Giu L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno della clausola di girata, rende nullo l’atto di precetto intimato tramite un assegno circolare non trasferibile
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 15 maggio 2024 N. 13373
Massima
L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile

Casus Decisus
1. Gina T., quale asserita beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile dell’importo di euro 1.941,73 emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, intimò al predetto istituto bancario precetto al pagamento delle somme portate dal titolo, in uno a spese e interessi. 2. Nello spiegare opposizione, la Banca Monte dei Paschi di Siena addusse, per quanto ancora d’interesse, l’omessa trascrizione integrale dell’assegno nell’atto di precetto (in particolare, l’omessa trascrizione del retro dell’assegno) e la mancata attestazione di conformità dello stesso ad opera dell’ufficiale giudiziario. 3. La decisione in epigrafe ha accolto l’opposizione, qualificata come agli atti esecutivi, e dichiarato la nullità del precetto. 4. Ricorre per cassazione Gina T., affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, Banca Monte dei Paschi di Siena. 5. La trattazione del ricorso è stata differita più volte (in specie, con le ordinanze interlocutorie n. 19597/2021, n. 11450/2022 e n. 1083/2023), in attesa di decisioni delle Sezioni Unite in ordine su questioni relative ai requisiti di validità della procura ad litem divenute di volta in volta rilevanti anche nella vicenda in esame. 6. La causa è stata infine trattata alla pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale le parti hanno depositato (ulteriori) memorie illustrative e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 15 maggio 2024 N. 13373 De Stefano Franco

1. In via preliminare, devono qualificarsi fugati i dubbi concernenti la validità della procura alle liti rilasciata da parte ricorrente, ragione dei differimenti disposti con le ordinanze interlocutorie in narrativa. Sulla scorta ed in doverosa adesione ai princìpi enunciati da questa Corte nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, deve infatti definitivamente ritenersi che:

- in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. operata dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso;

tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez. U, 09/12/2022, n. 36057);

- in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. U, 19/01/2024, n. 2075). Conforme a diritto, nella esegesi ora riferita, deve dunque infine qualificarsi la procura conferita da Gina T. in favore dell’Avv. S.G. per la proposizione del ricorso in esame in vaglio, sebbene si tratti di procura priva di puntuali e specifiche indicazioni circa la pronuncia impugnata, estesa su foglio cartaceo, separato rispetto al ricorso (atto nativo digitale e notificato telematicamente) e a quest’ultimo congiunta con strumento informatico.

2. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 480 cod. proc. civ., dell’art. 2917 cod. civ. e del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché «omessa valutazione di circostanze determinanti» ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Assume, in sintesi, che ai fini della validità del precetto in parola era sufficiente la trascrizione, nel precetto, degli elementi essenziali dell’assegno e comunque non necessaria l’attestazione di formale conformità dell’Ufficiale giudiziario, sicché errata è la decisione del Tribunale che ha invece considerato dirimente, oltre all’assenza della attestazione (peraltro non eccepita dalla parte opponente), l’omessa trascrizione del retro dell’assegno circolare non trasferibile azionato. Invoca, a suffragio dell’assunto, alcuni arresti di questa Corte (in dettaglio: Cass. 09/05/1985, n. 2895; Cass. 10/09/1986, n. 5531) secondo cui, in forza della speciale disposizione dell’art. 55, terzo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, il precetto intimato in base ad assegno bancario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando l’indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e neppure la certificazione di conformità dell’ufficiale giudiziario.

2.1. Il motivo è infondato.

La contestazione circa la corrispondenza del precetto intimato in concreto intimato al modello paradigmatico di tale atto disegnato dalla legge è denuncia di un vizio formale di un atto (che, pur di natura stragiudiziale, è) indefettibilmente prodromico all’esecuzione forzata: essa, dunque, integra un’opposizione agli atti esecutivi.

In ordine quest’ultimo rimedio, la Suprema Corte, con intento dichiaratamente nomofilattico, ha di recente ribadito con definitiva enunciazione il principio, di tenore assolutamente generale, per cui l’opposizione agli atti esecutivi, con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di regola inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo: con la sola eccezione del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (così Cass. 25/09/2023, n. 27313, ribadita da Cass. 26/09/2023, n. 27424 e da Cass. 09/01/2024, n. 903).

È dunque al lume di tale regola di più ampia e complessiva portata che va inteso l’orientamento del giudice di legittimità, richiamato dal ricorrente (alle pronunce da questi citate, aggiungasi, in epoca meno remota, Cass. 28/04/1990, n. 3593), sullo specifico tema dei requisiti di contenuto-forma del precetto lato sensu cambiario, fondato sul (corretto) rilievo del rapporto di genus a species tra l’art. 480 cod. proc. civ. e l’art. 55, terzo comma, del r.d. n. 1736 del 1933 (nonché della omologa disposizione dell’art. 63, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, in tema di cambiale): onde sottoporre a verifica la correttezza, o meno, della conclusione della non necessarietà della trascrizione integrale del titolo di credito nell’atto di precetto.

2.2. La questione, al fondo, si risolve nello stabilire se e quando la imperfetta o non integrale trascrizione dell’assegno – titolo esecutivo nel precetto (nella vicenda, per omessa riproduzione del contenuto del retro di un assegno circolare non trasferibile) ingeneri un pregiudizio alle facoltà difensive del soggetto intimato e, in caso positivo, se esso sia autoevidente, cioè non bisognevole di specifica allegazione. 

La risposta all’interrogativo non può che desumersi dalla natura e dalla teleologica funzione dell’atto di precetto, quale minaccia di esecuzione forzata rivolta dal titolare del diritto di credito all’obbligato, finalizzata a consentire all’intimato di soddisfare spontaneamente la pretesa, evitando così gli ulteriori aggravi derivanti dalla sottoposizione a procedimento esecutivo, ma anche di sollevare utilmente e tempestivamente, esperendo i rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., rimostranze sul vantato diritto a procedere in executivis o sulla regolarità formale degli atti. Sicché questa facoltà risulta immediatamente ed irrimediabilmente compromessa (e così vanificata la stessa ragione della previsione positiva di un’attività stragiudiziale all’aggressione esecutiva) qualora la lettura dell’atto di precetto non consenta l’individuazione dell’obbligo da adempiere, se cioè sia omessa (oppure assolutamente incerta) l’indicazione degli elementi conformativi, di carattere oggettivo e soggettivo, del preteso diritto di credito.

2.3. Declinata con riferimento ad intimazioni formulate in virtù di titoli di credito, la descritta finalistica direzione del precetto esige che il destinatario sia posto in condizione di verificare l’identità e la validità del titolo, riconoscere la prestazione da compiere, accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante: tutti elementi, da trarre, in ossequio alla regola della cartolarità intrinsecamente connotante i titoli di credito (di cui quella sulla necessaria trascrizione nel precetto - con conseguente indispensabilità della sua autosufficienza a tal fine - costituisce una sorta di proiezione sul piano processuale), dal tenore letterale del titolo medesimo. Tanto spiega e giustifica la prescrizione della trascrizione del titolo nel precetto, la quale, però, proprio per una corretta rispondenza allo scopo, non impone l’integralità, ma rende sufficiente l’enunciazione, chiara, puntuale ed inequivoca, degli estremi identificativi della obbligazione come cartolarmente definita: luogo e data di emissione, importo, data di scadenza, nominativi dei soggetti minimi del rapporto (traente, trattario, primo prenditore nell’assegno bancario e nella cambiale tratta; emittente e beneficiario nell’assegno circolare e nel pagherò cambiario), nominativi degli ulteriori, eventuali, soggetti obbligati (avallanti, giranti) e possessori (ultimo giratario).

2.4. Le illustrate considerazioni convincono della complessiva e finale correttezza della decisione impugnata, quantunque in parte da emendare in ordine ai presupposti giustificativi della stessa, in convinta necessaria rimeditazione, se non altro in relazione alla fattispecie in esame, di ogni dissonante conclusione della più remota giurisprudenza anche di legittimità.

È dirimente, al riguardo, rilevare come anche l’assegno circolare munito di clausola di non trasferibilità sia suscettibile di girata, pur soltanto «ad un banchiere, per l’incasso», a mente dell’art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 (applicabile agli assegni circolari in forza della generale relatio operata dall’art. 86 del medesimo r.d. n. 1736 del 1933): e tale girata, ove apposta, abilita il banchiere giratario, nella veste di mandatario del girante, alla presentazione dell’assegno circolare in stanza di negoziazione e, più in generale, all’esercizio dei diritti cartolari inerenti al titolo, ivi inclusa la esazione del credito nei modi giurisdizionali della esecuzione forzata (in tal senso, ex plurimis, Cass. 26/02/2002, n. 2778; Cass. 23/02/1996, n. 1442; Cass. 19/05/1998, n. 4981). Da ciò consegue che nel precetto intimato in forza di assegno circolare non trasferibile l’omessa menzione della esistenza (o della inesistenza) di una girata per l’incasso (nel caso in scrutinio, l’omessa riproduzione del retro dell’assegno) impedisce al soggetto intimato di riscontrare se l’intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, abbia (ancora) la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia all’uopo incaricato, in sua vece, un banchiere giratario. 

Detto in altre parole, l’illustrata carenza ingenera una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo, insuperabile sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nella specie: e, così, pregiudica, in maniera autoevidente, il diritto dell’intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, inficiando di nullità l’atto di precetto privo del suddetto requisito di contenuto-forma; ed esponendolo, quindi, per tale ragione all’opposizione formale, per l’ammissibilità della quale non è neppure necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito. Al diverso orientamento pure richiamato dalla ricorrente e dal Procuratore Generale non può, quindi, assicurarsi continuità nella presente fattispecie, per la prevalenza della necessità di garanzia di pienezza dell’informazione da somministrare al soggetto destinatario del precetto, a tutela delle sue possibilità di reazione o, in ogni caso, della sua libertà di determinazione in ordine alle successive iniziative da intraprendere, se del caso pure di spontaneo adempimento dell’obbligazione consacrata nel titolo.

2.5. In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: «L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile». Conforme a siffatta regula iuris, l’impugnata sentenza merita dunque conferma.

3. La novità delle questioni di diritto esaminate - almeno negli esatti termini oggetto della decisione, con scostamento, se non altro per la peculiarità della fattispecie, dalle precedenti conclusioni raggiunte da questa Corte - giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. 4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione