Giu Intervenuta cassazione della decisione di merito per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum in relazione al diritto che è stato riconosciuto, nel caso di estinzione del processo conservano efficacia an e quantum
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 17 aprile 2024 N. 10337
Massima
Intervenuta cassazione della decisione di merito per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum in relazione al diritto che è stato riconosciuto, nella specie la determinazione del diritto credito spettante in favore di medico specializzato sulla base dell’art. 11 legge n. 370 del 1999, nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa conserva efficacia, ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato non solo rispetto all’an del diritto, ma anche rispetto alla parte di quantum che non sia stata travolta dalla cassazione della decisione di merito

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 17 aprile 2024 N. 10337 Frasca Raffaele Gaetano Antonio

Luigi Umberto R. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento per l’importo di Euro 76.483,68 oltre interessi in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri a titolo di ripetizione di indebito perché, annullata in sede di legittimità la sentenza d’appello in punto di quantum del credito riconosciuto al medico per il corso di specializzazione, il giudizio non era stato riassunto, con conseguente estinzione del processo. Il Tribunale adito, revocato il decreto ingiuntivo, condannò il R. al pagamento della somma di Euro 73.353,44 oltre interessi.

Avverso detta sentenza propose appello il R.. Con sentenza di data 10 giugno 2021 la Corte d’appello di Trento rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che non vi era vizio di motivazione nella sentenza impugnata avendo il Tribunale fornito piena contezza delle ragioni della decisione e che alla carenza di eventuale motivazione si doveva provvedere con l’integrazione della stessa, che non vi era omissione di pronuncia circa il quantum del credito risarcitorio vantato dall’appellante, non avendo costui proposto una domanda di accertamento del proprio credito, ma avendo solo opposto un preteso giudicato progressivo al fine dell’accertamento della insussistenza del credito restitutorio vantato dalla controparte, giudicato indubbiamente sussistente circa l’an ma non sul quantum.

Aggiunse che l’appellante, a seguito della cassazione con rinvio, non poteva vantare esistente alcun titolo esecutivo, men che meno passato in giudicato, che lo legittimasse a trattenere la somma corrispostagli in esecuzione della sentenza di appello e che, proprio sull’assunto di non dover chiedere nulla, non aveva chiesta neanche implicitamente la determinazione del proprio credito, avendo la contestazione per oggetto solo la differenza fra quanto versato e quanto preteso dalla controparte in sede monitoria, e non già una minor somma dovuta in virtù della esatta determinazione del credito risarcitorio, e ciò anche alla luce della non pertinenza del richiamato precedente di legittimità (Cass. n. 5804 del 2017), nel quale in questione era soltanto l’asserita prescrizione di un credito accertato nell’an in giudizio estintosi per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio. Osservò ancora che, in violazione dell’art. 345 c.p.c., la domanda di accertamento del credito non poteva essere proposta per la prima volta in appello. Ha proposto ricorso per cassazione Luigi Umberto R. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria dal ricorrente.

 

 

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 167, 345 c.p.c., 6 Cedu, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’accertamento del credito risarcitorio vantato dall’opponente era stato invocato opponendo il giudicato esterno sull’an formatosi nel giudizio estintosi nonché sul quantum nel senso che, in base alla pronuncia di legittimità (Cass. n. 17069 del 2013), il credito doveva essere parametrato all’art. 11 legge n. 370 del 1999 in luogo del d. lgs. n. 257 del 1991, come da atto di citazione trascritto nel motivo, sicché, come affermato da Cass. n. 5804 del 2017, il giudice era chiamato a pronunciare sulla questione dell’accertamento del credito.

Aggiunge che invece vi era stata omessa pronuncia, con violazione del principio di corrispondenza di chiesto e pronunciato, e che si doveva provvedere sulla eccezione riconvenzionale di giudicato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 115, 116, 310 e 393 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che l’accertamento del Credito fatto valere dal R. esulasse dal thema probandum della causa, poiché questi aveva invocato il titolo che lo legittimava ad opporsi alla domanda restitutoria e l’accertamento della correttezza dell’ammontare del credito risarcitorio.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato disatteso il motivo di appello avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione perché il Tribunale si era limitato ad un mero richiamo a principi giurisprudenziali senza alcuna valutazione dei fatti di causa, per cui, alla luce della apparenza di motivazione, la sentenza del Tribunale era nulla.

Il secondo motivo, da trattare in via pregiudiziale, è fondato

Il giudicato esistente, corrispondente alla statuizione di appello non annullata in sede di legittimità, è relativo non solo all’an del credito, ma anche al quantum, nei limiti in cui, rispetto alla maggior somma riconosciuta dalla decisione di merito, in base alla decisione di legittimità la remunerazione spetta nei limiti di cui all’art. 11 legge n. 370 del 1999. E’ pur vero che il principio di diritto, risultante dalla sentenza di legittimità (art. 384, comma 2, c.p.c.), costituisce la regola di giudizio a cui deve uniformarsi la decisione di merito suscettibile di divenire essa giudicato (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., 2 agosto 2012, n. 13873) e non costituisce esso stesso un giudicato (se si trattasse di un giudicato, non avrebbe senso l’effetto vincolante stabilito dalla norma che stabilisce l’effetto di vincolo).

La sentenza di merito resta tuttavia efficace ai sensi dell’art. 310, comma 2, c.p.c. nei limiti del giudicato formatosi a seguito della pronuncia di legittimità (Cass. n. 23813 del 2012). Nel caso di specie, costituisce giudicato l’accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi residuati alla intervenuta cassazione, per cui la somma riconosciuta dalla decisione di appello resta legittimamente accertata, in funzione di giudicato, nei limiti di cui all’art. 11 legge n. 370 del 1999. Eccependo il giudicato, l’odierno ricorrente ha pertanto eccepito il diritto a mantenere il quantum del diritto riconosciuto nei limiti residuati al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione. Il giudice del merito ha pretermesso l’accertamento in tutta la sua estensione del giudicato opposto, avendone limitato l’efficacia al solo profilo dell’an. Ove la sentenza di appello non fosse stata posta in esecuzione, e dopo l’estinzione del giudizio l’odierno ricorrente avesse instaurato il nuovo processo riproponendo la domanda, causa petendi di quest’ultima sarebbe stata non il fatto costitutivo della prima domanda, ma il giudicato formatosi sulla sentenza di appello nella parte non oggetto di cassazione.

Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: “intervenuta cassazione della decisione di merito per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum in relazione al diritto che è stato riconosciuto, nella specie la determinazione del diritto credito spettante in favore di medico specializzato sulla base dell’art. 11 legge n. 370 del 1999, nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa conserva efficacia, ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato non solo rispetto all’an del diritto, ma anche rispetto alla parte di quantum che non sia stata travolta dalla cassazione della decisione di merito”. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri due motivi.

P. Q. M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarandolo assorbito per il resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 27 febbraio 2024 nella camera di Cosiglio