Giu La specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 27 giugno 2024 N. 17817
Massima
La specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative

Casus Decisus
1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza n. 755/2018 pubblicata il 05/11/2018, ha rigettato il gravame proposto da Caterina V. nella controversia con il Consorzio per le autostrade siciliane (d’ora innanzi: CAS). 2. La controversia ha per oggetto la nullità del termine — ex art.1 comma 2 d.lgs. 06/09/2001, n. 368 — apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con il CAS tra l’11/11/2003 ed il 01/03/2010, con la conseguente la riammissione in servizio ed il risarcimento del danno; in via subordinata, il solo risarcimento del danno. 3. Il Tribunale di Messina rigettava le domande proposte dalla V. ritenendo la sufficiente specificità della clausola di apposizione del termine. 4. La Corte d’appello ha ritenuto che «l’espressione generica dedotta dal Cas nella stipula dei contratti a termine stipulati sin dal 2003 («per sopperire alle temporanee esigenze di esazione pedaggio») potesse consentire un valido controllo avendo già in quella data le parti sociali preso consapevolezza delle esigenze sociali e verificato la sussistenza». 5. In particolare la Corte territoriale ha valorizzato la formazione della graduatoria da parte del CAS, d'intesa con le organizzazioni sindacali, per il reclutamento del personale con la qualifica di A.T.E. in ricezione dell'accordo nazionale del 20/07/2002 tra la società autostrade e le organizzazioni sindacali. Secondo la Corte d'appello, a far tempo dalla formazione della graduatoria avvenuta con delibera del 18/11/2002, «le ragioni giustificatrici trovavano riscontro nel controllo sindacale e nell'accordo stipulato tra le parti sociali». 6. La Corte d'appello ha inoltre escluso la violazione dell’art.3 lett. d) d.lgs. 06/09/2001, n.368, ritenendo la prova documentale della valutazione dei rischi. 7. Per la cassazione della sentenza ricorrente la V., con ricorso affidato ad un solo motivo, illustrato da memoria. Il CAS resiste con controricorso

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 27 giugno 2024 N. 17817 DI PAOLANTONIO ANNALISA

1. Con l'unico motivo di ricorso la V. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1 d.lgs. 368/2001, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sufficiente specificazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive sulla base degli accordi intercorsi tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali. La ricorrente lamenta che l’art.1 d.lgs. 368/2001 impone la specifica indicazione, nel contratto consegnato al lavoratore, delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine; e che tale onere di specificazione non possa ritenersi soddisfatto aliunde, per mezzo dell'accordo concluso tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, nemmeno richiamato nel contratto consegnato al lavoratore.

2. In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal CAS ex art.348 ter cod. proc. civ. Il ricorso ha per oggetto una violazione di legge dedotta ex art. 360 comma primo num.3) cod. proc. civ., e non l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia. Non trova, pertanto, applicazione la causa di inammissibilità eccepita dal CAS.

3. Tanto premesso, il motivo è fondato. Dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello risulta che nei contratti a tempo determinato conclusi dalla V. l'apposizione del termine sia stata così giustificata: «per sopperire alle temporanee esigenze di esazione del pedaggio». Causale ritenuta generica, ma comunque legittima in quanto «le ragioni giustificatrici trovavano riscontro nel controllo sindacale e nell'accordo stipulato tra le parti sociali».

4. Occorre qui dare continuità al «principio più volte affermato da questa Corte (vedi, per tutte Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23702; Cass. 27 febbraio 2017, n.4895 più di recente), secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative; ed infatti la Corte territoriale, pur richiamando tale orientamento giurisprudenziale, poi non ne ha fatto corretta applicazione in quanto, nonostante il rilievo che nella clausola appositiva del termine non fosse contenuto alcun richiamo neppure "per relationem" ad accordi collettivi, non la ha ritenuta generica per le ragioni sopra riportate; invero, la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a fronte delle quali è consentito il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve necessariamente essere, comunque, espressa nel contratto (sia per indicazione diretta che "per relationem") e tale requisito formale non può essere surrogato dalla conoscenza che il lavoratore può aver avuto aliunde delle esigenze poste a fondamento della sua assunzione a termine, come erroneamente ritenuto nell'impugnata sentenza» (Cass. Sez. Lav. 29/05/2018, n. 13.418; id. 04/12/2019, n. 31.700 e da ultimo 18/10/2023, n.28.907).

5. La Corte territoriale ha ritenuto che la genericità della clausola di apposizione del termine — pure incidentalmente affermata in motivazione — non ne escludesse la legittimità, alla luce degli accordi intercorsi tra il CAS e le organizzazioni sindacali con riferimento alla formazione delle graduatorie ATE stagionali.

6. Tuttavia questi accordi non sono affatto richiamati nella o dalla clausola di apposizione del termine ai singoli contratti di lavoro conclusi tra le parti di causa, clausola iterata e tralatizia che motiva l’apposizione del termine «per sopperire alle temporanee esigenze di esazione del pedaggio».

7. Il passaggio dal sistema della indicazione analitica e tassativa delle causali, come previsto dalla legge 18 aprile 1962, n.230, alla norma aperta del d.lgs. 368/2001 consente al datore di lavoro un certo margine nell’apprezzamento della meritevolezza dell’interesse alla apposizione del termine al contratto, margine invece del tutto escluso dalla legge 230/1962. Al riconoscimento di questo margine di apprezzamento è coessenziale la giustificazione ex ante della apposizione del termine, sia al fine di consentire al lavoratore di prenderne conoscenza, sia al fine di consentire il sindacato ex post sulla effettiva sussistenza delle ragioni previste dalla norma aperta.

8. L’interpretazione prospettata dalla corte territoriale, a ben vedere, si risolve nella reviviscenza della delega alla contrattazione collettiva già prevista dall’art.23 legge 28 febbraio 1987, n.56 ritenuta «delega in bianco» da Cass Sez. U. 02/03/2006, n.4588, che consentiva alla contrattazione collettiva l’individuazione di ipotesi di apposizione del termine ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge 230/1962. L’abrogazione di tale disposizione conferma che nella vigenza del d.lgs. 368/2001 il controllo circa la effettiva sussistenza delle ragioni giustificatrici l’apposizione del termine ha natura di controllo ex post, compiuto dall’autorità giudiziaria, e non ex ante da parte delle organizzazioni sindacali. 

9. È del tutto irrilevante, in questa prospettiva, che il lavoratore abbia avuto conoscenza di tali ragioni aliunde, o che avrebbe potuto prenderne conoscenza secondo l'ordinaria diligenza. Al contrario, è sul datore di lavoro che incombe l'onere di parlare chiaro, di spiegare per quale ragione specifica e oggettiva sia stato concluso un contratto a tempo determinato in luogo di un contratto a tempo indeterminato. 10. Il motivo è pertanto fondato, perché la Corte territoriale ha errato nell’applicare l’art.1 d.lgs. 368/2001 alla fattispecie concreta. 11. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che si dovrà attenere al principio di diritto sopra esposto. La Corte d’appello di Messina provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro