Giu Nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, è inammissibile una seconda memoria
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 17 maggio 2024 N. 13873
Massima
Nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, è inammissibile una seconda memoria, tanto più se con funzione di replica alla memoria della controparte, per essere riservata alla discussione orale la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria

Casus Decisus
1. In danno di Teresa P. innanzi il Tribunale di Catanzaro vennero intrapresi, rispettivamente ad istanza di Vittorio G. e della B. S.p.A., due procedimenti di espropriazione forzata immobiliare avente parziale identità oggettiva. Riunite le due procedure (nelle quali frattanto avevano dispiegato intervento vari creditori), con provvedimento del 4 febbraio 2015, all’esito di esperimento di vendita, il giudice dell’esecuzione dispose l’aggiudicazione di un primo lotto di beni all’Avv. G.A., offerente per persona da nominare, poi palesatasi in Anna M.. 2. Avverso detto provvedimento l’esecutata propose opposizione, adducendo, in estrema sintesi, l’illegittima inclusione, tra i cespiti aggiudicati, di un box auto, invece non attinto dal pignoramento. 3. Previa qualificazione come agli atti esecutivi, la opposizione è stata dichiarata inammissibile dalla decisione in epigrafe indicata, con compensazione delle spese di lite, sul rilievo della tardività delle censure sollevate, siccome da rivolgere avverso precedenti ordinanze di vendita rese nel corso della procedura. 4. Ricorre per cassazione Teresa P., affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, G.A.; resiste altresì, spi gando anche ricorso incidentale per un motivo, Anna M.. Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate. 5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui chiede alla Corte di emettere pronuncia di rigetto della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e di accogliere il ricorso incidentale. 6. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 17 maggio 2024 N. 13873 DE STEFANO FRANCO

1. Preliminarmente, va rilevato che la controricorrente nonché ricorrente incidentale Anna M. ha depositato dapprima (in data 7 marzo 2024) memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e, di poi (in data 21 marzo 2024), ulteriore atto, intestato «replica memoria art. 378 cod. proc. civ. avversaria». Questa seconda memoria è inammissibile e del suo contenuto non può tenersi conto ai fini della decisione. Qualora la trattazione del giudizio di legittimità si dipani attraverso la fissazione di una pubblica udienza, l’art. 378 cod. proc. civ. consente alle parti di depositare, non oltre cinque giorni prima della udienza, «memorie», aventi tenore illustrativo di censure ed argomentazioni già svolte negli atti introduttivi del processo (con esclusione, così, della deduzione di nuove ragioni di impugnazione) e funzione preparatoria della celebrazione della pubblica udienza, a mo’ di puntuazione delle questioni su cui si intende centrare la discussione innanzi il Collegio. Diversamente dagli scritti difensivi conclusionali del giudizio di merito, le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. non mirano alla definitiva chiarificazione delle posizioni dei contraddittori, da realizzare mercé un ulteriore scambio di atti e rispettive repliche, ma sono propedeutiche all’utile svolgimento del momento processuale finale, partecipato oralmente dai litiganti ed anche dal Pubblico Ministero: e a tale momento, ovvero alla pubblica udienza, è esclusivamente riservata la facoltà delle parti di replicare alle deduzioni e argomentazioni formulate nella memoria avversaria. Tanto è reso, del resto, evidente dalla lettera della norma processuale, che fissa un unitario termine a tutte le parti e non anche un sistema di termini, né sfalsati, né successivi, all’una ed all’altra di queste. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «Nel giudizio di cassazione svolto con trattazione del ricorso in pubblica udienza, è inammissibile una seconda memoria, tanto più se con funzione di replica alla memoria della controparte, per essere riservata alla discussione orale la possibilità di controbattere alle argomentazioni illustrate nella memoria avversaria».

2. Ancora in via preliminare, non occorre verificare la correttezza della evocazione nel presente grado di giudizio delle parti in epigrafe distintamente elencate come intimate, in ragione della improcedibilità dei ricorsi per le ragioni in appresso esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, inammissibile o improcedibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).

3. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono improcedibili, per una identica ragione, comune ad entrambi.

3.1. Teresa P. ed Anna M. impugnano la sentenza n. 864/2022 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 16 giugno 2022 e, per stessa concorde dichiarazione dei due ricorrenti, notificata il 26 luglio 2022. La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).

2.2. Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto. Ambedue le parti ricorrenti hanno depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dal controricorrente G.A. o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio.

2.3. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 16 giugno 2022, la notifica del ricorso di Teresa P. è avvenuta il giorno 25 agosto 2022 e quella di Anna M. il 27 settembre 2022, in entrambi i casi elasso il menzionato arco temporale, non operando la sospensione feriale dei termini processuali in materia di opposizioni esecutive.

3. I due ricorsi sono dichiarati improcedibili: e tanto assorbe lo scrutinio di merito sui motivi di impugnazione proposti. 

4. Circa il regolamento delle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione nei rapporti tra Teresa P. e Anna M.; per il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. si impone invece la condanna della ricorrente principale alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente G.A.. 5. Attesa l’improcedibilità dei ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.

Dichiara improcedibile il ricorso di Teresa P.. Dichiara improcedibile il ricorso di Anna M..

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra Teresa P. e Anna M..

Condanna Teresa P. al pagamento in favore di G.A. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ambedue i ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione