Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 115, c.p.c, 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. –violazione del principio di non contestazione –omessa valutazione dei fatti storici dedotti dalla difesa e incontestati dalla pubblica amministrazione– motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento del Giudice di Pace di Torino che disponeva la proroga del trattenimento del sig. W.Y. riporta la seguente motivazione: “La G.d.P., ritenuto di doversi decidere caso per caso e non sulla scorta di valutazioni genericamente riferite e non prodotte documentalmente dalla difesa; ritenuto allo stato trattarsi di seconda espulsione, proroga allo stato il trattenimento”(doc.2).
Il suddetto provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 10/10/2022 ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri senza essere motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Infatti la difesa del ricorrente aveva fatto presente al giudice di Pace che non sussistevano più le ragioni del trattenimento perché non venivano eseguiti i rimpatri alla luce della documentazione prodotta dal garante dei detenuti. Su questa deduzione ed allegazione che costituisce il nucleo del motivo e costituiva il nucleo dell’opposizione alla proroga non cìè alcuna risposta motivata.
La motivazione del rigetto di questo motivo è inesistente o quanto meno del tutto generica e non consente neanche per relationem di pervenire ad una risposta alla censura così come precisata nel motivo di ricorso e già oggetto di opposizione. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Torino essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta. Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021). Stante l’ammissione ex lege al patrocinio dello Stato deve essere quindi respinta l’istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario (sez. Unite - , Sentenza n. del 26/03/2021) essendo la distrazione delle spese incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024.