Giu Il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi; l'indirizzo, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 06 giugno 2024 N. 15883
Massima
Il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973); l'indirizzo, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono, invece, disciplinati dal successivo art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni. (Cass., 6 ottobre 2017, n. 23334, in motivazione).

Casus Decisus
1.L’Associazione Professionale “P.P.A.” Studio tecnico del Geom. Aldo C. e del P.A. Pier Francesco C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n. 952/01/2018 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Firenze aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla suddetta Associazione avverso diverse cartelle di pagamento. 2.In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello – confermando la sentenza di primo grado– ha ritenuto regolare la notifica delle cartelle di pagamento presso l’indirizzo del domicilio fiscale indicato dall’Associazione contribuente (P., Via Z. n. 58) senza che quest’ultima avesse mai inviato alcuna comunicazione in rettifica. Posto che risultava incontestata la modifica da parte dell’Associazione dell’ubicazione della propria sede (P., Via Z. n. 58 fino al 23.9.98; P., Via Di V. n. 75 dal 24.09.1998 al 22.12.2014 e in P., Fraz. San Francesco, Via di San Francesco n.14 dal 23.12.2014) senza procedere alle relative comunicazioni all’Agenzia delle entrate, non poteva ritenersi valida l’obiezione della contribuente circa l’effettiva conoscenza da parte dell’Ufficio della reale ubicazione della sede dell’associazione, all’epoca della notifica delle cartelle, in P., Via Di V. n. 75, avendo ivi notificato già altri atti fiscali, considerando anche che l’Associazione non aveva contestato l’erronea indicazione del proprio domicilio allorquando aveva ricevuto, in data 26.11.2015, presso l’indirizzo asseritamente “corretto” (in P., Fraz. San Francesco, Via di San Francesco n.14) una prima intimazione di pagamento in relazione alle cartelle in oggetto. 3.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 06 giugno 2024 N. 15883 Luciotti Lucio

1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. per avere la CTR ritenuto regolari le notifiche delle cartelle presso l’indirizzo del domicilio fiscale indicato dalla contribuente (P., Via Z. n. 58) sebbene - considerato che, come accertato dal messo notificatore, l’Associazione era risultata “sconosciuta/trasferita” presso la sede di P., Via Z. n. 58 - la notifica dovesse essere effettuata, ai sensi del comma 2 dell’art. 145 c.p.c., non già presso la sede dell’Associazione, in alcuni casi, ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 26 del d.P.R. n. 602/73 e, in altri, ai sensi dell’art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, ma, quale modalità alternativa alla prima, presso la residenza/domicilio fiscale delle persone fisiche che rappresentavano l’ente (Aldo C. e Pier Francesco C.). Inoltre, ad avviso della ricorrente, sarebbe superfluo il richiamo da parte del giudice di appello alla rituale notifica, in data 26.11.2015, presso la sede dell’Associazione Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 risultante dall’anagrafe tributaria (in Comune di P. Via San Francesco 14) dell’intimazione di pagamento riferendosi quest’ultima, peraltro, ad una sola delle svariate cartelle in contestazione.

2. Premessa l’autosufficienza del motivo avendo la contribuente allegato al ricorso le relate di notifica delle cartelle di pagamento in questione, il motivo è infondato.

2.1. L'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - disposizione cardine della disciplina della notifica degli atti tributari - stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente «è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile» (alinea del primo comma), fatte salve le «modifiche» elencate alle lettere da a) a f) dello stesso primo comma. In virtù di tale rinvio alle norme del codice di rito civile - che, in quanto enunciazione del comune principio dell'applicabilità della legge generale là dove quella speciale non dispone, ha evidentemente natura di rinvio non recettizio (o fisso) bensì formale (o mobile) (Cass., S.U., 08/04/2010, n. 8310), da riferire, quindi, alle norme vigenti al momento dello svolgimento della procedura di notificazione, per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 145 cod. proc. civ.

2.2. Secondo tale disposizione (nel testo vigente all’epoca delle notifiche delle cartelle in questione) come modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, «la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale [primo comma]. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui 5 agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale [secondo comma]. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 [terzo comma]».

2.3. L'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ., prevede che la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, nonché alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. cod. civ. si fa a norma del primo comma, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (Cass., Sez. VI, 1° febbraio 2018, n. 2539; Cass., Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 9009). Ciò in quanto l’art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263 ha previsto, non più in via residuale ma alternativa, la possibilità di notificare l'atto destinato a un ente direttamente alla persona che lo rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora, dunque senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.; giurisprudenza che deve ritenersi oramai consolidata (Cass. sez.5, n. 21456 del 2023; Cass., Sez. V, 18 aprile 2023, n. 10282; Cass., Sez. V, 10 maggio 2022, n. 14716; Cass., Sez. V, 7 giugno 2021, n. 17266; Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27636; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23277; Cass., Sez. VI, 1° ottobre 2020, n. 20960; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2018, n. 27299); così come si afferma che l'obbligo di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600/1973 non esclude la possibilità di eseguire la notificazione in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale (Sez. 5, 10 novembre 2010, n. 25137; da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 10282 del 2023). 2.4. In particolare, la previsione normativa di cui all’art. 145 c.p.c. non è modificata dalle disposizioni di cui alle lettere da a) a f) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 6 1973 e, in particolare, da quella di cui alla lett. c). Con lo stabilire che, salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, «la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario», la lett. c) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 indica nel domicilio fiscale del contribuente il criterio su cui è incentrata la disciplina del luogo delle notificazioni degli atti tributari; tale criterio del domicilio fiscale - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'art. 58, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, colloca «nel comune in cui si trova la loro sede legale» (Cass., sez. 5, n. 25137 del 2020).

2.5. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 58 cit. «Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate». Ai sensi del comma 3 dell’art. 60 cit. «Le variazioni e le modifiche dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.».

2.6. Questa Corte ha chiarito che «domicilio fiscale» ed «indirizzo» sono concetti diversi: il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973); l'indirizzo, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono, invece, disciplinati dal successivo art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni. (Cass., 6 ottobre 2017, n. 23334, in motivazione).

2.7. In materia di notificazione degli atti impositivi, costituisce ius receptum di questa Corte che: - la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni (cfr. Cass., 17 agosto 2021, n. 22979; Cass., 29 aprile 2015, n. 8630; Cass., 28 novembre 2014, n. 25272); - il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., Cass., 28 novembre 2014, n. 25272; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1206; da ultimo, Cass. sez. 5, Sentenza n. 36217 del 2023). 

2.8. In ipotesi di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale, le persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60, comma 3, secondo e terzo periodo) sono assoggettate ad uno specifico onere di comunicazione all'ufficio tributario competente, a differenza del contribuente-persona fisica in quanto, per quest’ultimo, è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all'art. 60, comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio (legittimamente previsto dal legislatore per agevolare l'attività degli uffici finanziari a tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori, ma da contenere, secondo la citata sentenza dei giudici costituzionali, entro limiti idonei a tutelare anche il contribuente), essendo evidente che se un onere può porsi a carico del contribuente è, piuttosto, quello della iscrizione anagrafica della variazione o modificazione dell'indirizzo, secondo lo specifico ordinamento che la disciplina» ( v. in tal senso Cass., 2 marzo 2007, n. 4925, in motivazione; Cass., 4 aprile 2001, n. 4997; da ultimo in Cass. sez. 5, Sentenza n. 36217 del 2023).

2.9. Nella specie, la CTR, in ossequio ai suddetti principi, ha ritenuto la ritualità delle notifiche delle cartelle (in alcuni casi ex art. 140 c.p.c. e, in altri, ai sensi dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, come da relate allegate al ricorso) in quanto effettuate - con un apprezzamento in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità - presso l’ubicazione della sede dell’Associazione risultante dall’anagrafe tributaria all’epoca delle stesse (in P., Via Z. n. 58) essendo a tal fine irrilevanti le modificazioni incontestate di indirizzo del domicilio fiscale non comunicate all’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell’art. 60 cit. del d.P.R. n. 600 del 1973, e la eccepita conoscenza effettiva da parte di quest’ultima della reale ubicazione della sede per avere notificato ivi altri atti fiscali (“la notificazione degli avvisi era stata regolarmente effettuata presso l’indirizzo del domicilio fiscale indicato dal contribuente senza che di esso fosse mai stata inviata alcuna comunicazione in rettifica.. non è oggetto di contestazione che la contribuente abbia più volte modificato senza procedere a comunicazione all’Agenzia delle entrate, l’ubicazione della propria sede… né, per il caso in esame, può ritenersi valida l’obiezione della contribuente circa la effettività della conoscenza della reale ubicazione della sede dell’associazione da parte dell’Ufficio avendo questi proceduto a notificare in P., Via Di V. n. 75 altri atti fiscali…”). Pertanto, avendo la CTR ritenuto, in ossequio ai suddetti principi, rituale la notifica delle cartelle presso l’indirizzo del domicilio fiscale dell’Associazione risultante dall’anagrafe tributaria all’epoca delle stesse, non rilevava la modalità alternativa della possibile notifica prevista dal comma 2 dell’art. 145 c.p.c. direttamente ai legali rappresentanti dell’ente medesimo.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2024