1.con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. ri 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione, da parte della C.T.R. dell’art. 112 cod. proc. civ. laddove nella motivazione della sentenza impugnata non vi era traccia di autonoma valutazione delle pagine 2 e 3 dell’appello nelle quali era stata offerta la prova della notifica della cartella impugnata nei termini di legge.
1.1. La censura è inammissibile e infondata alla luce del costante insegnamento di questa Corte (cfr., tra le altre, di recente, Cass. n. 6150 del 05/03/2021) secondo cui >. Nel caso in esame, con il mezzo di impugnazione, la ricorrente, dapprima, deduce un’omessa pronuncia con violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e, poi, una carente motivazione rilevando che della questione dibattuta non vi è traccia nella motivazione della sentenza …se non utilizzando una formula superficiale che non rende intellegibile l’iter giuridico alla base del convincimento dei Giudici di secondo grado. In ogni caso, la censura è infondata non ravvisandosi una motivazione apparente laddove la C.T.R. ha trattato espressamente della notificazione delle cartelle esponendo le plurime ragioni sottese alla sua decisione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 58 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto inammissibile perché tardiva la produzione in grado di appello delle relate di notifica della cartella ad uno degli eredi D..
2.1. La censura è fondata. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 14567 del 26/05/2021; in precedenza, in termini, Cass. n. 12008 del 2011.) quello per cui <<Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto>>
3.Con il terzo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992-, la ricorrente deduce l’errore perpetrato dalla C.T.R. nel non avere rilevato l’inammissibilità del ricorso, proposto solo nel mese di settembre 2012 avverso la cartella, notificata il 13 giugno 2011, ovvero oltre un anno prima dell’impugnazione, conseguente ad una nuova notifica di una Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 cartella di pagamento notificata a due dei coeredi nonché coobbligati in solido, essendo pacifico, anche nella giurisprudenza di questa Corte che la notifica di un atto al soggetto che è coobbligato solidale ha efficacia interruttiva della prescrizione laddove intervenga entro il termine di decadenza. 4.Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 602 del 1973 e degli artt. 8 e 38, secondo comma, del d.p.r. n. 655 del 1982 laddove la C.T.R. non aveva ravvisato che la ricevuta di ritorno debitamente sottoscritta per ricezione costituiva prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento.
5. Con il quinto motivo si evidenzia la violazione dell’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 laddove la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta, il 13 giugno 2011, e quindi entro il termine previsto dalla norma dedotta come violata.
6. Infine, con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio laddove la C.T.R. aveva radicalmente omesso di valutare l’effettiva documentazione inerente la notifica effettuata al coerede e coobbligato in solido avvenuta il 13 giugno 2011.
7. I motivi, vertendo sulla medesima questione, possono trattarsi congiuntamente, dovendosi respingere l’eccezione di giudicato interno sollevata dai controricorrenti sul presupposto che non sarebbe stata impugnata l’autonoma ratio decidendi costituita da tale passaggio motivazionale: in ogni caso esse risultano anche irrilevanti non essendovi alcuna certezza dell’effettiva consegna ai destinatari e della natura dell’atto notificato. Dalla lettura integrale del ricorso emerge, infatti, che anche tale argomentazione è stata fatta oggetto di impugnazione negli ultimi quattro motivi di ricorso.
7.1 Ciò posto, il terzo, quarto e sesto motivo sono fondati, nei termini di cui si dirà infra, con assorbimento del quinto motivo.
7.2 Va, infatti, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti per difetto di specificità ed autosufficienza e, in particolare, per non avere la ricorrente fornito elementi per consentire alla Corte di verificare, alla luce del ricorso, i documenti di cui essa assumeva la tempestiva produzione in giudizio e l’illegittima omessa considerazione con riferimento ai singoli appellanti odierni controricorrenti, non specificando quali sarebbero le relate di notifica effettivamente prodotte né tanto meno indicando in quali atti del processo fossero stati allegate o trascrivendone il contenuto.
Dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae, infatti, il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs.Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; Reklous & Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell'art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014).
Alla luce di detti principi e anche di quelli contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 hanno statuito che <<Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito>> (v., in senso conforme, Cass.n.12259 del 14.04.2022).
Nel caso in esame, la ricorrente, nell’enucleare i motivi di ricorso, ha fatto specifico riferimento all’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella avvenuta, il 13 giugno 2011, a mani di uno degli eredi D. (Raffaele D.), individuandola in modo sufficientemente chiaro, riportandone in parte il contenuto e segnalandone la presenza agli atti del giudizio di appello (v. pag. 7 del ricorso). D’altronde che tale documento fosse stato allegato in atti emerge anche dalla sentenza impugnata che ne ha (erroneamente come detto sopra) dichiarato l’inammissibilità della produzione perché tardiva e, peraltro, lo stesso avviso di ricevimento risulta oggi esaminabile da questa Corte perché allegato in atti dagli stessi controricorrenti, sicché, in tale contesto, una declaratoria di inammissibilità del ricorso verrebbe a ledere i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della CEDU, come sopra indicati.
7.3. Ciò posto, sono fondati il quarto e il sesto motivo di ricorso laddove la C.T.R. ha omesso di esaminare il fatto, decisivo, rinveniente dal suddetto avviso di ricevimento, costituito dall’avvenuta notificazione della cartella a Raffaele D., nella qualità di erede di Gaetano D..
7.4 Ugualmente fondato è poi il terzo motivo, con assorbimento del quinto. Va, infatti, condiviso il principio, enunciato di recente, da questa Corte (cfr. Cass. 10 agosto 2022 n.24582), secondo cui: <<In tema di riscossione coattiva, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei predetti destinatari impedisce che Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973>>
. In conclusione, in accoglimento del secondo, terzo, quarto e sesto motivo del ricorso, rigettato il primo e assorbito il quinto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito, il quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regolerà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania- Sezione di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.