Giu In tema di deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale, il termine assegnato dal Giudice Istruttore ai sensi del primo comma dell'art. 184 c.p.c. riguarda non solo la formulazione dei capitoli, ma anche l'indicazione dei testi
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 03 maggio 2018 N. 10492
Massima
In tema di deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale, il termine assegnato dal Giudice Istruttore ai sensi del primo comma dell'art. 184 c.p.c. riguarda non solo la formulazione dei capitoli, ma anche l'indicazione dei testi; una volta ammessa la prova non è più possibile provvedere a detta indicazione od integrare la lista testi eventualmente indicata tempestivamente; e l'unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell'assunzione delle medesime

Casus Decisus
???????Con atto di citazione notificato il 22.6.1999, ANNALISA F. e MARIA LETIZIA F., figlie di ANTONIO F. deceduto il 10.7.1998 senza testamento, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Padova la madre GIULIA S. e il fratello GIANPIETRO COSTANTINO F., al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria in essere sui beni del padre. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.10.1999 si costituivano in giudizio Gianpietro Costantino F. e Giulia S., che si associavano alla richiesta di divisione dell'eredità, sostenendo però che una porzione dell'area, individuata in dichiarazione di successione con parte del fabbricato ivi costruito sarebbe stata di esclusiva proprietà di Gianpietro. Avanzavano inoltre richieste di pagamento per pretese ristrutturazioni, per spese sostenute in vita dal de cuius per sanatoria degli immobili, per spese funerarie e affermavano che Annalisa aveva ricevuto nel 1976 un prestito di £ 7.000.000 (che rivalutavano a £ 44.307.000) e Maria Letizia un prestito di £ 30.000.000 (che rivalutavano a £ 48.177.000); Gianpietro Costantino F. precisava poi che nel frattempo la madre gli aveva ceduto la sua quota indivisa e quindi allo stato egli aveva diritto a una quota pari ai 5/9 dell'asse ereditario e chiedeva, pertanto, qualora il compendio immobiliare non fosse stato comodamente divisibile, l'attribuzione per l'intero. Nelle memorie venivano ulteriormente precisate le domande e presentate le rispettive istanze istruttorie. Il G.I., con ordinanza dell'8.6.2001, non ammetteva la prova per testi formulata dai convenuti nella prima memoria ex art. 184 c.p.c., in quanto mancante dell'indicazione dei testi, segnalati solo nella successiva memoria di replica, e quindi maturata la decadenza, disponeva C.T.U., che rilevava che sulla quota indivisa dei beni di proprietà di Gianpietro Costantino F., Gerico s.p.a. (ora Equitalia Polis) aveva iscritto ipoteca legale per un credito vantato nei confronti dello stesso; veniva quindi integrato il contraddittorio nei confronti della Gerico s.p.a. che rimaneva contumace. Il giudice padovano in data 27.1.2005 depositava la sentenza non definitiva n. 111/05, con la quale rigettava le domande proposte dai convenuti, aventi ad oggetto il rimborso dei prestiti del padre alle figlie, il rimborso delle spese per ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati comuni e per il condono edilizio; scioglieva la comunione sui beni mobili costituiti dai libretti e depositi bancari indicati nella dichiarazione di successione, assegnando a Giulia S. C 6.050,82 (pari ai 3/9), ad Annalisa, Maria Letizia e Gianpietro Costantino F. C 4.033,00 (pari a 2/9); condannava in solido le parti attrici alla refusione pro quota delle spese di sepoltura del padre quantificate in C 1.769.11 ciascuna; rimetteva la causa in istruttoria con separata ordinanza. Veniva espletata C.T.U. per l'identificazione catastale dei beni, per rivedere anche la stima e la divisibilità dei beni ereditari. Con sentenza n. 3028/08, depositata il 15.12.2008, il G.I., rilevato che Giampietro era titolare della quota-parte di 5/9 del compendio immobiliare, mentre le sorelle unitamente solo dei 4/9, assegnava al primo l'intera proprietà dei beni immobili, facendo obbligo allo stesso di corrispondere alle sorelle Annalisa e Maria Letizia, a titolo di conguaglio, la somma di C 39.705,09 ciascuna, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; compensava tra le parti le spese processuali. Con atto di citazione d'appello, notificato il 1° febbraio 2010, Gianpietro Costantino F. e Giulia S. proponevano appello avverso la sentenza non definitiva n. 111/05, depositata il 27.1.2005, e la sentenza n. 3028/2008 del 5.8.2008, depositata il 15.12.2008, per erroneità dell'ordinanza dell'8.6.2001 con la quale il Giudice aveva rigettato le istanze di prove orali formulate dagli appellanti, e per motivazione illogica nella parte in cui il Tribunale di Padova aveva affermato che da una lettera inviata dal dott. Salasnich (commercialista delle controricorrenti) emergerebbe la natura di donazioni delle elargizioni fatte dal defunto Antonio F. alle figlie Annalisa e Maria Letizia. Le parti appellate si costituivano eccependo in via preliminare nel rito la mancata indicazione nell'atto di appello degli avvertimenti di cui al settimo comma dell'art. 163 c.p.c., la inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4, terzo comma dell'art. 163 c.p.c., nonché la infondatezza dei motivi di appello. Respinte le eccezioni di rito, in quanto le appellate si erano comunque costituite tempestivamente e avevano avuto modo di dedurre in modo approfondito alle doglianze delle parti appellanti, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1070/2013, depositata il 7 maggio 2013, rigettava l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 111/05 del Tribunale di Padova, depositata il 27.1.2005, e alla sentenza definitiva dello stesso tribunale n. 3028/08 del 5.8.2008, depositata in data 15.12.2008. Condannava parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite liquidate in C 7.087,50 come da nota spese in atti oltre IVA e cpa Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia Gianpietro Costantino F. e Giulia S., in data 12.11.2013, hanno proposto ricorso sulla base tre motivi. Annalisa e Maria Letizia F. hanno resistito ciscuna con controricorso; la seconda ha altresì depositato memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 03 maggio 2018 N. 10492 Manna Felice

1. - Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la «nullità della sentenza ex art. 365 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 161 c.p.c.», là dove la sentenza d'Appello risulta sottoscritta dal magistrato relatore e da un magistrato, il Presidente, che non componeva il Collegio giudicante. I ricorrenti citano al riguardo decisioni di questa Corte che, in tali casi, hanno sancito la nullità della sentenza (Cass. n. 3161 del 2006 e Cass. n. 4468 del 2003).

1.2. - Il motivo non è fondato.

1.3. - Vero che, in entrambe le richiamate pronunce, questa Corte ha ritenuto che la sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione da parte del giudice disciplinata dall'art. 161, secondo comma, c.p.c. E che il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di cassazione, determina la dichiarazione di nullità della sentenza e il rinvio della causa, ai sensi dell'art. 3«, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, c.p.c. al medesimo giudice che ha emesso la sentenza priva di sottoscrizione, da investire del potere-dovere di riesame del merito della causa, che non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza (Cass. 7 luglio 1999 n. 7055). E che quindi deve essere dichiarata la nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 cpv., c.p.c., per mancata sottoscrizione del presidente, sostituita da quella di un giudice estraneo al collegio (cfr. sul tema Cass. n. 15249 del 2002; n. 7275 del 2001; n. 7059 del 2001; n. 16045 del 2000). Vero, però, è anche che la Corte ha di recente precisato (Cass. n. 24951 del 2016) che la non corrispondenza del collegio, così come riportato nell'epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni può dar vita, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, a due diverse situazioni, secondo che tale mancata corrispondenza debba ritenersi o non, secondo le circostanze, effettiva. Nel primo caso, si afferma costantemente che in tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'art. 276, primo comma, c.p.c. - rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione" - va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Cass. nn. 4925/15, 18268/09, 13998/04 e 10458/01). Nel secondo caso, si osserva, invece, che in materia di provvedimenti collegiali del giudice civile, la sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, sia pur non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, deve presumersi affetta da errore materiale; ed è, pertanto, emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., atteso che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria e che i magistrati i quali hanno partecipato alla deliberazione della sentenza, in difetto di elementi contrari, che è onere del ricorrente indicare, si devono ritenere coincidenti con quelli indicati nel verbale dell'udienza (Cass. n. 15879 del 2010, n. 12352 del 2009 e Cass. sez. un. n. 11853 del 1991). Se ne desume il seguente principio: "la non corrispondenza del collegio, così come riportato nell'epigrafe della sentenza, con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa t -) di nullità della decisione solo in caso di effettivo mutamento del collegio medesimo; l'onere della prova di tale divergenza grava sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere, in mancanza di elementi contrari ed in difetto di autonoma efficacia probatoria dell'intestazione della sentenza, che i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione coincidano con quelli indicati nel verbale d'udienza, e che, pertanto, la pronunzia sia affetta da mero errore materiale" (Cass. n. 24951 del 2016).

1.4. - Tale principio va ritenuto applicabile alla fattispecie, in cui il ricorrente non ha in alcun modo provato che nella specie, anziché di un mero errore materiale, si sia trattato di un vero e proprio mutamento del collegio giudicante.

2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ovvero dell'art. 184 c.p.c. nella formulazione vigente fino al 1.3. 2006», giacché la Corte d'Appello ha ritenuto che le prove dedotte in primo grado dai ricorrenti nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c., sui capitoli riportati alle pagg. 11-13 del ricorso, fossero inammissibili in quanto nella prima memoria istruttoria non erano stati indicati i testi da escutere, indicati solo nella seconda memoria istruttoria. I ricorrenti sottolineano che, viceversa, l'art 184, 2° comma, c.p.c. prevede la perentorietà del termine per indicare nuovi mezzi di prova e non per indicare i nome dei testi (come affermato da Cass. n. 2935 del 1998 e n. 7682 del 1999).

2.1. - Il motivo è infondato.

2.1. - Va innanzitutto rilevato che, con riferimento ai due precedenti giurisprudenziali richiamati dai ricorrenti, il primo (Cass. n. 2935 del 1998) - lungi dall'affermare l'assunto secondo cui l'art 184, 2° comma, c.p.c. prevederebbe la perentorietà del termine per indicare nuovi mezzi di prova e non per indicare i nome dei testi - ritiene infondato il motivo attraverso il quale, nella specie, si lamentava che erroneamente la Corte d'appello avesse rilevato d'ufficio l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta, per omessa indicazione delle persone da escutere, giacché il giudice del merito ha il potere-dovere di rilevare i casi di inammissibilità della prova, indipendentemente dall'istanza della parte interessata, fin quando la prova non abbia avuto concreto inizio. In altri termini, questa Corte ha affermato che non è riscontrabile, nella dichiarazione di inammissibilità della dedotta prova per testi effettuata dai giudici di merito, alcuna violazione degli invocati artt. 157 e 244 c.p.c., non essendo necessaria un'apposita eccezione di parte per consentire al giudice di ritenere inammissibile la dedotta prova per testi priva dell'indicazione delle persone che la parte intende escutere sui formulati capitoli. Ed invero, l'art. 184 c.p.c., nello stabilire che il giudice ammette i mezzi di prova, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, gli attribuisce un potere officioso di sindacare l'ammissibilità delle stesse.

Resta, pertanto, il solo precedente (Cass. n. 7682 del 1999) in cui si afferma che l'art. 184 comma 2 cod. civ. prevede il carattere perentorio del termine per indicare nuovi mezzi di prova e non per indicare il nome dei testimoni relativamente ad una prova testimoniale ammessa. A fronte di ciò la giurisprudenza pressoché unanime ritiene viceversa che, nel processo civile disciplinato dalla L. n. 353 del 1990, che ha abrogato gli ultimi due commi dell'art. 244 c.p.c., al giudice istruttore è riconosciuto il potere di assegnare un termine, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., comma 1, per deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale, e ciò riguarda non solo la formulazione dei capitoli, ma anche l'indicazione dei testi. Solo una volta che il giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle parti non è più possibile effettuare tale indicazione od integrare la lista testi, in quanto l'unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell'assunzione delle medesime (Cass. n. 5082 del 2007; conf. Cass. n. 11790 del 2016). 2.2. - Va detto tuttavia che, in ripetute occasioni questa Corte ha specificamente sottolineato che la concessione del predetto termine ai sensi dell'art. 184 c.p.c. è possibile solo prima del provvedimento con cui vengono ammesse le prove e non dopo. Da tale disposizione e dalla ulteriore normativa in materia si evince infatti che il legislatore ha inteso stabilire per le deduzioni istruttorie, una precisa e rapida procedura, di cui il provvedimento di ammissione costituisce tratto finale; la chiara, sintetica e rigorosa scansione dei tempi processuali emergente da tale normativa non lascia dubbi sul fatto che anche l'indicazione dei testi deve precedere detto provvedimento di ammissione e che dopo quest'ultimo l'unica attività processuale giuridicamente possibile consiste nell'assunzione delle prove ammesse.

Occorre aggiungere che rispetto a tale impostazione generale il legislatore ha previsto solo rare eccezioni come quella stabilita dal terzo comma dell'art. 184 c.p.c. (possibilità per le parti, nell'ipotesi che vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, di dedurre i mezzi i prova che si rendano necessari in relazione ai primi) o quella stabilita dall'art. 184 bis c.p.c. (rimessione in termini). Questa Corte osserva dunque che non può dunque essere confermato quanto già affermato con la citata sentenza n. 7682 del 1999 (secondo la quale "la parte che deposita la lista testimoniale dopo la scadenza del termine assegnatole dal giudice non incorre in alcuna decadenza perché l'art. 184 secondo comma cod. proc. civ. prevede la perentorietà del termine per indicare nuovi mezzi di prova, non per indicare i nomi dei testi di una prova già ammessa") (Cass. n. 12959 del 2005). Sicché, sulla base di quanto esposto va enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale, il termine assegnato dal Giudice Istruttore ai sensi del primo comma dell'art. 184 c.p.c. riguarda non solo la formulazione dei capitoli, ma anche l'indicazione dei testi; una volta ammessa la prova non è più possibile provvedere a detta indicazione od integrare la lista testi eventualmente indicata tempestivamente; e l'unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell'assunzione delle medesime".

3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. in tema di onere della prova; omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti». I ricorrenti rilevano che Maria Letizia F. ha ammesso il mutuo concesso dal padre, tanto da averlo (a suo dire) rimborsato. Dal momento che entrambe le sorelle dell'attuale ricorrente non hanno mai dedotto un'eventuale differente natura delle elargizioni in denaro ricevute, non si può che dedurre come entrambe le somme fossero state corrisposte dal padre a titolo di mutuo. Osservano quindi che per la prevalente giurisprudenza, in base al principio di non contestazione, l'attore sarebbe liberato dall'onere di provare le circostanze costituenti la causa petendi della sua domanda. Né, del resto, sussisterebbe la prova dell'asserita restituzione delle somme da parte di Maria Letizia: l'assegno, infatti, era stato firmato da suo marito. Tra l'altro, essendo l'assegno un titolo di credito astratto quanto alla causa relativa al rapporto negoziale sottostante, spetta a colui che intende valersene la prova in ordine al suddetto rapporto eziologico con il negozio dedotto in giudizio. Pertanto, per i ricorrenti, l'errore della sentenza starebbe nel non aver fatto corretto governo delle norme in tema di specifica contestazione da parte dell'onerato, non potendosi dire che non vi è la prova della dazione a mutuo di una somma da parte del mutuante al mutuatario e contemporaneamente che vi è la prova della restituzione della somma asseritamente consegnata a tale titolo. Quando la parte onerata afferma di aver restituito l'importo mutuato, essa è onerata della relativa prova e contemporaneamente il mutuante è dispensato dal provare il rapporto di mutuo. In sostanza, l'onere della prova sarebbe gravato sui ricorrenti solo se il debitore avesse provato il fatto estintivo. Infine, per i ricorrenti, la Corte d'Appello avrebbe commesso un ulteriore errore nel ritenere che competeva agli attuali ricorrenti di indicare "a quale diverso rapporto di debito dovrebbe essere ascritto l'assegno se non a quello in esame".

3.1. - Il terzo motivo è, in parte, infondato e, in perte, inammissibile.

3.2. - In rimo luogo nel dedurre la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c., in tema di onere della prova - là dove il giudice di appello non avrebbe applicato il principio di non contestazione - i ricorrenti non tengono conto del fatto che l'art. 115 c.p.c. è stato sostituito dall'art. 45, comma 14, della legge 18.6.2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (ex art. 58, comma 1, della citata legge n. 69 del 2009). Alla originaria previsione secondo cui "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero", il nuovo testo del comma 1 dell'art. 115 c.p.c. ha aggiunto le parole "nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Trattandosi, nel nostro caso, di giudizio instaurato con atto di citazione notificato il 22.6.1999, non risulta ad esso applicabile il principio di non contestazione quale normativamente ridefinito dal nuovo testo dell'art. 115 c.p.c., e pertanto cadono tutte le argomentazioni svolte relativamente a detta norma (in uno con l'art. 2967 c.c.), in riferimento implicito ai vizi di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

D'altronde - nei termini in cui sono state sollevate le censure racchiuse nel terzo motivo di ricorso - appare evidente come il profilo di violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione sia stato dal ricorrente esplicitamente riferito proprio alla specifica regola dettata dal nuovo testo dell'art. 115 c.p.c., non essendo spesa alcuna argomentazione che faccia intendere un possibile richiamo all'onere di specifica contestazione (diverso quanto ad ambito applicativo e conseguenze di ordine probatorio: Cass. n. 23638 del 2007; n. 13958 del 2006; n. 13830 del 2004), introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c. 3.3. - Inoltre, va rilevato che il presente ricorso è, ratione temporis, soggetto all'applicazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54, comma 1, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile, ex art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". E' noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la nuova norma consenta di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). 

3.4. - Orbene, le censure mosse dalla ricorrente principale in riferimento al parametro di cui al nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c. si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generica di un inammissibile riesame del merito (da ultimo, Cass. n. 1855 del 2018), attraverso una generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni motivate e logiche poste dalla Corte territoriale (in completa condivisione della decisione del giudice di primo grado) a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dalla medesima Corte d'appello (Cass. n. 1885 del 2018). 3.5. - In particolare, poi, i ricorrenti si dolgono del valore attribuito, ai fini di provare la dazione di somme, alla lettera inviata dal commercialista delle controricorrenti, Sergio Salasnich, della quale tuttavia non viene in alcun modo riportato, dai ricorrenti, l'esatto contenuto. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, qualora il ricorrente per cassazione faccia riferimento alla valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012), giacché per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 192 del 2018; n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va emessa altresì la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite alla parte controricorrente F. MARIA LETIZIA, che liquida in complessivi C 7.000,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, ed alla parte controricorrente F. ANNALISA che liquida in complessivi C 6.000,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive; oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge per ciascuna di dette parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda