Giu Quando realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, diverge da quella riguardante le obbligazioni
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 16 maggio 2024 N. 13717
Massima
Quando realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, terzo comma, cod. civ.
Ciò in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la responsabilità si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.
Pertanto la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione (cfr., da ultimo, Cass., 10 febbraio 2021, n. 3233; 3 novembre 2022, n. 32469; cfr. inoltre 21 giugno 2019, n. 16710; 6 dicembre 2018, n. 31591; 24 giugno 2015, n. 13059).

Casus Decisus
Dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti (ricorso e controricorso) emerge che alla C. s.r.l. fu notificata la cartella erariale, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la quale per l’anno d’imposta 2009 fu richiesto il pagamento di € 625.444,04 ai fini Ires ed Iva, oltre interessi e sanzioni. La pretesa trovava titolo nella responsabilità solidale della ricorrente verso i debiti erariali della Brook Company s.r.l., società della cui parziale scissione risultava beneficiaria l’odierna contribuente, e nei cui confronti l’Agenzia delle entrate si era parimenti rivolta in ordine alla suddetta pretesa tributaria. Alla Brook Company, quale debitore originario, l’agente della riscossione aveva accolto l’istanza di rateazione del debito tributario. La C. s.r.l., che contestava l’attribuzione di responsabilità solidale nel debito erariale della società scissa, anteriore alla scissione, adì la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 26950/41/2014 ne rigettò le ragioni. L’appello, con il quale la contribuente instava nelle sue ragioni, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la pronuncia n. 8217/18/2015. Il giudice regionale ha rilevato che l’appello si limitava ad una reiterazione delle ragioni già disconosciute in primo grado -secondo cui la contribuente doveva rispondere solidalmente del debito ai sensi dall’art. 2506 quater, cod. civ., tanto più che il patrimonio ad essa assegnato era superiore al debito fiscale- senza segnalare il deficit motivazionale e le ragioni giuridiche della decisione; ha poi rilevato che l’accoglimento dell’istanza di rateazione del debito fiscale accordato alla società scissa non faceva venir meno la suddetta responsabilità solidale, non essendo sufficiente l’accoglimento della istanza ma l’effettivo soddisfacimento del credito erariale. La società ha censurato la pronuncia con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria illustrativa, cui ha resistito la contribuente con controricorso. Il Procuratore Generale, che ha depositato memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso. Nell’Adunanza camerale del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattata e decisa.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 16 maggio 2024 N. 13717 Bruschetta Ernestino Luigi

Con il primo motivo la C. s,r,l. si duole della violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza è erronea laddove ha ritenuto i motivi d’appello aspecifici, laddove le critiche era state rivolte all’erroneo richiamo all’art. 2506 quater cod. civ., perché in materia occorreva invece applicare l’art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2506 quater cod. civ., e dell’art. 173, d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La decisione ha erroneamente ritenuto applicabili i principi della responsabilità solidale, di matrice civilistica, quando invece al caso di specie occorreva applicare le regole della disciplina speciale, dettata dall’art. 173 cit. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono infondati, sebbene la motivazione della sentenza vada corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., essendo comunque il dispositivo conforme al diritto.

La società sostiene che nel caso di specie, trattandosi di scissione parziale e non totale, dei debiti erariali antecedenti la scissione, non trasferiti con il medesimo atto, doveva rispondere la Brook Company e non anche la beneficiaria designata. Ciò sulla base di una lettura “ragionata” dei commi 5, 12 e 13 dell’art. 173 cit. In sintesi, la difesa della ricorrente sostiene che il testo della norma speciale, applicabile alle ipotesi di debiti erariali in luogo della disciplina civilistica contenuta nell’art. 2506 quater, cod. civ., pone una distinzione di effetti sulla responsabilità della società beneficiaria, a seconda che si tratti di scissione totale oppure parziale.

Nel secondo caso indentificando nella sola scissa il soggetto giuridico assoggettato al debito erariale maturato anteriormente all’operazione di scissione (dunque per gli anni d’imposta anteriori all’atto di scissione) -e non trasferito espressamente- , nella prima ipotesi (scissione totale) riconoscendo una fattispecie di responsabilità solidale in capo alla beneficiaria, o alle beneficiarie della scissione.

L’interpretazione illustrata dalla difesa della ricorrente contrasta, con consapevolezza della medesima contribuente, con l’interpretazione ormai consolidata che della disciplina è resa da questa Corte di legittimità, e secondo cui, quando realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, terzo comma, cod. civ.

Ciò in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la responsabilità si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.

Pertanto la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione (cfr., da ultimo, Cass., 10 febbraio 2021, n. 3233; 3 novembre 2022, n. 32469; cfr. inoltre 21 giugno 2019, n. 16710; 6 dicembre 2018, n. 31591; 24 giugno 2015, n. 13059).

D’altronde -è stato opportunamente e condivisibilmente apprezzato nei precedenti di questa Corte-, alla correttezza delle conclusioni appena enunciate conduce, oltre che una lettura altrettanto piana del testo normativo (laddove non vi è ragione di attribuire alla seconda parte del comma 13 dell’art. 173 cit. un significato diverso da quello di una responsabilità solidale in capo alla beneficiaria o beneficiarie designate in sede di scissione parziale), anche la coerenza di sistema, così come evincibile dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, in tema di violazioni tributarie, secondo il quale «nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto». In conclusione la pretesa erariale, rivolta a titolo di responsabilità solidale nei confronti della odierna ricorrente, è legittima e corretta.

Nel caso di specie è poi appena il caso di chiarire che l’accoglimento dell’istanza di rateazione del debito fiscale accordato alla società scissa, qualora correttamente osservata dalla beneficiata, assumerà rilevanza ai fini della eventuale fase esecutiva, conseguente alla presente pronuncia, ma certo è priva di rilievo ai fini del riconoscimento della responsabilità solidale della odierna ricorrente. Il giudice regionale, sebbene errando in diritto nell’invocare la disciplina civilistica dettata dall’art. 2506 quater cod. civ., nel riconoscere comunque l’obbligazione erariale solidale della C. s.r.l., ha correttamente pronunciato in ordine all’esito della controversia. Il ricorso va dunque rigettato e all’esito del giudizio le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 14.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023