Giu In tema di notificazione dell’atto impositivo operata mediante la Posta Raccomandata Pro assume rilevanza la data nella quale il mittente ha consegnato il plico/bolgetta ad un ufficio locale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 27 giugno 2024 N. 17722
Massima
In tema di notificazione dell’atto impositivo operata mediante la Posta
Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui
è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in
applicazione del principio di scissione degli effetti della
notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il
plico/bolgetta ad un ufficio locale, e non quella, successiva, della
consegna, curata da quest’ultimo, all’ufficio centralizzato che
concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari

Casus Decisus
1. R. Francesco proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Calco aveva accertato, con riferimento alla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani per l’anno 2011, l’infedele denuncia (in termini di metratura) di alcuni fabbricati nella sua titolarità, riprendendo a tassazione i relativi importi e, contestualmente, sanzionando la detta violazione. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione concernente l’avvenuta notifica oltre il termine decadenziale dell’avviso, affermando che <>. 3. Sull’appello del Comune, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso di primo grado, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione R. Francesco sulla base di due motivi. Il Comune di Calco ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., il Collegio fissava la camera di consiglio dinanzi a sé, in prossimità della quale entrambe le parti depositavano memorie illustrative. 6. Con nota del 17.11.2022 il ricorrente dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della legge 31.8.2022 e, conseguentemente, formulava richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata. 7. Con ordinanza del 22.11.2022 l’allora Sesta Sezione della Tributaria sospendeva il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione tributaria. ???????

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 27 giugno 2024 N. 17722 De Masi Oronzo


 

 

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto tempestiva la
notificazione dell’avviso di accertamento impugnato rispetto al termine
decadenziale, nonostante, in caso di notifica dell’atto impositivo mediante
raccomandata PRO, la distinta delle raccomandate che possa tener luogo
dell’avviso di spedizione sia solo quella timbrata dall’ufficio postale abilitato
alla spedizione delle dette raccomandate (nel caso di specie, quello di
Milano).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR del tutto ignorato che egli
aveva presentato querela di falso in data 23.4.2018, con riferimento al
timbro, a suo dire illeggibile (avuto riguardo sia all’ufficio postale – Milano
o Merate - che l’aveva apposto che alla data), presente sulla seconda
distinta delle raccomandate prodotte dal Comune.
3. Il primo motivo è infondato.
Con lo stesso il ricorrente sostiene che, nel caso del cd. “invio massivo” di
un elevato numero di raccomandate, occorrerebbe distinguere tra la
consegna del plico/bolgetta ad un ufficio locale (nel caso di specie, quello
di Merate) non abilitato a questo tipo di spedizioni e quella, curata da
quest’ultimo, all’ufficio centralizzato (nel caso di specie, quello di Milano)
che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari. Solo
quest’ultima sarebbe, a detta del contribuente, la “consegna” rilevante ai
fini impeditivi della decadenza dal potere impositivo. In definitiva, secondo
il contribuente, nel caso di notifica di un atto impositivo mediante
raccomandata PRO, la distinta delle raccomandate che può tener luogo
dell’avviso di spedizione sarebbe solo quella timbrata dall’ufficio postale
abilitato alle spedizioni delle raccomandate PRO, e non dall’ufficio non
abilitato che svolga il servizio di “bolgetta”.
La Posta Raccomandata Pro è il servizio universale, per invii diretti sul
territorio nazionale, che consente al mittente di ottenere: a) una ricevuta,
avente valore probatorio, dell’avvenuta accettazione della propria
spedizione; b) la prova della relativa consegna, ove sia richiesto il servizio
accessorio dell’Avviso di Ricevimento (A.R.); c) l’incasso di una somma
all’atto della consegna, ove sia richiesto il servizio accessorio di
contrassegno.
Le caratteristiche delle notifiche a mezzo raccomandata PRO, per quanto
qui rileva, sono le seguenti:
- accettazione: esclusivamente presso i Centri di Impostazione Grandi
Clienti pubblicati sul sito www.poste.it degli invii consegnati direttamente
dal Cliente presso i Centri stessi o presso gli Uffici Postali (tramite cc.dd.
bolgette) per gli affrancati con Macchine Affrancatrici o Affrancaposta o
Conti di Credito o SMA;
- modalità di affrancatura: con l’impronta di macchine affrancatrici, altri
strumenti meccanici/elettronici presso il cliente o presso Poste Italiane
ovvero senza materiale affrancatura;
- all’atto dell’accettazione degli invii, viene rilasciata al mittente la distinta
quietanzata (quale prova dell’avvenuta spedizione) nel caso di corretta
valorizzazione dei volumi postalizzati sulla base delle condizioni economiche
dei servizi richiesti, come definite dalle disposizioni vigenti in materia.
Ogni spedizione deve essere accompagnata da: 1) una distinta riepilogativa
della spedizione, cartacea in duplice copia, diversa a seconda delle modalità
di affrancatura e pagamento autorizzate contenente tutte le informazioni
relative alla spedizione e all’importo pagato (quantità invii, peso,
destinazione, etc.); 2) una distinta analitica cartacea in duplice copia
contenente l’elenco dei codici bar-code utilizzati per l’intera spedizione, con
il dettaglio, per ogni singolo bar code, del nome destinatario e indirizzo del
destinatario.
3.1. Orbene, assumendo rilevanza, ai fini della prova della data di
spedizione, la “ricevuta di ritiro corrispondenza bolgetta” e la seconda
distinta analitica (che la Claro s.a.s., cui il Comune aveva affidato il servizio
di spedizione, aveva, su sollecitazione dell’ente locale, trasmesso in un
secondo momento), munita, a differenza della prima (sottoscritta dal solo
mittente e priva di timbro postale), di un timbro in calce, data l’irrilevanza,
per quanto si evidenzierà nell’analisi del secondo motivo, della illeggibilità
(con riferimento sia all’ufficio postale che l’abbia apposto sia alla data) del
timbro, trova applicazione il principio di scissione del procedimento
notificatorio.
In particolare, dagli atti di causa si evince che, in sede di controdeduzioni
di prime cure, l’ente locale produsse anzitutto una ricevuta di consegna,
timbrata da parte di Poste Italiane, con cui queste ultime attestavano la
presa in carico, in data 30/12/2016, d’un plico (cd. “bolgetta”) all’interno
del quale erano contenute numerose raccomandate (cd. “invio massivo”).
A fronte della contestazione del contribuente relativa al fatto che detta
attestazione non consentiva di ritenere provata (anche) l’inserzione della
specifica raccomandata de qua nella spedizione massiva di cui sopra, la
parte pubblica chiedeva alla società cui era stato legittimamente appaltato
il servizio di postalizzazione (la Claro s.a.s.) copia della distinta di
spedizione timbrata dall’ente postale sempre in data 30/12/2016, in quanto
contenente anche la partita indicazione delle raccomandate contenute nel
plico/bolgetta, tra cui vi era altresì (contraddistinto con il n. 56) quella
contenente l’atto impugnato. Tale distinta era stata poi ritualmente
prodotta in giudizio nei termini di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 con
memoria del 4/10/2017.
Orbene, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il
notificante e per il notificato comporta la insensibilità, per il primo, delle
vicende afferenti alla fase esecutiva della notificazione, sicché, il passaggio
consistente nell’inoltro, da parte dell’ufficio locale, della spedizione “presa
in carico” a quello centralizzato rientra nelle dinamiche interne dell’addetto
alla notifica che non può riverberare i propri effetti sul notificante.
In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 40543
del 17/12/2021) hanno di recente chiarito che “In materia di notificazione
degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza
dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere
impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della
notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza
costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,
trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura
recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro
notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui
è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale
l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto
e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte
del contribuente.”.
Del resto, alla stregua della ricostruzione complessiva delle notifiche a
mezzo del servizio postale di raccomandata PRO in precedenza operata:
1) il mittente ottiene, tra l’altro, una ricevuta, avente valore probatorio,
dell’avvenuta accettazione della propria spedizione;
2) l’accettazione avviene esclusivamente presso i Centri di Impostazione
Grandi Clienti pubblicati sul sito www.poste.it degli invii consegnati
direttamente dal Cliente presso i Centri stessi o presso gli Uffici Postali
(tramite cc.dd. bolgette) per gli affrancati con Macchine Affrancatrici o
Affrancaposta o Conti di Credito o SMA;
3) all’atto dell’accettazione degli invii, viene rilasciata al mittente la
distinta quietanzata, quale prova dell’avvenuta spedizione.
Ragion per cui, un conto è la spedizione ed il rilascio, a cura dell’ufficio
centralizzato (nel caso di specie, Milano), della ricevuta di avvenuta
accettazione della spedizione, ed un altro conto è la consegna operata dal
mittente presso l’ufficio periferico (nel caso di specie, Merate).
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: <<In tema di
notificazione dell’atto impositivo operata mediante la Posta
Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui
è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il
plico/bolgetta ad un ufficio locale, e non quella, successiva, della
consegna, curata da quest’ultimo, all’ufficio centralizzato che
concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari>>.

4. Il secondo motivo si rivela inammissibile.
In primo luogo, va evidenziato che il ricorrente ha manifestato, con la
memoria del 16.11.2022, di prestare adesione alla proposta con la quale il
relatore aveva ritenuto inammissibile il motivo in esame.
In ogni caso, il contribuente ha omesso, in violazione del principio di
autosufficienza, di trascrivere il documento che assume essere affetto da
falsità. Trova qui applicazione il principio consolidato secondo cui «anche
nel processo tributario il giudice non deve semplicemente prenderne atto e
sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale
iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua
rilevanza ai fini della decisione (cfr., ex multis, Cass. 4/11/2020, n. 2640,
e Cass. 30/11/2017, n. 28671).
Del resto, va ricordato che, ai fini dell'applicazione della sospensione del
processo tributario per pregiudizialità cd. esterna, la pretesa equiparazione
o fungibilità tra l'istituto della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e
ss. c.p.c., e la denuncia-querela, proposta in sede penale, non è
configurabile, giacché l'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 detta una univoca
prescrizione normativa, che individua - ai fini della sospensione necessaria
del processo tributario nel caso di assunta falsità di un documento - uno
specifico strumento processuale (appunto, quello di cui all'artt. 221 c.p.c.)
e non altro (cfr., ex multis, Cass. civ. 17/01/2019, n. 1148, secondo cui
<<Nel processo tributario la presentazione di una denuncia-querela in
ordine alla falsità della relata di notifica di una cartella di pagamento non è
equiparabile, ai fini della sospensione del processo tributario per cd.
pregiudizialità esterna, alla proposizione della querela di falso, alla quale
soltanto l'univoca formulazione letterale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, riconnette tale effetto>>, e Cass. pen. 19/02/2020, n. 9544).
Nel caso di specie, invece, il contribuente ha prodotto lo stralcio di una
denuncia-querela presentata presso la Procura della Repubblica di Lecco
relativa alla ritenuta alterazione del timbro postale apposto in calce alla
distinta di consegna raccomandate.
4.1. Il motivo si rivelerebbe inammissibile altresì in quanto, all’esito della
produzione in primo grado, da parte del Comune con le memorie illustrative
del 4.10.2017, della distinta di consegna raccomandata del 30.12.2016
munita di timbro, non risulta che il contribuente abbia dedotto sin da subìto
e, dunque, tempestivamente la illeggibilità del timbro, essendosi la sua
doglianza concentrata sull’assenza in calce delle firme sia del cliente che
delle Poste italiane.
E’ noto, infatti, che, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione
della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue
che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso,
il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi
aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera
delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 15051 del 02/07/2014; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9637 del 13/04/2017). Invero, in base al predetto art. 24, <<L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha
notizia di tale deposito.>> (comma 2). <<Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.>> (comma 3).
La Suprema Corte (Cass. 29/09/2017, n. 22878; conf. Cass. n. 4151 del
18/02/2020) ha chiarito che nel giudizio tributario la prova del
perfezionamento della notifica a mezzo posta di un atto per il notificante
nel termine all’uopo prescritto è validamente fornita mediante la produzione
dell'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario
delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta
distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna
all'ufficio postale.
Ciò in quanto la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro
delle poste è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico,
riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente
nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la
mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto
pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza
e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 14163 del 04/06/2018; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19547
del 19/07/2019).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di
essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano coma
da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si
liquidano in € 500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso
forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.6.2024.