Giu La declinazione del principio generale sancito dall’art. 100 cod. proc. civ. importa che l’interesse ad impugnare con il rimedio di legittimità si individui nella possibilità di conseguire una utilità giuridica
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 04 luglio 2024 N. 18366
Massima
La declinazione del principio generale sancito dall’art. 100 cod. proc. civ. con riferimento ai giudizi di impugnazione importa che l’interesse ad impugnare con il rimedio di legittimità si individui nella possibilità di conseguire, attraverso la richiesta cassazione della sentenza gravata, una utilità giuridica, un risultato pratico favorevole per la parte che impugna, non potendo consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sugli esiti sostanziali del giudizio: sicché va di norma escluso l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, qualora non possa conseguire, per la parte stessa, un esito giuridicamente apprezzabile ed utile (sul tema, ex plurimis, Cass. 19/07/2023, n. 21230; Cass. 11/12/2020, n. 280307)

Casus Decisus
Luca B. domandò giudizialmente ordine di cancellazione della ipoteca iscritta su beni immobili di sua proprietà da Alessio A. per l’importo di euro 12.600, in forza di una sentenza di condanna al pagamento di somme già azionata in via esecutiva dal creditore; all’esito del giudizio di prime cure, condotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l’adito Tribunale di Modena accolse la domanda; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da Alessio A.; Alessio A. ricorre per cassazione, affidandosi a sette motivi; resiste, con controricorso, e dispiega altresì ricorso incidentale per un motivo Luca B.; ambedue le parti depositano memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 04 luglio 2024 N. 18366 DE STEFANO FRANCO

preliminarmente, non può essere accolta l’istanza del ricorrente di trattazione congiunta del presente ricorso a quello recante il numero di R.G. 23128/2023, in difetto del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ.; a suffragio dell’impugnazione, il ricorrente principale denuncia:

- ) nullità della sentenza per motivazione inesistente o soltanto apparente, per aver il giudice di appello acriticamente confermato la pronuncia di prime cure (primo motivo);

- ) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al rigetto della eccezione di carenza di legittimazione ad agire di Luca B., originaria e sopravvenuta (secondo motivo); - ) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al rigetto della eccezione di improcedibilità dell’avverso ricorso per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (terzo motivo);

- ) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al rigetto dell’eccezione di inammissibilità della richiesta di cancellazione dell’ipoteca (quarto motivo); 

- ) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in ordine all’insussistenza dei presupposti per la cancellazione della ipoteca ed alla persistenza di un credito capitale residuo garantito da ipoteca, ambedue negate dal giudice territoriale (quinto motivo);

- ) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto di un fatto decisivo per il giudizio, circa l’omesso pagamento delle spese di iscrizione ipotecaria ad opera del debitore Luca B. e per omessa pronuncia sulla liquidazione di dette spese richiesta in via riconvenzionale (sesto motivo);

- ) illegittimità della condanna ex art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (settimo motivo); l’unico motivo di ricorso incidentale lamenta, per violazione degli artt. 99, 112, 325 e 326 cod. proc. civ., omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione di tardività della impugnazione, in conseguenza della notifica del relativo atto di impugnazione ad un indirizzo PEC del difensore domiciliatario dell’appellato non estratto e non presente nei registri ReGIndE e INI PEC; in ragione del carattere preliminare della questione sollevata, va innanzitutto scrutinato il ricorso incidentale; quest’ultimo, a dispetto dell’equivoco tenore della rubrica («ricorso incidentale condizionato ma con ritenuto carattere di priorità»), risulta proposto in via autonoma, cioè a dire svincolato dal possibile esito della impugnazione principale: in tal senso depongono, con chiarezza, le conclusioni in controricorso, con cui si richiede «in via principale» l’accoglimento del ricorso incidentale (e, per l’effetto, la decisione nel merito della causa con pronuncia di inammissibilità dell’appello) e solo «in via subordinata» declaratoria di inammissibilità o infondatezza dell’avverso ricorso principale; detto ricorso è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare;per consolidato indirizzo di nomofilachia, la declinazione del principio generale sancito dall’art. 100 cod. proc. civ. con riferimento ai giudizi di impugnazione importa che l’interesse ad impugnare con il rimedio di legittimità si individui nella possibilità di conseguire, attraverso la richiesta cassazione della sentenza gravata, una utilità giuridica, un risultato pratico favorevole per la parte che impugna, non potendo consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sugli esiti sostanziali del giudizio: sicché va di norma escluso l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, qualora non possa conseguire, per la parte stessa, un esito giuridicamente apprezzabile ed utile (sul tema, ex plurimis, Cass. 19/07/2023, n. 21230; Cass. 11/12/2020, n. 280307);

nella situazione da ultimo descritta versa il ricorrente incidentale, interamente vittorioso nella gravata decisione di rigetto dell’appello, con condanna alle spese in suo favore: ragion per cui è inammissibile il motivo di ricorso, volto a far affermare la inammissibilità dell’appello, non sussistendo concrete ed effettivi utilità ritraibili per l’impugnante dalla invocata pronuncia di tal fatta; anche il ricorso principale è inammissibile, dacché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;

nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito;

al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, il ricorso in vaglio omette di trascrivere o riprodurre - quantomeno nei tratti essenziali o nei passaggi d’interesse ai fini della impugnazione - il contenuto dell’originario atto introduttivo della lite, ed in particolare le ragioni, in fatto ed in diritto, addotte dalla controparte a suffragio della richiesta di cancellazione di ipoteca;

la deficienza illustrativa assume pregnante significato con riguardo al tenore del provvedimento del 10 maggio 2021 reso nell’àmbito di una procedura esecutiva ed in forza del quale Luca B. avrebbe - a dire del ricorrente – fondato la sua domanda: di tale provvedimento (individuato con una anodina definizione di «ordinanza interdittale di estinzione della procedura esecutiva»), il ricorso di adizione di questa Corte non chiarisce in nessuna parte il contenuto precettivo e (soprattutto) la trama giustificativa, eppure sulla sua invalidità o inefficacia il ricorrente argomenta l’erroneità della decisione gravata; gravemente insufficiente risulta altresì la trasposizione della parte motiva della sentenza impugnata, soltanto in frammentari e non concludenti punti trascritta nel ricorso introduttivo, senza peraltro nemmeno la menzione del dispositivo finale della stessa;

la evidenziata lacunosità illustrativa mina in radice una adeguata e sufficiente comprensione dell’accadimento processuale ad opera della Corte, proprio con riferimento alle questioni sollevate con i motivi di ricorso, dei quali, pertanto, preclude la disamina nel merito; in definiva: sono dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale; la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità;

attesa l’inammissibilità dei ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte di ambedue i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione