Giu L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 11 luglio 2024 N. 19127
Massima
L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l’ipoteca, sia nel caso in cui l’accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l’esistenza del diritto dell’agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l’iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell’atto» (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24234 del 27/11/2015, Rv. 637764 – 01; Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019, Rv. 654525 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 6790 del 14/03/2024, Rv. 670499 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024, Rv. 670342 – 01:)

Casus Decisus
Luigi D. ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A., cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) per ottenere la dichiarazione di illegittimità di un provvedimento di iscrizione ipotecaria sui suoi beni, a tutela di crediti iscritti a ruolo di varia natura. La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Salerno, con riguardo ai crediti aventi ad oggetto sanzioni amministrative, mentre, con riguardo ai crediti tributari, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, ma tale sentenza è stata cassata, per quanto di ragione, da questa Corte, con rinvio (Sentenza n. 12876 del 13 maggio 2021). Il Tribunale di Salerno, in sede di rinvio, ha dichiarato l’improcedibilità dell’atto di citazione in riassunzione. Ricorre il D., sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 11 luglio 2024 N. 19127 De Stefano Franco

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Error in iudicando – violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – violazione degli artt. 1 L. n. 742 del 1969, in combinato disposto con l’art. 392 c.p.c. e 24 Cost. – violazione dei Principi di cui agli artt. 6 C.E.D.U. e 111 Cost. – interpretazione delle norme processuali convenzionalmente orientata – violazione del Principio dell’effettività e dell’immediatezza della difesa – violazione dei Principi di cui alla Decisione n. 16560/2019 – assoluta confusione concettuale dell’Ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi ordine logico».

Con il secondo motivo si denunzia «Error in procedendo – violazione di legge e nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – Violazione degli artt. 58 L. n. 69/2009 e 101, co. 2, c.p.c. – Violazione dei Principi costituzionali e convenzionali del rispetto del contraddittorio tra le parti e della “parità delle armi” (Cass. n. 6329/2022)».

I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente, e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Essi – benché l’esposizione non sia connotata da particolare chiarezza e sinteticità e contenga numerosi riferimenti a questioni del tutto irrilevanti ai fini dell’esito della controversia – sono fondati, per quanto di ragione, segnatamente con riguardo all’assorbente profilo di seguito evidenziato.

1.1 Il Tribunale di Salerno ha dichiarato improcedibile il giudizio, in sede di rinvio, in quanto esso sarebbe stato riassunto oltre i tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la originaria decisione di secondo grado. Nella sentenza impugnata si dà espressamente atto che la sentenza della Corte di Cassazione è stata pubblicata in data 13 maggio 2021 e che il giudizio in riassunzione era stato instaurato in data 3 settembre 2021. Il ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’omessa considerazione della sospensione feriale dei termini nel mese di agosto, in ragione dell’oggetto della domanda.

1.2 Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione di un provvedimento di iscrizione ipotecaria operato dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 77 del D.P.R 29 settembre 1973 n. 602; non si tratta, quindi, di giudizio in materia di esecuzione forzata, ma di un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che esso deve ritenersi assoggettato alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali (espressamente in tal senso: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28509 del 30/09/2022, Rv. 665956 – 01; sulla qualificazione quale ordinaria azione di accertamento negativo, e non quale opposizione esecutiva, dell’azione di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo di veicoli nella riscossione a mezzo ruolo, cfr., ex multis: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24234 del 27/11/2015, Rv. 637764 – 01; Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019, Rv. 654525 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 6790 del 14/03/2024, Rv. 670499 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024, Rv. 670342 – 01: «l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l’ipoteca, sia nel caso in cui l’accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l’esistenza del diritto dell’agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l’iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell’atto»).

Il rilievo per cui l’instaurazione del giudizio di rinvio non avrebbe potuto ritenersi tardiva, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, è assorbente di ogni altra questione e sufficiente a determinare la cassazione della pronuncia impugnata, affinché, in sede rinvio, si proceda all’esame del merito della domanda, nei limiti consentiti dalla portata dell’originaria decisione di questa Corte n. 12876 del 13 maggio 2021, e sempre sussistendo ogni altro presupposto necessario a tal fine. 2. Con il terzo motivo si denunzia «Error in procedendo – violazione di legge e nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – omessa pronuncia su una causa di cessazione della materia del contendere – espressa richiesta di applicazione del beneficio normativo della cancellazione automatica del debito ex art. 4, co. 1, del D.L. n. 119/2018, conv., modif., dalla L. n. 136/2018 ed art. 4, co. 4, D.L. Sostegni n. 41/2021 conv. mod. dalla L. 69/2021 contenuta nel verbale di udienza (All. 2.*, al Fascicolo E) – applicabilità dello ius superveniens in ogni grado e stato del procedimento –violazione dei Principi della C.S.C. sul punto (tra cui Cass. n. 19617/2018 e Cass. n. 22018/2020)». Il motivo, relativo al merito della domanda, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due.

3. Sono accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte:

- accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile