Giu Ai fini del computo della ragionevole durata di un processo evono considerarsi unitariamente il giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e il giudizio di ottemperanza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 22 febbraio 2024 N. 4749
Massima
Ai fini del computo della ragionevole durata di un processo instaurato ai sensi della legge n. 89 del 2001, in relazione al termine di un anno per grado di cui alla sentenza n. 36 del 2016 della Corte costituzionale, devono considerarsi unitariamente il giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo, senza tener conto del tempo intercorso fra la definizione del processo di cognizione e la proposizione del ricorso per l’ottemperanza, comunque imposto nel termine minimo di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001, e con riferimento al quale è eventualmente configurabile un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione

Casus Decisus
1. Luana R. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. cronol. 2020/2022 della Corte d’appello di Napoli, pubblicato il 4 luglio 2022. 2. Gli intimati Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensive. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memorie in data 31 gennaio 2024 e 2 febbraio 2024. Deve considerarsi che l'art. 380-bis.1 c.p.c. consente alle parti di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, sicché non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto dell'anzidetto termine, la presentazione di più memorie (Cass. n. 18127 del 2020). 4. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando in sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89 del 2001, ha confermato il rigetto della domanda di equa riparazione avanzata da Luana R. per la irragionevole durata di precedente giudizio di equa riparazione e conseguente giudizio di ottemperanza. Il giudizio presupposto di cognizione aveva avuto inizio con domanda depositata l’11 ottobre 2018 ed era terminato con la pubblicazione del decreto il 9 maggio 2019 (sei mesi e ventotto giorni), mentre il giudizio di ottemperanza era iniziato il 3 maggio 2020 ed era terminato con il deposito della sentenza in data 31 maggio 2021 (undici mesi e ventotto giorni). La Corte d’appello di Napoli ha rideterminato la complessiva durata del procedimento presupposto in un anno, sei mesi e ventisei giorni ed ha affermato che risultava ragionevole sia la durata del procedimento di equa riparazione, sia la durata del giudizio di ottemperanza, giacché entrambe inferiori ad un anno ciascuno; altrimenti, secondo la Corte di Napoli, pur a considerare il limite di ragionevolezza del procedimento di cognizione e di ottemperanza in un anno e sei mesi, lo stesso risulterebbe superato nel caso in esame soltanto di ventisei giorni, eccedenza che non dà luogo ad indennizzabilità. L’unico motivo del ricorso di Luana R. deduce la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata ragionevole (e irragionevole) del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) e al conseguente rigetto della domanda – degli artt. 2, commi 2 e 2-bis, 3, comma 4, 5-ter, comma 5, legge 24 marzo 2001 n. 89, 46, comma 1, 75, comma 1, 87, commi 2 lett. d) e 3, 114, comma 3, d.lgs. 2/7/2010 n. 104, 111, 117 Cost., 6 Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La censura si sviluppa da pagina 4 a pagina 32 del ricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 22 febbraio 2024 N. 4749 Carrata Aldo

6. In base alla sentenza n. 36/2016 della Corte costituzionale, la durata ragionevole del procedimento presupposto di equa riparazione deve determinarsi in un anno. In base poi ai principi enunciati da Cass. Sez. Unite n. 19883 del 2019 (e da Corte EDU 14 settembre 2017, Bozza c. Italia), ai fini dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato - debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato stesso. Il giudizio di ottemperanza promosso (come nella specie) all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89/2001 è sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi perciò anch’esso considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

A norma dell’art. 5-sexies, commi 5 e 7, della legge n. 89 del 2001, l'amministrazione effettua il pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione entro il termine dilatorio di sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti, e prima che sia decorso tale termine i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento. Come chiarito nella sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2018, il termine di sei mesi, di cui al citato comma 5 dell’art. 5- sexies, considerato il “chiaro carattere di specialità del regime di riscossione dei crediti ex lege n. 89 del 2001”, non va ad «aggiungersi» al termine di 120 giorni previsto in via generale, per tutti i crediti vantati nei confronti di un’amministrazione dello Stato, dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel computo della durata del processo di cognizione e di ottemperanza, da valutare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo ex art. 2 l. n. 89/2001, non deve comunque considerarsi come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del giudizio di ottemperanza. Si tratta, infatti, di un eventuale autonomo pregiudizio, che riguarda il ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole, estraneo alla tutela approntata dal rimedio interno introdotto dalla legge c.d. Pinto, indirizzata inequivocabilmente a riconoscere un indennizzo, appunto, per i tempi del processo, siano essi collegati al protrarsi irragionevole della fase di cognizione che di quella esecutiva, ma non idoneo, in assenza di un apposito rimedio interno, ad offrire tutela per il diverso ed autonomo pregiudizio sofferto con riguardo al ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole. Il lasso di tempo intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio del procedimento di ottemperanza non rileva, perciò, ai fini della ragionevole durata del processo, in quanto, come già detto, il pregiudizio correlato alla tutela apprestata dalla legge n. 89/2001 è quello relativo al processo svolto davanti ad un giudice, non quello che attiene ad un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione.

Ciò si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2- quater della l. n. 89/2001 (si veda da ultimo Cass. n. 3023 del 2024).

7. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: ai fini del computo della ragionevole durata di un processo instaurato ai sensi della legge n. 89 del 2001, in relazione al termine di un anno per grado di cui alla sentenza n. 36 del 2016 della Corte costituzionale, devono considerarsi unitariamente il giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo, senza tener conto del tempo intercorso fra la definizione del processo di cognizione e la proposizione del ricorso per l’ottemperanza, comunque imposto nel termine minimo di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001, e con riferimento al quale è eventualmente configurabile un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione.

Ne consegue che la Corte d’appello di Napoli ha errato nel non considerare unitariamente la durata del processo di cognizione (dall’11 ottobre 2018 al 9 maggio 2019) e di ottemperanza (dal 3 maggio 2020 al 31 maggio 2021), dalla quale va detratto il termine ragionevole di un anno applicabile al processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001. 8. Consegue l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame e procederà ai necessari ulteriori accertamenti di fatto agli effetti degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001, uniformandosi all’enunciato principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione