Giu In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 11 luglio 2024 N. 19164
Massima
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020).

Casus Decisus
In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con il quale erano stati accertati, a mezzo studio di settore, maggiori redditi conseguiti da Mariano P., esercente l’attività di farmacia, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, Sezione staccata di Caltanisetta, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado. Sostenevano i giudici di appello: - che l’Ufficio aveva operato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 e 10 della legge n. 146 del 1998, attivando la fase del contraddittorio senza ricevere dal contribuente elementi idonei a giustificare lo scostamento accertato e motivando l’avviso di accertamento evidenziando ulteriori fattori di incoerenza del reddito dichiarato; - che il reddito dichiarato dal contribuente derivava dall’applicazione di una percentuale di ricarico del 21,97%, inferiore rispetto alla forbice (tra il 34 e il 108 per cento) indicata dalla studio di settore; - che l’Ufficio aveva applicato una percentuale di ricarico del 31% rilevata da quella applicata dalle altre due farmacie del paese, non accettata dal contribuente che ancorava la propria richiesta alla percentuale di ricarico del 21% circa offerta dal SSN e dichiarando percentuali poco verosimili in base all’id quod plerumque accidit, quale ad esempio un ricarico del 6% sui prodotti dietetici e per l’infanzia; aveva inoltre «smentito lo stato di disagio attribuito dal contribuente alla concorrenza», avendo dimostrato che la Farmacia P. nell’anno 2004 aveva incrementato il volume di affari rispetto ai due anni precedenti ed ancora in crescita; - che andava rigettato l’appello incidentale del contribuente non potendosi attribuire rilevanza al reddito dichiarato dal contribuente nell’anno 2003 ai fini dell’agevolazione IRAP prevista dall’art. 15 della L.R. n. 21 del 2003 «poiché nella fattispecie in esame l’Ufficio ha rideterminato il reddito per l’anno 2003 dichiarato dal contribuente»; - che «le sanzioni applicate conseguono al minor reddito erroneamente dichiarato dalla parte per cui infondati risultano gli argomenti sul punto rassegnati nell’appello». Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui replicava l’intimata con controricorso. Con memoria del 22 febbraio 2024 il ricorrente deduceva che l’agente della riscossione, sulla scorta della pronuncia di secondo grado, ad essa sfavorevole, aveva emesso la cartella di pagamento n. 2922015000803390800 in relazione alla quale aveva avanzato richiesta di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, provvedendo successivamente alla comunicazione dell’agente della riscossione, al pagamento integrale delle rate richieste e depositava la relativa documentazione. Chiedeva, quindi, dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere o, in subordine, l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 11 luglio 2024 N. 19164 BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Va preliminarmente dato atto che il ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle di cui all’artt. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, provvedendo al pagamento di tutte le rate del piano concordato con l’Agenzia delle entrate – Riscossione, per come risulta dalla documentazione prodotta a corredo della memoria del 22 febbraio 2024, da cui peraltro emerge che il contribuente aveva assunto l’impegno di rinunciare al giudizio.

Va, pertanto, accolta la richiesta avanzata in via principale dal ricorrente alla stregua del principio secondo cui «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020).

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, conseguente all’intervenuto pagamento del debito erariale, rende, all’evidenza, superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 le spese vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.

Non ricorrono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 20697 del 2021)

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma in data 28 febbraio 2024