Giu Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 11 luglio 2024 N. 19129
Massima
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, Cass., n. 20379 del 2017; Cass., n. 707 del 2019; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., n. 27496 del 2020; Cass., n. 3443 del 2021; Cass., n. 6596 del 2021; Cass., nn. 6850 e 6852 del 2021; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., nn. 14562 e 14582 del 2021; Cass., n. 14873 del 2021).

Casus Decisus
1. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia - Sezione staccata di Catania ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ragusa di accoglimento dei ricorsi, riuniti, proposti daS. s.r.l. in liquidazione, avverso avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP in relazione agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, emessi a seguito di verifica conclusasi con PVC da cui erano emerse indebite detrazioni di costi per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere tramite soggetti fittiziamente interposti, 2. L’Agenzia aveva contestato gli acquisti di autovetture attraverso le interposte ditte “GT” e “T.C.” che utilizzavano, in difetto dei presupposti, il regime del margine, ciò che consentiva alla ricorrente di detrarre indebitamente l’IVA sull’acquisto e dedurre costi non effettivamente sostenuti. 3. La CTR ha ritenuto che l’Ufficio appellante non si era attenuto a quanto stabilito dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto il gravame era privo di motivi specifici di impugnazione e conteneva soltanto generiche contestazioni dell’operato dei primi giudici, aggiungendo che «in ogni caso» le asserzioni dell’Amministrazione erano sfornite di prova. 4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a sette motivi, cui replicaS. srl con controricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 11 luglio 2024 N. 19129 Bruschetta Ernestino Luigi

1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 e per formazione del giudicato interno.

1.1. Quanto all’eccezione fondata sull’art. 366 c.p.c., non ricorre una radicale inammissibilità del ricorso, come dedotto dalla controricorrente, in quanto si sono rilevati difetti nell’esposizione dei singoli motivi, da valutarsi quindi con riguardo a ciascuno di essi.

1.2. Quanto all’eccezione di giudicato interno, si deduce che l’Agenzia non ha riproposto con il ricorso per cassazione i motivi con cui aveva censurato la sentenza di primo grado per aver statuito l’effettivo sostenimento dei costi e la deducibilità degli stessi ai fini IRES e IRAP; questione ritenuta assorbita dalla CTR o implicitamente rigettata laddove aveva ritenuto «che nessun appunto può essere fatto ai primi giudici. Di conseguenza la sentenza di primo grado, che appare puntualmente motivata, deve essere confermata».

1.3. Anche questa eccezione è infondata in quanto l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione ritenuta, anche implicitamente, assorbita, non determina la formazione del giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (Cass. n. 7988 del 2018; Cass. nn. 11937 del 2002 e 22373 del 2014; da ult., Cass., sez. un., n. 23833 del 2015), non potendo tali questioni essere proposte nel giudizio di cassazione, neanche mediante ricorso incidentale condizionato (Cass., sez. un., n. 23833 del 2015; Cass. n. 26479 del 2016).

2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art 53 d.lgs. n. 546/1992, falsamente applicato dalla CTR.

2.1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 58 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992 perché in appello sono consentiti nuovi mezzi di prova. 2.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in tema di onere probatorio, dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, in tema di accertamento analitico induttivo, e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in tema di detrazione IVA, con riguardo all’esistenza della frode.

2.3. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., in tema di onere probatorio, dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, in tema di accertamento analitico induttivo, e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, in tema di detrazione IVA, sotto il profilo dell’elemento soggettivo e della partecipazione dellaS. alla frode o, almeno, della conoscibilità della stessa.

2.4. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 laddove la CTR si è limitata ad affermare l’assenza di contestazioni in ordine alle deduzioni della contribuente e alle produzioni documentali da questa offerte al fine di giustificare l’accoglimento della avversa prospettazione.

2.5. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 46, 47 e 50 del d.l. n. 331/1993 laddove si è ritenuta la documentazione prodotta dalla società sufficiente ad escludere l’inesistenza soggettiva delle operazioni.

2.6. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, ricorrendo vizio assoluto di motivazione laddove si è ritenuto che non fosse stato provato il coinvolgimento dellaS. nella frode alla luce dei plurimi elementi evidenziati in PVC: il controllo dei libretti aveva evidenziato che il regime del margine non era applicabile, i prezzi praticati erano al di sotto di quelli correnti; per contro, la società non aveva provato pagamenti ma aveva effettuato operazioni per milioni di euro senza svolgere alcun controllo sui suoi fornitori.

3. Con riguardo al primo motivo, non ricorre il difetto di autosufficienza denunciato dalla controricorrente: il principio di autosufficienza, che non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico alla luce delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia) (Cass. sez. un. n. 8950 del 2022), appare rispettato posto che si riportano sinteticamente ma in termini sufficientemente puntuali gli elementi essenziali che compongono la censura. Nel merito, poi, il motivo è fondato.

4. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, Cass., n. 20379 del 2017; Cass., n. 707 del 2019; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., n. 27496 del 2020; Cass., n. 3443 del 2021; Cass., n. 6596 del 2021; Cass., nn. 6850 e 6852 del 2021; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., nn. 14562 e 14582 del 2021; Cass., n. 14873 del 2021).

Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, cit., non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., n. 30341 del 2019).

5. Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, cit. ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., n. 20379 del 2017; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., n. 14582 del 2021). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. (Cass., n. 14582 del 2021; Cass. n. 6302 del 2022).

6. In conclusione, nel processo tributario vige il principio per cui ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 cit., secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell'impugnazione» e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., n. 23532 del 2018, non massimata; Cass., n. 7369 del 2017; Cass., n. 1200 del 2016; Cass., n. 3064 del 2012).

7. In questo caso, secondo quanto riportato in ricorso per autosufficienza, l’Agenzia ha aggredito la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società anche perché l’Ufficio non aveva prodotto il PVC, versando in appello copia di questo con gli allegati e insistendo nel sostenere la fondatezza delle rettifiche sulla base di quanto accertato dai verificatori. Stante il tenore della sentenza della CTP, che aveva in sostanza addebitato all’Ufficio una carenza di prova, la riproposizione in appello delle argomentazioni fatte valere in primo grado, accompagnata dalle produzioni documentali che le supportavano, è idonea ad ottenere il riesame del merito. 

8. Conclusivamente, accolto il primo motivo, gli altri devono essere dichiarati inammissibili, atteso che il giudice l’appello, ritenendo sussistente la violazione dell’art. 53, comma 1, cit., aveva perso la potestas iudicandi e da ciò derivando l’impossibilità di ulteriori statuizioni (Cass. sez. trib. 29529 del 2022); la sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15/02/2024.