Giu “il personale della riabilitazione” disciplinato, ratione temporis, dal CCNL 2002-2005 per il personale dipendente delle Strutture Associate AIOP, ARIS e Fondazione Gnocchi: progressione orizzontale dalla posizione economica D a D1
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 03 maggio 2024 N. 12036
Massima
“il personale della riabilitazione” disciplinato, ratione temporis, dal CCNL 2002-2005 per il personale dipendente delle Strutture Associate AIOP, ARIS e Fondazione Gnocchi può conseguire la progressione orizzontale dalla posizione economica D a quella D1 nei seguenti modi: alla data di stipulazione del CCNL 2002-2005 (ossia al 24.11.2004), purchè in possesso di 25 anni di anzianità di servizio già maturati nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria; successivamente e a regime, dopo 20 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria oppure, a prescindere dall’anzianità, a seguito di svolgimento dei percorsi/titoli, ecc. previsti dall’art. 47 CCNL.

Casus Decisus
1. con sentenza n. 336/2018 la Corte di appello di Salerno ha respinto il gravame dei lavoratori-originari ricorrenti (“terapisti della riabilitazione”, dipendenti della Tivan s.r.l.) avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda diretta a ottenere, in relazione alla qualifica posseduta e alle mansioni svolte per un determinato arco di tempo, l'inquadramento nella superiore posizione economica D1 del CCNL per il personale dipendente delle Strutture Sanitarie Associate all’A., all’AR. e alla Fondazione D., con le diverse decorrenze per ognuno dei lavoratori; 2. in particolare, la Corte territoriale – interpretando la contrattazione collettiva nazionale e, in specie, gli artt. 47 e 51 – ha rilevato che, per un verso, il CCNL 2002-2005 aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale (e stabilito un diverso inquadramento sulla base dell’anzianità già maturata) e, per un altro verso, aveva delineato un nuovo sistema di progressione professionale che, senza imporre un avanzamento fondato sull’anzianità di servizio, valorizzava l’evoluzione del lavoro del dipendente, l’accrescimento della professionalità acquisita e dimostrata con il conseguimento di titoli e riconoscimenti; ha, dunque, ritenuto che doveva ritenersi “inapplicabile, al caso di specie, l’art. 51 CCNL in quanto norma che stabilisce l’inquadramento del personale in base all’anzianità già maturata in fase di prima applicazione del contratto, mentre appare chiaro che sia l’art. 47 CCNL la norma che disciplina la progressione di carriera di cui si discute”; 3. nei confronti di detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con due motivi, cui ha resistito la società Tivan con controricorso (nell’ambito del quale vengono riprodotte alcune eccezioni formulate in grado di appello); entrambe le parti hanno depositato memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 03 maggio 2024 N. 12036 DORONZO ADRIANA

1. con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47 e 51 CCNL A. AR. e Fondazione Gnocchi (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato che il criterio dettato dall’art. 47 cit. per la progressione in carriera (l’acquisizione di attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze) non è l’unico, concorrendo con il criterio dell’anzianità che viene espressamente indicato nell’art. 51 del medesimo CCNL (ove emerge chiaramente che la progressione in diverse declaratorie professionali può avvenire anche a seguito di maturazione di una determinata anzianità di servizio).

1.1. con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 CCNL A. AR. e Fondazione Gnocchi (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, commesso un secondo errore esegetico sull’art. 51 cit. ove la clausola collettiva fa riferimento all’anzianità di servizio necessaria per accedere alla posizione (superiore) D1, dovendosi interpretare la dizione “Alla data di sottoscrizione del presente CCNL” (ossia a novembre 2004) come riferita solamente a quel momento storico (quando l’anzianità di servizio viene calcolata secondo un criterio in parte dimezzato), riespandendosi, successivamente, il principio generale della piena anzianità di servizio.

2. la società controricorrente riproduce le eccezioni non esaminate in primo e secondo grado e, in particolare, lamenta: l’inammissibilità dell’appello “per omessa specificazione dei motivi di gravame con conseguente inammissibilità derivata del ricorso per cassazione”, l’inammissibilità dell’appello “per difetto di interesse con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione”, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello “per falso presupposto con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione”, la “inammissibilità dei ricorsi quindi dell’appello e del ricorso in Cassazione” per intervenuta prescrizione (che “si eccepiva e si eccepisce, ove possa occorrere”), l’infondatezza dei ricorsi di primo grado e dell’appello “per ammissione e non contestazione dei fatti dedotti dalla resistente”; in via subordinata, “era avanzata richiesta di confermare la interpretazione dell’art. 51 CCNL sempre sostenuta dal sindacato (anzianità di 25 anni)”; “in via ancora più gradata, si eccepiva e si eccepisce infine la non retroattività della interpretazione sostenuta dai ricorrenti (che essi stessi ammettevano essere nuova)”.

3. i motivi del ricorso - che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti concernenti la corretta interpretazione dell’art. 51 del CCNL in esame sotto il profilo della valorizzazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione in carriera - sono fondati;

4. ritiene il Collegio necessario premettere, quanto alle censure che investono il capo della sentenza impugnata relativo al riconoscimento della posizione economica superiore pretesa e agli adeguamenti retributivi conseguenti, che l’articolato mezzo d’impugnazione devolve, alla Corte, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, parificata, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto; ciò comporta, in questa sede di legittimità, l’interpretazione delle relative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento, da parte del giudice di merito, dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti;

5. preliminarmente, è necessario fare una sintetica ricognizione dei criteri introdotti dal CCNL applicato (sottoscritto dalle parti sociali in data 23.11.2004 e trascritto in molte sue clausole sia nel ricorso che nel controricorso);

5.1. il Titolo VII del CCNL è dedicato alla Classificazione del personale e trattamento economico ed esordisce (nelle premesse) con l’esplicitazione degli obiettivi da perseguire, ossia la definizione di un nuovo sistema di classificazione al fine di creare maggiore interazione tra «organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale»; si segnala «la necessità di valorizzare la capacità e la responsabilità nel lavoro del personale», in modo da «proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo anche un ampliamento delle possibilità di riconoscimento del valore professionale»; 

5 5.2. in particolare, l’art. 45 del CCNL (recante rubrica: Il sistema di classificazione del personale) ordina il personale in cinque categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, D e E; «categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie, riportate nell'articolo 51, che descrive l'insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro. Nelle declaratorie sono inoltre indicate le nuove denominazioni di alcune figure professionali»;

5.3. dato atto che in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o di istituzione di nuove figure professionali da parte del Ministero della Salute, le parti sociali si incontreranno per determinare la corretta collocazione nella posizione di appartenenza del personale interessato (art. 46), l’art. 47 (recante rubrica: Norma di qualificazione e progressione professionale) recita: «Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all’organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge – acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità. Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle mansioni e all’acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico. Altresì a livello regionale, come previsto dall’articolo 7 punto c) saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già individuati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto della esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità. Le parti si incontreranno con cadenza annuale, a far tempo dal 30 settembre 2004 per verificare la possibilità di dare concretezza a livello aziendale ai meccanismi migliorativi innanzi delineati»;

5.4. per quel che rileva nel caso di specie, dopo alcuni articoli dedicati alle mansioni da espletare in caso di acquisizione di categoria o posizione economica superiore (art. 48) nonché ad aspetti economici (artt. 49 e 50), segue l’art. 51 (recante rubrica: Inquadramento del personale nel sistema di classificazione) che delinea tutte le categorie e le posizioni economiche; «Posizione A: Addetti alle pulizie, Operaio qualificato, addetto alla piscina, commesso, ausiliario. Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche […] Posizione A1: Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria. Posizione A2: Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto. Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione A3: Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione: Ausiliario socio sanitario specializzato […] Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione A4: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione B: Impiegato d'ordine, Centralinista, Portiere centralinista, […] Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione B1: Impiegato d’ordine con 5 anni di anzianità, Cuoco con 10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione B2:Operatore socio sanitario, Autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza, Animatore, Tecnico di attività motoria in acqua, Impiantista. E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica […]. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione B3: Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Insegnante (senza titolo specifico), ad esaurimento, Istruttore di nuoto, Assistente per l'infanzia, Capocuoco, Autista di ambulanza.

Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione B4: Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente CCNL gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di servizio maturati nella stessa struttura sono inquadrati dalla posizione B3 alla posizione B4. Successivamente l’inquadramento avviene al compimento di cinque anni di anzianità nella medesima struttura, gli anni già maturati alla sottoscrizione del presente contratto saranno computati in ragione di un terzo. Fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione C: A decorrere dal 1° gennaio 2005 gli educatori senza titolo specifico con diploma di scuola media superiore, già inquadrati in posizione economica B4 e quelli con 15 anni di servizio nella medesima struttura, sono inquadrati in categoria C. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. L’impiegato amministrativo di concetto, infermiere psichiatrico con un anno di scuola, programmatore di centro elettronico, insegnante corsi formazione professionale, […]. Posizione C1: Impiegato amministrativo di concetto, al compimento di 5 anni di anzianità nella medesima Struttura e nella medesima qualifica, gli anni già maturati alla data della sottoscrizione del presente CCNL saranno computati in ragione di un terzo. Assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata – capo servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione C2: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione C3: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione C4: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47 Posizione D: personale infermieristico (infermiere, infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale, cappellano. Collaboratore amministrativo. E’ inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata: Collaboratore direttivo Collaboratore amministrativo Posizione D1: 1. Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria. 2. Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso, educatore professionale); assistente sociale. Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione D2: 1. Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.  2. Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione […].. Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione D3: 1. Infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale, con anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria. 2. Personale tecnico sanitario […]; personale della riabilitazione […]; assistente sociale. Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15° anno di servizio e al 50% per la rimanenza. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47. Posizione D4: Capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi da 121 a 150 p.l.; Analista di sistemi elettronici. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’articolo 47»;

6. ebbene, secondo un primo approccio interpretativo di carattere letterale, va rilevato che, nelle premesse del Titolo VII (dedicato alla Classificazione del personale e trattamento economico ed esordisce) le parti sociali hanno sottolineato la necessità di «proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo anche un ampliamento delle possibilità di riconoscimento del valore professionale», con chiaro riferimento («anche») ad un accrescimento (non ad una limitazione) della rosa di possibilità offerte (sino alla stipula del CCNL 2002-2005) per acquisire una progressione in carriera;

7. va notato, poi, l’incipit dell’art. 47 (clausola dedicata alle progressioni orizzontali) ove si puntualizza « Ferme restando le dinamiche già previste »: il tenore lessicale utilizzato dalle parti sociali rende evidente la conservazione del tradizionale sistema di progressione basato sull’anzianità di servizio; la clausola – in coerenza con le premesse che esplicitano l’obiettivo di ampliare i modi di riconoscimento dell’accresciuta professionalità - si dedica, poi, a descrivere (ulteriori e nuovi) sistemi di progressione tra le posizioni economiche basati sullo svolgimento di “percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura” che consentano di acquisire maggiore professionalità “anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze”; la clausola valorizza altresì la disponibilità dei dipendenti a svolgere alcune mansioni ricomprese nella posizione di pari o diverso livello; si demanda, poi, a livello regionale il compito di definire ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità … che dovranno tenere conto della esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità; ciò che emerge dalla lettura della clausola collettiva è la considerazione delle parti sociali, oltre che dei titoli conseguibili in sede di formazione (“anche attraverso attestati”), anche dell’esperienza acquisita con diverse modalità (vari percorsi, disponibilità a svolgimento di ulteriori mansioni, sede regionale), nella generale consapevolezza che lo svolgimento delle mansioni determina, comunque, un arricchimento del bagaglio di esperienze;

8. da un punto di vista sistematico, va, inoltre, sottolineato che – la disamina del sistema di progressione nelle diverse categorie delineato dall’art. 51 CCNL – dimostra come la progressione tra posizioni economiche può conseguirsi attraverso diverse modalità, quali l’anzianità di servizio in determinate mansioni e/o lo svolgimento di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio, di disponibilità a mansioni diverse, ossia di tutti quei nuovi metodi delineati dall’art. 47 CCNL; infatti, va notato che verso alcune posizioni economiche si progredisce solamente tramite anzianità di servizio (es. posizioni A1, C); ad altre si accede, alternativamente, tramite determinate anzianità di servizio oppure tramite i percorsi/titoli descritti dall’art. 47 (es. posizioni A2, B1, B4); ad altre ancora si accede unicamente tramite i percorsi dell’art. 47 (es. posizioni A3, A4, B2, B3, C2-C4);

9. dovendo, quindi, ricostruire il sistema di progressione orizzontale della categoria D in coerenza sistematica con le altre categorie e nel rispetto del tenore lessicale utilizzato dalle parti sociali, va rilevato che l’anzianità di servizio viene valorizzata per il riconoscimento della posizione economica D1, ossia 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura per le professioni di cui al punto 1; per quel che interessa il caso di specie, ossia il personale della riabilitazione (di cui al punto 2), questo personale viene, con la sottoscrizione del CCNL 2002-2005 (24.11.2004), equiparato al personale di cui al punto 1, ma viene richiesta, “alla data di sottoscrizione del presente CCNL” una maggiore anzianità di servizio (non solo 20 anni bensì 25 anni, in considerazione del computo effettuato al 100% o al 50% per gli anni maturati fino al 24.11.2004); l’inciso (“alla data di sottoscrizione del presente CCNL”) rende evidente che, a regime (cioè successivamente alla data del 24.11.2004), il computo degli anni di servizio sarà effettuato normalmente, senza alcuna decurtazione o computo limitato (1=1); pertanto, gli anni di attività svolti sino al 24.11.2004 verranno conteggiati secondo il criterio parzialmente dimidiato (100% sino al 15° anno di servizio e 50% gli anni successivi sino al 24.11.2004), mentre quelli svolti successivamente al 24.11.2004 varranno interamente; insomma, le parti sociali – dettando il nuovo sistema di classificazione del personale - hanno ritenuto di “equiparare” due profili professionali (infermieri e profili equiparabili, da una parte, e personale tecnico sanitario e personale della riabilitazione, dall’altra), ma, in prima battuta (ossia “alla data di sottoscrizione del presente CCNL”) hanno ritenuto che l’equiparazione dovesse scontare una differenza di anzianità di servizio, che, poi, nel tempo, doveva essere abbandonata; va notato che alla posizione D1 si può accedere “anche” tramite i percorsi/titoli descritti dall’art. 47;

10. va rilevato che il meccanismo di accesso alla posizione economica D1 è, per esempio, simile a quello previsto per la posizione economica C1, ove si accede, in prima battuta (“alla data di sottoscrizione del presente CCNL”) con un’anzianità pari a 15 anni (ossia 5 anni “computati in ragione di un terzo”), e, a regime, con un’anzianità di 5 anni (tenendo conto che, sino al 24.11.2004, l’arco temporale va ridotto ad un terzo, mentre dal 24.11.2004 ogni anno corrisponde ad un anno); si accede, poi, anche tramite i sistemi dettati dall’art. 47 CCNL; ciò conferma la constatazione che le parti sociali, a seconda delle professionalità, hanno utilizzato lo stesso metodo dell’anzianità di servizio dimidiata, pur adattandolo alle diverse figure professionali;

11. insomma, le parti sociali, nel delicato compito di “innestare” figure professionali nuove e di riassestare quelle già presenti, hanno effettuato articolate scelte di comparazione, modulando, a seconda dei casi, il tradizionale sistema di progressione orizzontale (l’anzianità di servizio, modalità che, in ogni caso, determina un arricchimento del bagaglio professionale) e i percorsi lavorativi/formativi, ecc. dell’art. 47 CCNL (sistemi innovativi che consentono di accelerare, anche notevolmente, la progressione orizzontale, e che, dunque, realizzano quegli obiettivi di valorizzazione della professionalità, dell’impegno lavorativo delle capacità evidenziati nelle premesse del Titolo VII del CCNL in esame);

12. alla luce delle considerazioni esposte, va enunciato il seguente principio di diritto: “il personale della riabilitazione” disciplinato, ratione temporis, dal CCNL 2002-2005 per il personale dipendente delle Strutture Associate A., AR. e Fondazione Gnocchi può conseguire la progressione orizzontale dalla posizione economica D a quella D1 nei seguenti modi: alla data di stipulazione del CCNL 2002-2005 (ossia al 24.11.2004), purchè in possesso di 25 anni di anzianità di servizio già maturati nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria; successivamente e a regime, dopo 20 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria oppure, a prescindere dall’anzianità, a seguito di svolgimento dei percorsi/titoli, ecc. previsti dall’art. 47 CCNL.

13. In ordine al controricorso, la mera riproduzione delle eccezioni svolte dalla società in grado di appello, che si rivolge a contestare, sotto diversi profili, l’atto di appello (e il ricorso introduttivo del giudizio) proposto dagli attuali ricorrenti, è inammissibile ai sensi dell’art. 375, secondo comma, n. 1), cod.proc.civ. per mancanza dei motivi, essendo stata totalmente omessa la riconducibilità delle ragioni esposte ai paradigmi normativi dettati dall’art. 360, primo comma, cod.proc.civ.

14. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà, altresì, alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.