Giu Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 200
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 13 giugno 2024 N. 16577
Massima
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito)

Casus Decisus
Il sig. W.Y., nato n Marocco, il 19 luglio 1997,impugna il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino il 10 ottobre 2022 nell’ambito del procedimento n. R.G. 11673/22, di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino –“Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98 con un motivo contenente molteplici censure. La vicenda sottostante è la seguente: L’11 settembre 2022 il sig. W.Y., cittadino marocchino, si vedeva notificare un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino da parte della Questura di Milano. La misura restrittiva veniva convalidata dal Giudice di Pace di Torino il 14 settembre 2022. Il 7 ottobre 2022 la Questura di Torino chiedeva la prima proroga del trattenimento del sig. W.Y. in quanto “l’accertamento della sua identità e/o della sua nazionalità presenta gravi difficoltà; l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga” (doc.1). Il Giudice di Pace di Torino fissava udienza al 10 ottobre 2022 e convalidava la proroga del trattenimento. All’udienza del10 ottobre 2022, la pubblica amministrazione insisteva per la proroga del trattenimento in quanto “in data 16.9.22 è stata inoltrata richiesta d’identificazione e rilascio lsciapassare [lasciapassare, n.d.r.] alla Rappresentanza Diplomatica del Marocco di Torino. In attesa di risposta insiste per la proroga”. La difesa del sig. W.Y. si opponeva alla proroga nei seguenti termini: “L’avv. C. rileva l’illegittimità della proroga a fronte di un mancato rimpatrio di cittadini di nazionalità marocchina, come risulta dalle indagini condotte dal Garante dei detenuti. L’avv. L. rileva che il rapporto del Garante pubblicato nel 2022 ha evidenziato come su 195 cittadini marocchini, trattenuti nel corso del 2021, nessuno è stato rimpatriato. Evidenzia inoltre l’assenza di accordi di rimpatrio tra Italia-Marocco e quindi si oppone alla proroga evidenziando che l’art. 14 del T.U.I. impone la cessazione della misura del trattenimento in qualunque momento venga accertata la mancata ragionevole prospettiva del rimpatrio”. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torino restavano intimati

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 13 giugno 2024 N. 16577 Acierno Maria

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 115, c.p.c, 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. –violazione del principio di non contestazione –omessa valutazione dei fatti storici dedotti dalla difesa e incontestati dalla pubblica amministrazione– motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento del Giudice di Pace di Torino che disponeva la proroga del trattenimento del sig. W.Y. riporta la seguente motivazione: “La G.d.P., ritenuto di doversi decidere caso per caso e non sulla scorta di valutazioni genericamente riferite e non prodotte documentalmente dalla difesa; ritenuto allo stato trattarsi di seconda espulsione, proroga allo stato il trattenimento”(doc.2).

Il suddetto provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 10/10/2022 ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri senza essere motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Infatti la difesa del ricorrente aveva fatto presente al giudice di Pace che non sussistevano più le ragioni del trattenimento perché non venivano eseguiti i rimpatri alla luce della documentazione prodotta dal garante dei detenuti. Su questa deduzione ed allegazione che costituisce il nucleo del motivo e costituiva il nucleo dell’opposizione alla proroga non cìè alcuna risposta motivata.

La motivazione del rigetto di questo motivo è inesistente o quanto meno del tutto generica e non consente neanche per relationem di pervenire ad una risposta alla censura così come precisata nel motivo di ricorso e già oggetto di opposizione. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Torino essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta. Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).

Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021). Stante l’ammissione ex lege al patrocinio dello Stato deve essere quindi respinta l’istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario (sez. Unite - , Sentenza n. del 26/03/2021) essendo la distrazione delle spese incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024.