Giu L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIV. - ORDINANZA 11 aprile 2024 N. 9909
Massima
L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Casus Decisus
Dalla sentenza in epigrafe emerge che il presente giudizio ha ad oggetto un ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 186/2/11 resa dalla CTR sicilianaSez. dist. di Messina in confronto della medesima e di E.P. DI M.R., fallita, in persona del curatore avv. Tommasa P., recante conferma della sentenza di primo grado di annullamento di avviso di rettifica ai fini dell’IVA per l’a.i. 1991, sul presupposto della configurabilità di un errore di fatto consistito nel non aver la CTR ritenuto prodotto dall’Agenzia un documento (PVC a fondamento di avviso di accertamento) invece regolarmente allegato all’atto di appello, come da ricevuta di segreteria. Con la sentenza in epigrafe la CTR dichiarava inammissibile il ricorso sulla base della seguente motivazione: Esso è stato […] notificato direttamente alla E. di M. R. presso il difensore, dott. B., mentre la sentenza, e ancor prima l’avviso di rettifica, era stata resa nei riguardi del curatore fallimentare, avv. Tommasa .P. Poiché la parte non si è costituita e difesa e non risulta tornata ‘in bonis’, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo. Parte contribuente resta intimata.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIV. - ORDINANZA 11 aprile 2024 N. 9909 MANZON ENRICO

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 156 e 160 cod. proc. civ.

In sede di costituzione in appello, il curatore di E. aveva nominato difensore il dott. Enzo B. ed eletto domicilio presso il suo studio in Messina, Via Osservatorio n. 1, Is. 429. Il ricorso per revocazione “indica quale destinataria la ‘Ditta E. di M.R. … dichiarata fallita, e per essa il curatore fallimentare avv. P. Tommasa Rosaria[,] elettivamente domiciliata in Messina, Via Osservatorio n. 1, Is. 429, presso lo studio del dott. Enzo B.’”. “Tale atto, con raccomandata A.R. n. […] del […], è stato notificato in data 19 luglio 2012, presso lo studio del difensore.

L’avviso di ricevimento indica quale destinatario la ‘E. di M.R. elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Enzo B.”. La notificazione in parola non è inesistente ma al più nulla. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Cass., Sez. U, n. 14916 del 2016 insegna: L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), ìrestando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Nella specie, deve escludersi la ricorrenza di un’ipotesi di inesistenza della notificazione - invece ritenuta dalla CTR nel dichiarare “tout court” inammissibile il ricorso per revocazione dell’Agenzia - poiché la notificazione da questa effettuata non appare “priva degli elementi costitutivi essenziali”. Più particolarmente, pacifica la qualità di domiciliatario della fallita

E. in capo al destinatario della notificazione del ricorso per revocazione, siccome difensore di questa nel giudizio d’appello esitato nella sentenza n. 186/2/11 della CTR sicilianaSez. dist. Messina, in ragione, viepiù, della corretta identificazione della fallita E. quale controparte nell’introducendo giudizio, la mera errata indicazione, nell’avviso di ricevimento, di E. in luogo del corrispondente fallimento e per esso del curatore non obnubila certamente l’obiettivo collegamento della notificazione, che tale indiscutibilmente è per mezzo ed oggetto, con il suddetto difensore e con il relativo studio e quindi, per il tramite di essi, altresì con la fallita E.. Esclusa l’inesistenza, in piana applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite, la notificazione avrebbe dovuto, al più, essere considerata nulla, con le conseguenze del caso.

Donde la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame e per le spese.

Così deciso a Roma, lì 28 febbraio 2024.