Giu Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cc
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 29 gennaio 2020 N. 1998
Massima
Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti

Casus Decisus
1. - M. D. convenne in giudizio il Comune di Terzo di Aquileia, chiedendo il rimborso delle somme da lui versate a titolo di tariffa per il servizio idrico integrato, che il Comune si era rifiutato di restituirgli, assumendo l'estinzione del suo diritto per sopravvenuta prescrizione (limitando, perciò, il rimborso agli importi versati nel quinquennio antecedente). La pretesa del M. era fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ("Disposizioni in materia di risorse idriche") - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ("Disposizioni in materia ambientale") - e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), nella parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Nella resistenza del Comune convenuto, l'adito Giudice di pace di Udine accolse la domanda attorea. 2. - Sul gravarne proposto dal Comune di Terzo di Aquileia, con l'intervento volontario della Consulta d'Ambito per il Servizio idrico integrato centrale del Friuli, il Tribunale di Udine confermò la sentenza di primo grado, rideterminando l'importo delle somme dovute. Ritenne il giudice di appello che il M. avesse esercitato un'azione di ripetizione di indebito oggettivo e che il suo diritto fosse soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Comune di Terzo di Aquileia sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso M. D.. Con controricorso, la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale del Friuli ha aderito al ricorso del Comune. L'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, succeduta ex lege alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale del Friuli, ha depositato memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 29 gennaio 2020 N. 1998 Lombardo Luigi Giovanni

1. - Con l'unico motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il giudice di appello ritenuto che il diritto del M. al rimborso dei canoni indebitamente pagati fosse sottoposto al termine di prescrizione ordinaria decennale, e non al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. La censura è priva di fondamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, la tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza: ne deriva che, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale (la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della I. n. 36 del 1994, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 28 della I. n. 179 del 2002), la quota afferente il servizio di depurazione non è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione (Cass., Sez. 5, n. 9500 del 18/04/2018; Cass., Sez. 3, n. 14042 del 04/06/2013); ne deriva ancora che, qualora l'utente abbia pagato indebitamente la quota afferente il servizio di depurazione delle acque, per non essere stato svolto il detto servizio, egli ha diritto alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. Il diritto alla ripetizione dell'indebito è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 24051 del 26/09/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 3, n. 7749 del 19/04/2016).

È infondata la prospettazione del ricorrente Comune secondo cui il diritto alla ripetizione dell'indebito sarebbe soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo; si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono (Cass., Sez. 3, n. 2086 del 30/01/2008; Sez. 1, n. 23746 del 16/11/2007). Nella specie, l'obbligazione del Comune di restituire all'utente del servizio le somme indebitamente percepite non ha i caratteri dell'obbligazione periodica.

È vero - come sostiene il ricorrente - che i canoni dovuti al Comune dall'utente per il servizio di deputazione hanno carattere periodico, dovendosi pagare periodicamente anno per anno, e sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.; ma tale constatazione non rileva nella presente causa. Infatti, oggetto della presente controversia non è il debito dell'utente verso il Comune, ma è il debito del Comune verso l'utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni.Tale obbligazione non ha carattere periodico, perché il Comune è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un'unica soluzione, e non a rate.

Pertanto, il diritto dell'utente alla ripetizione dell'indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. (in questo senso: Cass. Sez. L, n. 6877 del 03/04/2015, in tema di ripetizione del contributo pagato dall'avvocato per l'iscrizione all'Albo di appartenenza, posta a carico dell'INPS del quale il professionista sia dipendente; Sez. L, n. 21962 del 10/09/2018, in tema di azione di ripetizione di indebito proposta dall'INAIL per la restituzione delle somme corrisposte mensilmente a titolo di rendita per un infortunio sul lavoro; Sez. 1, n. 9428 del 12/07/2001, in tema di diritto del Comune alla restituzione dei tributi per suo conto riscossi dal concessionario). Ai sensi dell'art. 384 comma 1 cod. proc. civ., va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti».

2. - Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna, in solido, della parte ricorrente e del controricorrente adesivo, risultati soccombenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 3. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soccombenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente e il controricorrente adesivo, in solido tra loro, al pagamento, in favore di M. D., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del controricorrente adesivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 8 novembre 2019.