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 11 luglio 2024 N. 19077
Massima
Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, non potendosi considerare, sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378 cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la notifica sia stata omessa, l'atto non è qualificabile come controricorso (Cass. 05/12/2014, n. 25735).

Casus Decisus
1. Giovanni M. ricorre nei confronti di Equitalia Centro s.p.a., poi incorporata in Equitalia Riscossione s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Teramo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato dal contribuente avverso intimazione di pagamento. 2. La società di riscossione ha depositato controricorso e successiva memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 11 luglio 2024 N. 19077 CRUCITTI ROBERTA

1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «nullità dell’intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, degli aggi richiesti e del compenso di riscossione. Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.». Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la censura mossa avverso l’atto impugnato in quanto non contenente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «nullità dell’intimazione per omessa allegazione degli atti prodromici – omessa sottoscrizione dell’intimazione di pagamento notificata-genericità sugli obblighi previsti dall’art. 19 D. Lgs 546/1992 – omessa indicazione dei tributi da pagare. Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.». Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la censura mossa avverso l’atto impugnato in ragione della mancata allegazione dell’atto prodromico ritenendo tale onere superfluo ed illogico.

3. In via preliminare deve dichiararsi di ufficio l’inammissibilità del controricorso in quanto non ritualmente notificato come la stessa intimata ha confermato nella memoria successivamente depositata.

3.1. Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, non potendosi considerare, sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378 cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la notifica sia stata omessa, l'atto non è qualificabile come controricorso (Cass. 05/12/2014, n. 25735).

Si è altresì, precisato, che nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ. nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 cod. proc civ. (Cass. 16/06/2021, n. 17030)

3.2. Resta, pertanto, irrilevante diversamente da quanto affermato in memoria che il ricorrente abbia comunque estratto copia dell’atto.

4. Anche il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1. La C.t.r. ha ritenuto, in primo luogo, l’appello inammissibile in quanto non contenente alcuna specifica censura alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, bensì la mera riproposizione delle  stesse eccezioni espresse in primo grado, già esaminate e respinte. Di seguito, ha aggiunto che «in ogni caso, ove anche a voler ritenere l’appello ammissibile, lo stesso sarebbe comunque del tutto infondato e privo di pregio logico-giuridico» ed ha, pertanto, argomentato nel merito delle doglianze poste.

4.2. Per orientamento consolidato di questa Corte qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, con la conseguenza che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata(Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722).

4.3. Il contribuente non ha sollevato alcuna censura in ordine alla statuizione di inammissibilità dell’appello che, pertanto, è passata in giudicato. Le censure sulle statuizioni di merito, invece, sono inammissibili in ragione dei principi sopra esposti.

5. In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità sia del ricorso che del controricorso. Non deve provvedersi sulle spese in quanto l’intimata non si è difesa a mezzo rituale controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed il controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Corte di Cassazione - copia non ufficiale Cons. est. Rosanna Angarano 5 unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.