1. La ricorrente denuncia col primo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1326, 1336, 2740 e 2741 c.c., 160, 161, 172, comma secondo, 177 l.fall., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto applicabili tout court le disposizioni in tema di modifiche endogene o discrezionali della proposta concordataria anche alle modifiche esogene o indotte, non tenendo conto che solo le prime sono frutto di una libera scelta del debitore, mentre le seconde sono necessitate da mutamenti esterni. Censura, inoltre, l’affermazione del giudice a quo secondo cui i creditori chirografari avevano interesse a interloquire, mediante il voto, sulla destinazione da essa impressa alle nuove risorse, osservando che non compete agli stessi di scegliere discrezionalmente come distribuire le somme sopravvenute in corso di procedura.
1.1. Co secondo mezzo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1336 c.c., 160, 161 ,172, comma secondo, e 177 l.fall., per avere la corte d’appello ritenuto rilevanti ai fini della formazione del consenso dei creditori le modifiche apportate alla proposta, pur riconoscendo che non avevano riguardato gli elementi essenziali del piano né alterazioni sostanziali delle percentuali di soddisfacimento previste per i chirografari.
1.2. Col terzo motivo denuncia l’ omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancanza di qualsivoglia incidenza della modifica sugli elementi essenziali del piano e della proposta.
1.3. Col quarto motivo prospetta l’omesso esame di altro fatto decisivo, costituito dall’essere stato impedito ai creditori di potersi esprimere, attraverso una nuova votazione, sulla proposta modificata, senza in alcun modo informarli della sopravvenuta invalidità del consenso in precedenza da loro manifestato ed anzi ingenerando in loro l’affidamento che lo stesso fosse valido ed efficace.
1.4. Col quinto motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 160, 161, 172, comma secondo, e 175 l.fall. per avere la corte d’appello erroneamente affermato che il dovere per il giudice delegato di fissare una nuova adunanza, per consentire ai creditori di esprimersi nuovamente sulla proposta modificata, possa considerarsi assolto anche mediante il semplice aggiornamento della adunanza originariamente convocata.
1.5 Col sesto motivo denuncia nullità del decreto o del procedimento per violazione degli artt. 156, 157, 159 c.p.c., 160, 161, 172 e 175 l.fall., per essere stato inibito ai creditori di esprimere la loro volontà sulla modifica della proposta. 2 I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto inerenti la medesima questione, sono infondati.
2.1. Quando si parla di “ modifica della proposta di concordato” ci si riferisce tanto al suo contenuto negoziale, e cioè al trattamento economico che il debitore offre ai propri creditori, con indicazione delle eventuali classi in cui ritiene di doverli suddividere e delle rispettive percentuali di soddisfo, quanto al piano concordatario e cioè alle modalità e alla tempistica con cui il debitore prevede di ottenere le risorse necessarie per poter adempiere a quanto promesso ai creditori.
2.2. Ora, secondo quanto già osservato da questa Corte, “ si può affermare che le modifiche integrino una nuova proposta allorquando: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale, una rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore, una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; ii) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto (secondo un orientamento interpretativo), laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull'impianto "satisfattorio" del ceto creditorio, quali, inter alia: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza.” ( cfr. Cass. nr 22988/2022).
2.3. Dunque, anche una modifica degli elementi della proposta in senso stretto (composizione delle classi, nuova distribuzione dell’attivo) è idonea a creare ricadute sulla formazione del consenso dei creditori e sulla conseguente espressione del loro voto, essendo, per contro, del tutto irrilevante che le cause del mutamento del piano e dell’offerta ai creditori siano derivate da un ripensamento del debitore o, come nel caso di specie, da fatto sopravvenuto che ha inciso sull’attivo concordatario.
2.4. Venendo al caso di specie, è pur vero che, come la corte d’appello non ha mancato di rimarcare, la modifica/integrazione della proposta di M. non ha investito la struttura del piano, rimasto in continuità diretta, e la sua tempistica, né ha alterato le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari. Tuttavia è innegabile che la sopraggiunta, cospicua disponibilità economica liberatasi in favore della società a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte dei Conti si è tradotta in una variazione in positivo della situazione dell’attivo concordatario tale rendere necessaria la previsione della destinazione delle nuove risorse, che M., ridotto il numero delle classi e ristrutturatane la ricomposizione, ha riservato ai soli creditori privilegiati in precedenza degradati al chirografo.
2.5. La corte distrettuale, nel ritenere che la proposta modificata, depositata da M. nell’aprile del 2021, richiedesse il rinnovo della manifestazione di voto da parte dei creditori che in precedenza si erano già espressi, sia in ragione della riduzione e della rimodulazione delle classi, con possibili ricadute sulla formazione delle maggioranze, sia in ragione della necessità di effettiva verifica del consenso prestato dai chirografari alla prevista destinazione delle risorse sopravvenute al solo soddisfacimento del creditore privilegiato, ha pertanto fatto buon governo dei principi sopra richiamati.
3 Il quarto, il quinto e il sesto motivo, anch’essi da esaminare congiuntamente, sono invece fondati.
3.1 E’ opportuno qui ricordare le fasi rilevanti del procedimento seguìto alla dichiarazione di apertura del concordato: i) in vista della prima adunanza dei creditori, fissata al 7.7.2020, i Commissari hanno inviato loro la prevista comunicazione precisando, tra l’altro, che la partecipazione non era obbligatoria ed il voto poteva essere espresso per corrispondenza, da inviare a partire dal 23.5.2020 (data di deposito della relazione ex art. 172 l. fall.) e sino a 20 giorni dopo la data dell’adunanza; ii) su richiesta dei Commissari, l’adunanza dei creditori è stata aggiornata, dapprima al 1°.12.2020 e poi al 26.1.2021; iii) all’udienza del 26.1.2021 M. ha prodotto la sentenza della Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti, pubblicata il 5.8.2020, di accoglimento dell’impugnazione da essa proposta contro la sentenza di primo grado; iv) il Giudice Delegato ha pertanto disposto un ulteriore rinvio dell’adunanza, all’8.7.2021, concedendo termine alla debitrice sino al 20.4.2021 per l’adeguamento della proposta; v) i Commissari Giudiziali, con comunicazione del 23.5.2021, hanno invitato i creditori a “prendere visione della relazione allegata” denominata “Relazione integrativa ex art. 172 l. fall. sull’ “adeguamento” della proposta concordataria”; vi) all’udienza dell’8.7.2021 è stata discussa, tra l’altro, anche “la questione relativa ai voti già espressi anteriormente all’adunanza, sia quella del 26.1.2021, sia quella odierna” e, all’esito il G.D. ha disposto “che i CCGG tengano conto nella predisposizione del calcolo del valore totale e per classe dei creditori ammessi al voto di entrambe le soluzioni astrattamente prospettabili, sia considerando i voti complessivamente espressi sia considerando quelli post adeguamento»; vii) disposto un ultimo rinvio dell’adunanza al 30.9.2021, i Commissari, come già si è detto nella parte espositiva di questa ordinanza, hanno riferito che solo aderendo alla prima delle due possibili soluzioni prospettate dal giudice la proposta avrebbe raggiunto le maggioranze richieste dalla legge per la sua approvazione.
3.2 In definitiva, secondo quanto accertato dalla stessa corte d’appello, è pacifico sia che l’originaria proposta di concordato avesse riportato le maggioranze previste dall’art 177 l fall., sia che i creditori aventi diritto al voto fossero stati informati delle modifiche successivamente apportatevi, ma non avessero ricevuto alcuna indicazione circa la necessità di dover votare nuovamente sulla proposta integrata, ancorché offrisse loro le medesime utilità di quella originaria.
3.3. E’ orientamento di questa Corte che “unica condizione necessaria per la validità dell'espressione del voto è che la stessa corrisponda alle eventuali modifiche della proposta di concordato nel frattempo intervenute, onde assicurare una esatta sovrapponibilità della volontà negoziale delle parti al momento della proposta e dell'accettazione o del dissenso, di modo che va esclusa la validità del suffragio manifestato prima dell'apporto di modifiche (all'epoca effettuabili fin all'inizio delle operazioni di voto in sede di adunanza dei creditori) al contenuto della proposta apprezzata dal medesimo creditore votante. In tal caso il voto, non correlandosi con la proposta da ultimo presentata, non ha efficacia ai fini dell'adesione alla medesima e necessita di una rinnovazione affinché proposta e risposta, in termini di accettazione o rifiuto, si riferiscano a un contenuto coincidente.” (cfr. Cass.3860/2019).
3.4. La corte del merito ha quindi correttamente concluso che il voto favorevole espresso dai creditori prima della modifica della proposta non potesse essere conteggiato al fine di ritenere approvata anche la proposta modificata.
3.5 Il concordato, oltre al profilo prettamente negoziale, presenta tuttavia anche il carattere della concorsualità , con la previsione di un procedimento deliberativo della proposta retta da regole di azione, ossia procedurali, e dal principio maggioritario ( art .174- 178 l.fall. )
3.6 La natura di procedura concorsuale-negoziale del concordato consente allora di ritenere applicabili anche alla disciplina delle operazioni di voto, che costituiscono uno dei passaggi endoprocedimentali funzionali alla deliberazione della proposta, le categorie contrattuali della correttezza, buona fede, trasparenza ed affidamento, la cui violazione vale ad alterare la formazione della volontà del ceto creditorio.
3.7 Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il Collegio che anche in una fattispecie come quella per cui è causa - in cui la modifica della proposta era limitata alla allocazione di risorse sopravvenute a beneficio dei creditori erariali in origine degradati, rimanendo inalterato il trattamento economico riservato al ceto creditorio chirografario avente diritto al voto - i creditori che avevano aderito all’originaria proposta avessero il diritto di ricevere appropriate ed aggiornate informazioni da parte degli organi della procedura circa l’inefficacia del voto già espresso e la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso alla nuova proposta.
3.9 E’ evidente, infatti, che l’omissione di tali informazioni ha fatto sì che nei creditori permanesse, al contrario, il ragionevole affidamento in ordine alla piena validità del voto favorevole già manifestato, specie considerando che la nuova proposta aveva lasciato inalterato il trattamento economico loro riservato.
3.10 Il fatto - valorizzato dalla corte distrettuale a sostegno del proprio convincimento - che della questione della validità o meno dei suffragi espressi prima dell’integrazione della domanda si era discusso in adunanza non vale a sanare il vizio procedimentale derivante dall’omessa informazione della necessità di rinnovo del voto, in quanto la “discussione” non forniva alcuna certezza che i creditori avessero compreso che, non rinnovando il voto, quello precedentemente espresso sarebbe andato perduto. Ciò, beninteso, a prescindere dal rilievo che la partecipazione dei creditori alle adunanze del luglio e del settembre 2021 era da ritenere meramente eventuale, in quanto i creditori che in precedenza avevano espresso il voto per corrispondenza, nel periodo compreso tra il deposito della relazione ex art 172 l.fall. e l’udienza per l’approvazione del concordato, lo avevano verosimilmente fatto proprio per evitare di partecipare all’adunanza.
3.11 I giudici di merito hanno, quindi, errato nel giudicare non approvata la proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze per aver qualificato il comportamento inerte serbato dai creditori dopo la modifica del voto come revoca tacita della dichiarazione di assenso, invece di disporre, preso atto della invalidità del procedimento deliberativo, la rinnovazione delle operazioni di voto fornendo ai creditori precise informazioni circa l’inefficacia del loro suffragio.
3.12 Va, quindi, enunciato il seguente principio “ Quando interviene la modifica della proposta di concordato i creditori che, in conformità di precise disposizioni impartite dai Commissari Giudiziali, abbiano espresso voto favorevole prima della modifica, devono ricevere appropriate ed aggiornate informazioni circa l’inefficacia del suffragio manifestato prima della modifica della proposta e circa la necessità di una rinnovazione della manifestazione del consenso alla nuova proposta. In caso di omesso avviso ed in assenza di ulteriore manifestazione di volontà dei creditori già votanti, gli organi della procedura non possono annullare i voti precedentemente espressi a favore del concordato e così deliberare sulla proposta, ma devono procedere alla rinnovazione delle operazioni di voto fornendo ai creditori precise informazioni circa l’inefficacia del loro suffragio”.
4 In accoglimento del quarto, quinto e sesto motivo, l’impugnato decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, che provvederà alla ripetizione delle operazioni di voto della proposta concordataria previa fissazione di nuova adunanza ex art.174 l. fall. ed avviso ai creditori della sopravvenuta invalidità del voto espresso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto quinto e sesto motivo , rigettati il primo secondo e terzo motivo , cassa l’impugnato decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Perugia, in diversa composizione .cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio dell’ 8 novembre 2023