Giu Reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: il rinvio ex art. 12 co 2° l. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con il termine di 10 giorni dalla comunicazione della cancelleria
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 19 febbraio 2024 N. 4326
Massima
In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall’art. 12 comma 2° della l. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento

Casus Decisus
1 Con decreto del 17/10/2018 il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’ Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (di seguito Inps) al decreto di omologa, pronunciato dal locale Tribunale in persona del Giudice Monocratico, dell’accordo di ristrutturazione del debito proposto da Teatro S. nell’ambito della procedura di risoluzione della crisi di sovraindebitamento per essere stato il ricorso iscritto a ruolo in data 3/5/2018 oltre il termine di giorni 10, ai sensi dall’art 739 c.p.c., decorrenti, secondo il dettato dell’art. 12 della l. 3/2012, dalla pubblicazione del decreto sul sito procedure.it avvenuto il 27/3/2018. 1.1.Inps ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, Teatro S. Catania ha svolto difese mediante controricorso, Agenzia delle Entrate ha depositato nota al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione, la causa è stata avviata in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 13625 dell’8 giugno 2023, non registrandosi precedenti di questa Corte sulla questione della decorrenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di omologa. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis c.p.c.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 19 febbraio 2024 N. 4326 Ferro Massimo

1 L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 136, 137, 737 e s. c.p.c. e degli artt. 10 e 12 l. 3/2012, in relazione agli artt. 111 Cost. e 360, nr. 3 Cost.; l’ente previdenziale sostiene che, stante il rinvio operato dall’art. 12 l.3/2012 all’art. 739 c.p.c., il termine per impugnare il decreto di omologa decorra dalla notifica del decreto, come espressamente previsto dalla disposizione del codice di rito, attesa la pluralità di parti, e non dalla pubblicazione del provvedimento, avendo tale incombente, da effettuarsi secondo modalità partecipative non predeterminate, la diversa funzione di individuare i creditori nei cui confronti il decreto è obbligatorio. Argomenta, inoltre, la ricorrente che la pubblicazione del provvedimento non fornisce la garanzia della conoscenza da parte dei destinatari del contenuto del provvedimento, sicché il termine per l’impugnazione non può che decorrere dalla notifica dell’atto a cura della parte.

2 Il ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, in quanto rivolto contro un provvedimento (decreto di conferma dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti) che, regolamentando in modo incontrovertibile e definitivo lo stato di sovraindebitamento riveste i caratteri della decisorietà e definitività ed è idoneo ad incidere su diritti soggettivi (cfr. Cass.35976/2022 e 30948/2021), è infondato in quanto, pur essendo la motivazione parzialmente errata, il dispositivo risulta conforme a diritto.

2.1 La questione, ritenuta di interesse nomofilattico, per l’assenza di specifici precedenti, dall’ordinanza interlocutoria dell’8 giugno 2023, concerne l’individuazione del termine e il momento della sua decorrenza per l’impugnativa, mediante reclamo, del decreto di omologa di un accordo ristrutturazione dei debiti.

2.2 Il rimedio impugnatorio avverso il decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è regolamentato dall’art. 12 comma 2 l. 3/2012 a tenore del quale “il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli . Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.”.

2.3 L’art. 739 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 12 comma 2 l. 3/2012 prevede, a sua volta, che “il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti”.

2.4 Dal combinato disposto delle disposizioni normative testè passate in rassegna si ricava, quindi, la seguente disciplina: i) il termine entro il quale presentare reclamo è di dieci giorni ed è perentorio; ii ) il dies a quo per il ricorso al rimedio impugnatorio è la notifica del decreto di omologa dal momento che tale atto è dato in confronto di più parti. 2.5 Di tale avviso non è stato il Tribunale etneo che ha ritenuto non compatibile la disciplina della decorrenza dei termini prevista dall’art. 739 c.p.c. con la peculiarità del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, individuando il dies a quo per la proposizione del reclamo nella pubblicazione del decreto di omologa, formalità che secondo l’interpretazione dei giudici catanesi sarebbe idonea ad integrare la conoscibilità del provvedimento da parte dei creditori nei confronti dei quali l’accordo diventa obbligatorio.

2.6 Va segnalato, peraltro, un diverso orientamento che, sempre muovendo dal presupposto che il rinvio alla disciplina di cui agli artt. 737 e s., – e, segnatamente, all’art. 739 c.p.c.- opera solo nei limiti in cui risulti compatibile con le norme che presiedono alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che assumono, pertanto, carattere di specialità rispetto alla regolamentazione generale dei procedimenti in camera di consiglio, dettata dal codice di rito, individua il dies a quo per la decorrenza del termine di dieci giorni per il reclamo, non nella notificazione del decreto ad istanza delle parti, non in linea con la struttura deformalizzata e atipica dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla l. n. 3/2012 e con le esigenze di celerità correlate a tali procedure, bensì nella comunicazione ai creditori effettuata dall’OCC a mezzo di posta elettronica certificata.

2.7 Mette conto precisare che il Codice della Crisi d’Impresa regolamenta autonomamente la materia dei termini ad impugnare in modo del tutto difforme rispetto disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 12 2° comma l. 3/2012 e 739 c.p.c.

2.8 L’art. 70 comma 8 stabilisce che “la sentenza di omologa [dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore] è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’art 51 “; l’art 51 1° e 3 ° comma del d.lvo citato a sua volta prevede che contro la sentenza del Tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale “le parti possono proporre reclamo ….Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella Cancelleria della Corte di Appello entro il termine di trenta giorni….Il termine per il reclamo decorre per la parti dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio e per gli altri interessati, dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui al 327, primo comma, del codice di procedura civile”.

2.9 Stante la compiuta regolamentazione in termini innovativi rispetto alla pregressa normativa, la nuova disciplina contenuta nel Codice della Crisi dell’Impresa in materia di reclamo del provvedimento di omologa, non solo non è applicabile ratione temporis al caso in esame ma non offre alcun contributo per la interpretazione della l. 3/2012.

2.10 Ciò premesso, ad avviso del Collegio il chiaro dato letterale dell’art. 739 c.p.c., esplicitamente richiamato dall’art. 12 comma 2 della l. 3/2012, che fa espresso riferimento a due modalità partecipative specifiche e singolari, non consente di condividere appieno la soluzione ermeneutica adottata dal Tribunale, quella di far coincidere in generale il momento iniziale del termine decadenziale con forme comunicative collettive quali la pubblicazione del provvedimento con le modalità stabilite dal Giudice, la pubblicazione del provvedimento nel Registro delle imprese o la comunicazione del provvedimento sempre su autorizzazione del giudice da parte dell’OCC.

2.11 La diversa ricostruzione accreditata dall’impugnato provvedimento secondo cui il termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo può farsi decorrere dalla pubblicazione dell’accordo sul sito internet indicato dal tribunale ovvero dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese (benchè il compimento di tali formalità sia prescritto dall’art. 12 della legge n. 3 del 2012) non merita condivisione in quanto non supportata da alcuna base normativa. Le ipotesi in cui il termine breve per l’impugnazione di un provvedimento giudiziario possa farsi decorrere non dalla comunicazione e/o notifica dell’atto ma dalla sua pubblicazione (presso il registro delle imprese o presso siti internet) sono tassativamente previste dalla legge e, comunque, si riferiscono a soggetti che non sono parti del processo.

2.12 Ne è un esempio la disciplina contenuta nell’ art. 18 comma 4 comma l.fall. che fa decorrere per il debitore la decorrenza del reclamo dalla data di notifica della sentenza di fallimento e per gli altri interessati dalla annotazione della sentenza presso l’ufficio delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale.

2.13 Una ulteriore conferma delle considerazioni sopra svolte può trarsi dall’evoluzione giurisprudenziale che si è registrata con riferimento al termine di impugnazione del provvedimento di omologa del concordato preventivo che, analogamente a quanto previsto per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 12 l. 3/2012, è sottoposto alla pubblicità mediante iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 17 2° comma l.fall.

Questa Corte ha affermato che, nel silenzio della norma, si deve ritenere che il termine per la proposizione del reclamo sia di trenta giorni, alla luce del richiamo, contenuto nella Relazione, al giusto processo e soprattutto del rilievo che l’art. 183, comma 2, l.fall. prescrive che, con lo stesso reclamo, è altresì impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'art. 180, comma 7: reclamo che ha preso il posto dell'appello nella novellata legge fallimentare all’art. 18 e che, per l'appunto, è soggetto al termine di trenta giorni (così come il reclamo in tema di concordato fallimentare ai sensi dell’art. 131 l.fall.).

La circostanza che con il medesimo atto possano essere impugnati due distinti provvedimenti - di cui uno entro il termine specificato dall’art.18 l.fall. - impone, per un'evidente lettura costituzionalmente orientata della disciplina, di ritenere applicabile tale termine anche all'impugnazione del solo decreto di omologazione, o di diniego di omologazione; non potendo esso mutare, si è statuito, a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e dell'eventualità che, contestualmente al diniego di omologazione, venga pronunciata, o no (ad esempio perché non vi siano istanze di creditori), una separata sentenza di fallimento (cfr. Cass. 4304/2012, 21606/2013 3463/2017 e 20892/2019).

2.18 Quanto alla decorrenza la Corte ha escluso che il dies a quo potesse coincidere con l’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto, in analogia con quanto disposto dall'art.18 l.fall. precisando che “la similitudine tra le due fattispecie, presupposto per il ricorso all'analogia, è infatti solo apparente, in parte qua, dal momento che la parte che si oppone all'omologazione del concordato preventivo è soggettivamente individuata ed il termine nei suoi confronti decorre quindi dalla notificazione del provvedimento, secondo le regole generali; a differenza che per il reclamo avverso la sentenza di fallimento, che può essere proposto, genericamente, da qualunque interessato: onde, la pubblicazione nel Registro delle imprese costituisce l'unica pubblicità idonea a portare a conoscenza della generalità dei soggetti la sentenza dichiarativa di fallimento” (cfr. Cass. 3463/2017).

2.19 In assenza di una norma specifica i mezzi di diffusione collettivi del provvedimento non sono quindi, di regola, mai idonei a far decorrere il termine breve previsto dall’art. 739 c.p.c., non garantendo alcuna ragionevole certezza della conoscenza dell’atto.

2.20 Ha errato, quindi, il Tribunale nel ritenere che Inps avrebbe dovuto proporre reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti entro il termine breve di dieci giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul sito procedure.it.

3 Ciò premesso, va rilevato che risulta dagli atti di causa, e la circostanza è riconosciuta dalla stessa ricorrente, che il decreto di omologa sia stato comunicato nella sua forma integrale dalla Cancelleria a mezzo pec all’Inps ancor prima della pubblicazione sul sito.

3.1 Va, quindi, accertato se la clausola di compatibilità, contenuta nel rinvio operato dall’art. 12, 2° comma, l. 3/2012 all’art. 739 c.p.c., consenta un adattamento della disciplina della decorrenza del termine previsto dalla disposizione processuale per il reclamo verso una forma partecipativa dell’atto diversa dalla notifica ma pur sempre individualizzata, tenuto conto della particolarità del procedimento di composizione della crisi mediante accordo di ristrutturazione.

3.2 Questo Collegio non ignora che, come segnalato dal sostituto procuratore generale già nella requisitoria scritta, esiste un orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale per i procedimenti assoggettati al rito camerale, che si svolgono nei confronti di più parti, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso, la notificazione del decreto, effettuata ad istanza di parte (e non dunque la comunicazione da parte del cancelliere) è idonea a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica che per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., comma 2 (Cass. nn. 22314/2017 e 4482/2003).

3.3 E’ pur vero tuttavia che i suindicati precedenti si riferiscono al procedimento di cui all’art. 9 1° comma l. 898/1970 dove il richiamo al procedimento in camera di consiglio è operato in maniera rigida e senza alcuna possibilità di adeguamento ed i giudizi vedono la contrapposizione di due parti, mentre la procedura di sovraindebitamento si caratterizza potenzialmente per la presenza di una platea di creditori. 

3.4 Ritiene questa Corte che ragioni di coerenza logico-sistematica consentono l’operazione interpretativa di circoscrivere il rinvio per compatibilità operato dall’art. 12 l. nr 3/2012 al solo frammento della disposizione dell’art. 739 c.p.c. che fa decorrere il termine dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte della Cancelleria (rispetto alla quale recede in posizione meramente surrogatoria la notifica a istanza di parte, ove la prima manchi) con la precisazione che tale notiziazione ad hoc del decreto deve essere effettuata nel suo testo completo, cioè comprensivo di dispositivo e motivazione secondo quanto risulta in termini integrali dalla sua pubblicazione, dunque non potendo farsi decorrere il termine breve d'impugnazione dalla sola notizia del dispositivo e dei dati del deposito, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa le ragioni a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità (cfr. Cass. 7401/2017).

3.5 L’integrale applicazione dell’innesto della disciplina di cui all’art. 739 c.p.c., per converso, si tradurrebbe nella imposizione al debitore del gravoso onere formale di notificare l’atto ai creditori, che - come emerso anche nella fattispecie in esame - possono essere anche di numero consistente, adempimento che appare irragionevolmente sproporzionato rispetto alla struttura deformalizzata dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla l. n. 3/2012 e alle esigenze di snellimento e speditezza che connotano tale procedura.

3.6 D’altro canto, la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria attraverso la pec, che la normativa introdotta dagli artt. 16 e s. d.l. 179/2012, che hanno modificato gli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. ha reso obbligatoria, veicolando un'informazione chiara e completa della decisione, appare certamente idonea ad assicurare adeguate garanzie di conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari, così inserendosi in un percorso di stabilizzazione del provvedimento ove non oggetto di tempestiva reazione impugnatoria.

3.7 A conferma della sostanziale equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte), sono sempre più numerose le ipotesi, soprattutto in ambito di procedure concorsuali, dove sono maggiormente avvertite le esigenze di celerità ed accelerazione, in cui la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare è ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne è oggetto; così, per il termine di trenta giorni per proporre reclamo al fallimento (art. 18 l.fall.) o opposizione allo stato passivo (art. 99 l.fall.).

3.8 La ricostruzione sopra offerta consente, quindi, di individuare un punto di equilibrio tra la ratio acceleratoria e semplificatoria dei procedimenti previsti dalla l. 3/2012 e le garanzie di conoscenza certa (e non soltanto presunta) della data di decorrenza del termine di reclamabilità del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti al fine di evitarne alla parte la decadenza.

3.9 A tale approdo ermeneutico non è di ostacolo la disposizione di cui all’art. 133, 2 comma c.p.c. (“la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art 325 c.p.c. “) che si riferisce esclusivamente alla sentenza.

3.10 Resta inteso che, in caso di mancata integrale comunicazione dell’atto da parte della Cancelleria (o di notifica dello stesso a cura del debitore), trova comunque applicazione – come premesso - la decadenza dall’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., disposizione che pacificamente è applicabile anche alle impugnazioni delle sentenze di fallimento

3.11 Va dunque enunciato, con riguardo alla fattispecie di causa, il seguente principio: “in materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall’art. 12 comma 2° della l. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento”.

4 Ne consegue quindi che, essendo il reclamo stato proposto, in data 3/5/2018, oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione, avvenuta il 23/3/2018, da parte della Cancelleria del decreto di omologa, la decisione del Tribunale di Catania non risulta viziata nei termini dell’impugnazione proposta, salva la correzione della motivazione ex art.384 c.p.c. . 5 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

6 Sussistono gravi motivi, in relazione alla assoluta novità della questione trattata, che consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio