Giu “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno relativa al compenso dei medici specializzandi, si prescrive nel termine di 10 anni
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 06 giugno 2024 N. 15909
Massima
“Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01)

Casus Decisus
1. Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 16.10.2019 n. 19824 il Tribunale di Roma rigettò la domanda ritenendo prescritto il diritto. Applicò il termine decennale di prescrizione ed individuò l’exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999. La Corte d’appello dichiarò l’appello dei soccombenti inammissibile ex 348 bis c.p.c.. 3. La sentenza di primo grado è stata impugnata per cassazione dai soccombenti. Le controparti hanno resistito con controricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 06 giugno 2024 N. 15909 FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di sette differenti norme del codice civile, delle leggi 370/99 e 257/91, dell’articolo 112 c.p.c. e, infine, di varie disposizioni del trattato istitutivo dell’unione europea e delle tre direttive 82/76,75/363 e 93/16. Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella data di entrata in vigore della legge 370/99. I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente trasposte nel diritto nazionale, essi non potevano avere “piena conoscenza” dei loro diritti; che di conseguenza “non si comprende come essi avrebbero potuto esercitare il loro diritto ancor prima che le direttive venissero recepite nell’ordinamento interno”; che con la legge 370/99 lo Stato italiano non diede affatto attuazione piena e completa alle direttive comunitarie in materia di scuole di specializzazione, e che in ogni caso quella legge era inapplicabile agli odierni ricorrenti, perché subordinava il diritto alla remunerazione allo svolgimento della scuola di specializzazione a tempo pieno con carattere di esclusività, requisiti reputati dai ricorrenti “non essenziali” per reclamare il risarcimento del danno.

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 - 01).

1.2. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea della suddetta questione è manifestamente irrilevante, per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, motivazioni cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del 17/05/2022). 2. Le spese del presente giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). I ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese alla Presidenza del Consiglio. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.051 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22): -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo (e quindi del 240%), e del 10% per ciascuno dei soccombenti dall’11° al 19° (e quindi d’un ulteriore 90%), e così complessivamente del 330%. Il totale ascende dunque ad euro 8.819.

3. La pertinace caparbietà con la quale il difensore degli odierni ricorrenti continua a prospettare questioni di diritto manifestamente infondate, nonostante esse gli siano già state rigettate in 98 ricorsi di contenuto identico al presente (56 dei quali decisi prima della proposizione del presente ricorso) costituisce ex se indice di abuso dello strumento processuale, per i fini di cui all’art. 96 c.p.c.. I ricorrenti vanno dunque condannati in solido, ai sensi della norma appena indicata, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dell’ulteriore somma di euro 8.819.

P.q.m.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.819, oltre spese prenotate a debito;

(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 8.819, oltre interesse legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile