Giu Le operazioni a premio caratterizzate dalla raccolta di punti a seguito di acquisti di beni o servizi e dalla conseguente erogazione di buoni sconto per l’acquisto di altri beni o servizi sono soggette all'imposta sostitutiva del 20%
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 09 gennaio 2024 N. 770
Massima
Le operazioni a premio caratterizzate dalla raccolta di punti a seguito di acquisti di beni o servizi e dalla conseguente erogazione di buoni sconto da valere per l’acquisto di altri beni o servizi negli esercizi commerciali specificamente menzionati ed effettuate in data antecedente alla introduzione della lett. cbis), all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001 ad opera dell’art. 22 bis del d.l. n. 91 del 2014 (norma priva di efficacia retroattiva) non sono imponibili IVA, ma alle stesse trova applicazione l’imposta sostitutiva del venti per cento prevista dall’art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997

Casus Decisus
1. Con sentenza n. 377/06/20 del 08/06/2020 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da B. s.p.a. (di seguito B.) nei confronti della sentenza n. 386/04/16 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente concernente il diniego di rimborso dell’imposta sostitutiva dell’IVA relativamente agli anni 2013 e 2014. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, le somme chieste a rimborso e oggetto di diniego erano relative a tre operazioni a premio effettuate presso i supermercati di proprietà della società contribuente, i cui premi erano costituiti da buoni sconto del valore di 5 o 10 euro; in relazione a dette operazioni B. aveva versato cautelativamente l’imposta sostitutiva pur ritenendo di potere godere dell’esenzione prevista dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 1.2. La CTR accoglieva l’appello della società contribuente evidenziando che: a) le operazioni oggetto di causa non erano caratterizzate da alcuna aleatorietà del risultato, sicché, trattandosi sostanzialmente di offerte promozionali, non era applicabile la disciplina prevista dal d.P.R. n. 430 del 2001; b) ne conseguiva la fondatezza dell’istanza di rimborso proposta da B.. 2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. B. resisteva in giudizio con controricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 09 gennaio 2024 N. 770 Bruschetta Ernestino Luigi

1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 430 del 2001 e dell’art. 19 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inapplicabilità della imposta sostitutiva dell’IVA alle operazioni a premio effettuate dalla società contribuente.

1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 430 del 2001 e dell’art. 19 della l. n. 449 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente riconosciuto l’applicazione dell’imposta sostitutiva unicamente ai concorsi a premio caratterizzati dalla aleatorietà del risultato.

2. I due motivi – ammissibili, diversamente da quanto affermato dalla controricorrente – possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e sono complessivamente fondati.

2.1. Secondo la previsione dell’art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997, le manifestazioni in cui il premio corrisposto sia consistente in beni e servizi non imponibili a fini IVA vanno tassate con una imposta sostitutiva del venti per cento.

2.2. Il regolamento emanato con d.P.R. n. 430 del 2001, in attuazione dell’art. 19, comma 4, della menzionata legge, ha, quindi, disciplinato tutte le manifestazioni a premio, distinguendo tra concorsi a premio (art. 2) e operazioni a premio (art. 3). Restano escluse le attività promozionali svolte con modalità diverse, in particolare laddove le stesse siano basate su di una clausola accessoria al contratto (Cass. n. 30840 del 22/12/2017; Cass. n. 8326 del 25/05/2012).

2.3. Restano, altresì, escluse dall’applicazione del regolamento e, quindi, dal regime fiscale previsto dall’art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997, le manifestazioni a premio di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 430 del 2001, tra cui anche «le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere» (art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 430 del 2001).

2.3.1. Va aggiunto che l’art. 22 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv. con modif. nella l. 11 agosto 2014 n. 116, in vigore dal 21/08/2014, ha inserito una ulteriore lett. c-bis) all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001, escludendo dall’ambito applicativo del regolamento anche «le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta».

2.4. In buona sostanza e riassuntivamente, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997 si applica, in via generale, a tutte manifestazioni a premio contemplate dal d.P.R. n. 430 del 2001 e, cioè, sia ai concorsi a premio, caratterizzati da un elemento di aleatorietà, che alle operazioni a premio, qual è quella oggetto del presente giudizio, consistente nella erogazione di buoni sconto di cinque o dieci euro in ragione dei punti raccolti dai consumatori a mezzo l’acquisto di alcuni prodotti nei punti vendita di B..

2.4.1. Il regolamento, peraltro, prevede due eccezioni all’applicazione dell’imposta sostitutiva, come tali non suscettibili di interpretazione estensiva: a) quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), riguardante le operazioni a premio in cui i premi sono costituiti da sconti sull’acquisto di quantità aggiuntive dello stesso bene o sull’acquisto di un bene diverso non promozionato; b) quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), concernente l’erogazione di buoni sconto.

2.5. Così delineato il quadro normativo di riferimento, è di tutta evidenza che la distinzione compiuta dalla CTR tra concorsi a premio, aleatori e soggetti ad imposta sostitutiva, e operazioni a premio, non aleatorie e esenti dall’imposta sostitutiva, è del tutto erronea: il regolamento di cui al d.P.R. n. 430 del 2001 si applica, infatti, a tutte le manifestazioni a premio, che siano concorsi o operazioni, restando escluse dall’imposta sostitutiva le sole manifestazioni espressamente dichiarate esenti.

2.6. Pertanto, non resta che verificare se i buoni sconto erogati da B. nell’ambito di un’operazione a premio disciplinata dal d.P.R. n. 430 del 2001, rientrino in una delle eccezioni previste dal regolamento, non potendo trovare riconoscimento in diritto la forma di esenzione erroneamente ipotizzata dalla CTR, al di fuori di qualsivoglia supporto normativo.

2.7. Orbene, le operazioni a premio di cui è causa non rientrano sicuramente nella previsione di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), in quanto i buoni sconto erogati dalla società contribuente ai consumatori possono essere utilizzati per l’acquisto di qualsiasi prodotto in vendita nei supermercati B. e oggetto della promozione, non soltanto per ottenere sconti sull’acquisto di quantità aggiuntive dello stesso bene che dà diritto al buono ovvero sull’acquisto di un bene diverso non promozionato.

2.7.1. L’erogazione di buoni sconto rientra, invece, nella esenzione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del menzionato regolamento, esenzione non operante all’epoca delle manifestazioni a premi oggetto del presente giudizio, in quanto introdotta solo a far data dal 21/08/2014.

2.7.2. Né può dirsi – come sostenuto dalla difesa di B. – che tale ultima disposizione abbia carattere retroattivo in quanto norma di interpretazione autentica: invero, lungi dall’interpretare la disposizione prevista dalla lett. c), l’art. 22 bis del d.l. n. 91 del 2014 introduce ex novo un’esenzione prima non operante, non essendovi alcun dubbio che alle operazioni a premio costituite dall’erogazione di buoni sconto non fosse applicabile la previsione della menzionata lett. c). 2.8. Ne consegue la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

2.9. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto «Le operazioni a premio caratterizzate dalla raccolta di punti a seguito di acquisti di beni o servizi e dalla conseguente erogazione di buoni sconto da valere per l’acquisto di altri beni o servizi negli esercizi commerciali specificamente menzionati ed effettuate in data antecedente alla introduzione della lett. cbis), all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001 ad opera dell’art. 22 bis del d.l. n. 91 del 2014 (norma priva di efficacia retroattiva) non sono imponibili IVA, ma alle stesse trova applicazione l’imposta sostitutiva del venti per cento prevista dall’art. 19, comma 8, della l. n. 449 del 1997».

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso di B..

3.1. La relativa novità della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla controricorrente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma il 18 aprile 2023.