Giu Il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positi
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 07 agosto 2023 N. 24011
Massima
Il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell’art. 82 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell’ambito della procedura di concordato preventivo

Casus Decisus
1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di I S. s.p.a. ammetteva al passivo il credito vantato dalla società cooperativa O del Porto diR.; negava, tuttavia, il riconoscimento sia della prededuzione richiesta ex art. 3, comma 1-ter, d. lgs. 347/2013, sia del privilegio di cui all’art. 2751-bis, comma 1, n. 5, cod. civ.. 2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata dalla società creditrice, escludeva che al credito ammesso potesse essere riconosciuta la prededuzione di cui all’art. 3, comma 1-ter, d. lgs. 347/2013, poiché I S. s.p.a. non gestiva alcuno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ex art. 1 d.l. 207/2012. Negava, a tal fine, la rilevanza dell’art. 3, comma 3, d.l. 347/2003, dovendosi intendere tale norma nel senso che alle società facenti parte del gruppo di un’impresa posta in amministrazione straordinaria si applica solo la stessa disciplina processuale del d.l. 347/2003 che già regola la procedura madre. Reputava, infine, che non potesse essere riconosciuto al credito ammesso neppure il privilegio richiesto, non essendo stata data prova a tal fine del ricorrere della condizione introdotta dall’art. 82, comma 3-bis, d.l. 69/2013, secondo cui il privilegio di cui all’art. 2751-bis, comma 1, n. 5, cod. civ. è riconosciuto qualora la cooperativa abbia superato positivamente o abbia comunque richiesto la revisione di cui al d. lgs. 220/2002. 3. O del Porto diR. soc. coop. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 28 marzo 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso I S. s.p.a. in a.s.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 07 agosto 2023 N. 24011 Cristiano Magda

4.1 Il primo motivo di ricorso sostiene che la prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 deve essere riconosciuta in favore di chi renda prestazioni necessarie alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali, anche se il soggetto che chiede la prestazione non sia direttamente titolare degli stessi; a maggior ragione la prededuzione deve essere riconosciuta se tale soggetto sia controllato da, e intimamente coordinato con, il soggetto titolare degli impianti.

4.2 Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, d.l. 347/2003, perché l’applicazione di questa norma non può essere circoscritta alla sola disciplina processuale, come ritenuto dal giudice di merito, ma deve essere estesa anche alla regola della prededuzione prevista dal primo comma del medesimo articolo.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.

5.1 Il primo mezzo in esame assume che la prededuzione dovesse essere riconosciuta anche ai crediti dell’odierna ricorrente perché i servizi di ormeggio resi, avendo riguardato navi che trasportavano, in ingresso, materie prime necessarie per il funzionamento degli impianti e per la produzione di I o, in uscita, prodotti lavorati da I, avevano garantito la continuità degli impianti produttivi essenziali di quest’ultima. Una simile tesi non è conforme all'interpretazione da attribuire alla norma in questione. Infatti, l'art. 3, comma 1-bis, d.l. 347/2003, conv. con modif. nella legge 39/2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.P.C.M. ai sensi dell'art. 1 d.l. 207/2012, conv. con modif. dalla legge 231/2012.

Questa disposizione, introducendo un'ipotesi specifica di prededuzione che ha come effetto l'alterazione della graduazione dei crediti, costituisce una norma eccezionale in deroga al principio generale dell'art. 2740 cod. civ. e, come tale, deve essere oggetto di stretta interpretazione (Cass. 4341/2020, Cass. 16304/2021). La norma attribuisce rilievo, ai fini del riconoscimento della prededuzione, alla diretta destinazione della prestazione in favore di un soggetto che gestisca un'impresa ritenuta di interesse nazionale, rinviando, ai fini dell’individuazione di una simile impresa, a un criterio formale, vale a dire alla previsione dell'art. 1 d.l. 207/2012. Rileva, dunque, la diretta destinazione della prestazione in favore di un soggetto gerente un'impresa individuata come di interesse nazionale, mentre non è decisiva l'esistenza di un indiretto vantaggio che tale impresa possa eventualmente ricevere. Essendo pacifico che l'unico impianto legislativamente individuato quale stabilimento industriale di interesse strategico nazionale è l'impianto siderurgico della società I, va escluso che la prededuzione richiesta possa trovare applicazione rispetto a I S. in a.s..

5.2 Non vale, a tal fine, neppure l’esistenza di un rapporto di gruppo con l'impresa individuata come d'interesse strategico nazionale. E' evidente, infatti, che il requisito concernente la gestione di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale deve riguardare direttamente la debitrice e non anche la società capogruppo o altre società del medesimo gruppo, non potendo desumersi da alcun indice normativo o di carattere sistematico la possibilità di estendere ad altre società del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. 347/2003 una prededuzione che avvantaggia unicamente i creditori di I, in ragione del fatto che la stessa è stata espressamente riconosciuta titolare di uno stabilimento di interesse strategico nazionale. In particolare, non vale, a questo proposito, il disposto dell’art. 3, comma 3, ultimo periodo, d.l. 347/2003, che deve essere letto e interpretato nel contesto in cui la norma è inserita. Il disposto in discorso, infatti, nel prevedere l’applicazione del .l. 347/2003 Diversamente opinando, si amplierebbe inammissibilmente, al di fuori dei chiari limiti delineati dalla previsione di legge, l'attribuzione, di carattere eccezionale, di una speciale fattispecie di prededuzione unicamente indirizzata ai creditori di una società ammessa all'amministrazione straordinaria di cui al d.l. 347/2003 che gestisca un impianto industriale individuato, ai sensi dell'art. 1 d.l. 207/2012, come di interesse strategico nazionale in forza di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La mancanza del requisito relativo alla qualità che la debitrice deve necessariamente avere risulta, perciò, ostativa al riconoscimento della prededuzione invocata dall'odierna ricorrente.

5.3 Risulta, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in oggetto, per disparità di trattamento dei creditori, come adombrata nella parte finale del primo mezzo. In proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo a quanto già osservato dalla sentenza di questa Corte 4341/2020, là dove la stessa ha spiegato che, “fermo il carattere eccezionale della disposizione che ha introdotto una specifica fattispecie di prededuzione, non è dato rinvenire lo stesso presupposto della dedotta disparità di trattamento, vale a dire l'omogeneità delle situazioni, attesa la diversità del soggetto debitore, che come già evidenziato, costituisce elemento costitutivo della prededuzione. Né può ritenersi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore, di individuare, quale elemento costitutivo della fattispecie speciale di prededuzione, la qualifica soggettiva della debitrice, trattandosi di misura inerente al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347/2003”.

6. Il terzo motivo assume la violazione degli artt. 2751-bis, comma 1, n. 5, cod. civ. e 82, comma 3-bis, d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013: quest’ultima norma – a dire della ricorrente – si applica solo al concordato preventivo e, comunque, si limita a introdurre una presunzione che consente alle cooperative che abbiano ottenuto l’attestazione di revisione di godere del privilegio ai sensi dell’art. 2751-bis n. 5 cod. civ., indipendentemente dalla dimostrazione dell’ulteriore requisito della prevalenza del lavoro rispetto al capitale, ma non preclude la facoltà di provare in altro modo la sussistenza dei requisiti di legge.

7. Il motivo è fondato.

7.1 Il decreto impugnato, infatti, non risulta conforme, in parte qua, alla giurisprudenza di legittimità, frattanto consolidatasi, circa i requisiti essenziali affinché a una cooperativa di produzione e lavoro possa essere riconosciuto, in sede di accertamento del passivo in ambito concorsuale, il privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. "per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti". Invero, per costante orientamento di questa Corte, la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è, di per sé, idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti - quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci; dall’altro, la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci - che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli ind

icati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 7085/2022, Cass. 38363/2021, Cass. 22390/2021, Cass. 21655/2018, Cass. 22147/2016, Cass. 12136/2014). 7.2 Questo impianto ermeneutico, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non è stato inciso dal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 d.l. 69/2013 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”) dalla legge di conversione 98/2013 - per cui "al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220". 7.3 Nel caso di specie, il tribunale ha attribuito alla revisione (o alla richiesta di revisione) natura di ulteriore condizione necessaria ai fini del riconoscimento della natura privilegiata del credito della cooperativa opponente e, stante la mancata produzione dell’attestazione di superamento della revisione, ha omesso qualsivoglia concreto accertamento fattuale circa la sussistenza, o meno, dei già descritti requisiti, soggettivo ed oggettivo, necessari per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. Un siffatto modus procedendi, tuttavia, non può essere condiviso.

Innanzitutto, la norma in questione si applica soltanto al concordato preventivo. Essa compare, infatti, nel Titolo III, Capo VI, del menzionato d.l. 69/ 2013, come convertito dalla legge 98/2013. Quel capo è intitolato “Disposizioni in materia di concordato preventivo” e la disposizione è inserita all’interno di un articolo (appunto l’art. 82) rubricato “Concordato preventivo”. Si tratta dunque, a ben vedere, di una norma di favore (e non certo istitutiva di un nuovo requisito di forma per l’accesso al privilegio), che riconosce in via presuntiva la spettanza del privilegio ai crediti vantati dalle cooperative di produzione e lavoro nei confronti di imprese sottoposte a concordato preventivo, sol che queste abbiano ottenuto (o anche semplicemente richiesto) l’attestazione di revisione. Ciò, del resto, in armonia con il concreto atteggiarsi dello sviluppo della procedura concordataria, notoriamente priva di una fase di accertamento del passivo, e all’evidente mero fine dell’individuazione dei creditori aventi diritto al voto, per giungere celermente a una definitiva pronuncia in termini di approvazione, o meno, della proposta concordataria.

7.4. Peraltro, poiché la presunzione è prevista direttamente dalla legge, occorrerebbe stabilire se la stessa debba rientrare tra quelle cd. assolute (iuris et de iure), disciplinate dall’art. 2728, comma 2, cod. civ., le quali attengono al diritto sostanziale perché finiscono per connotare direttamente il modo di essere di un determinato istituto, oppure tra quelle cd. relative (iuris tantum), previste dal comma 1 del medesimo art. 2728 cod. civ., che determinano l'inversione dell'onere della prova rispetto alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., il quale, come è noto, pone su colui il quale propone una domanda in giudizio l'onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della stessa. 

Orbene, laddove la norma fosse intesa come presunzione legale assoluta di sussistenza della mutualità, questa presunzione - come pure sottolineato da una parte della giurisprudenza di merito - apparirebbe contraria al principio di razionalità e di necessità. Non appare infatti ragionevole che, in sede di vigilanza degli enti cooperativi, possa stabilirsi, a beneficio del soggetto vigilato, un regime di graduazione del credito che sfugga al contraddittorio con gli altri creditori, ovviamente non presenti in sede di revisione. Inoltre, ove si ritenesse che la norma avesse istituito un regime di presunzione assoluta di sussistenza dei requisiti soggettivi anche per la sola richiesta di revisione ordinaria (“o abbiano comunque richiesto”), la stessa si rivelerebbe, oltre che irragionevole, anche in palese contrasto con il disposto dell'art. 45 Cost., che prevede la “assicurazione” del carattere e della finalità cooperativa subordinatamente all'espletamento degli “opportuni controlli”.

È evidente che il riconoscimento della tutela del credito cooperativo, anche attraverso il riconoscimento di un privilegio generale mobiliare, non può che collocarsi nel quadro costituzionale di cui il d.lgs. 220/2002 è espressione e che, in assenza dei relativi controlli, non può assolvere la propria funzione costituzionale. Ciò comporta che, nel caso in cui la cooperativa abbia meramente richiesto la revisione cooperativa, la controparte sia libera di provare con qualunque mezzo l'assenza in concreto dei requisiti soggettivi per il riconoscimento del suddetto privilegio.

7.5 Infine, poiché l’inoperatività di una presunzione non si può riverberare in danno del soggetto a favore del quale essa è stata fissata, la mancanza della revisione (o della richiesta di revisione) inibisce soltanto la semplificazione probatoria, ma certo non impedisce che la prova del requisito soggettivo sia altrimenti fornita.

7.6. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento del privilegio accordato dall’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell’art. 82 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell’ambito della procedura di concordato preventivo”.

8. Il decreto impugnato, là dove ha escluso la natura privilegiata del credito dell’odierna ricorrente per la mancanza di prova della revisione (o anche della sola richiesta di revisione), va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione collegiale, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà al principio sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 29 marzo 2023.