1.L’unico motivo del ricorso dell’avvocato Roberta G. deduce la violazione degli artt. 28 l. n. 794/1942 (come sostituito dall’art. 34 comma 16 lett. a d. lgs. n. 150/2011) e 14 d.lgs. n. 150/2011, per l'esclusione della competenza del Giudice di pace. La censura richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4247 del 2020.
2. Occorre premettere che la ricorrente ha introdotto il giudizio per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato con le forme del rito sommario speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011.
L’adito Giudice di pace ha “rigettato per incompetenza” il ricorso, affermando che la causa era soggetta al rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e doveva perciò essere decisa dal tribunale in composizione collegiale. Avuto riguardo alla qualificazione esplicita dell’azione compiuta dallo stesso giudice e al contenuto declinatorio della competenza del provvedimento, l’ordinanza del 22 marzo 2021 del Giudice di pace di P. deve intendersi non appellabile, ma ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile vigente ratione temporis (antecedente alla modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, con la decorrenza stabilita dall’art. 35 del medesimo decreto), neppure applicandosi nei giudizi davanti ai giudici di pace gli artt. 42 e 43 c.p.c. sul regolamento, necessario o facoltativo, di competenza (art. 46 c.p.c.).
2.1. Già l’ordinanza n. 5991 del 2020 resa da questa Corte aveva ritenuto ricorribile per cassazione, e non appellabile, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, la decisione del giudice di pace sull'opposizione contro decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di prestazioni professionali dell'avvocato in sede giudiziale civile.
2.2. Un più remoto precedente reputò ricorribile per cassazione, data la sua natura decisoria, il provvedimento con cui il giudice adito, pur dichiarando la propria incompetenza, aveva rigettato l'istanza dell'avvocato per la liquidazione di spese, diritti ed onorari dovutigli dal proprio cliente ex art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, in quanto dichiarato dalla legge, nella formulazione all’epoca vigente, espressamente non impugnabile (Cass. n. 4215 del 1983).
3. Il ricorso dell’avvocato Roberta G. è fondato alla stregua dei principi enunciati nelle sentenze n. 4485 del 2018 e n. 4247 del 2020 rese dalle Sezioni Unite di questa Corte.
3.1. Le controversie previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella formulazione applicabile ratione temporis. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. La competenza – non inderogabile - indicata dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 concerne specificamente l’ipotesi, quale quella in esame, in cui l’attore agisce con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. rivolto all’ufficio presso il quale ha svolto la propria opera.
3.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2014, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario, affermò che la riserva di collegialità del tribunale si conformava al criterio direttivo posto dall'art. 54, comma 4, lett. a), della legge delega n. 69 del 2009, alla luce di quanto disposto dall’art. 50-bis c.p.c. e dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942, mentre la non convertibilità del rito sommario in ordinario era a sua volta conforme all'art. 54, comma 4, lett. b), n. 2, della legge delega.
3.3. Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale non escludono, quindi, la sussistenza della competenza del giudice di pace per lo speciale procedimento previsto in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (come in precedenza si riconosceva per il conciliatore ed il pretore), non essendo la riserva di collegialità un tratto essenziale di tale procedimento (come, del resto, convalida la scelta per la monocraticità del tribunale da ultimo operata con il d.lgs. n. 149 del 2022, nelle forme del rito semplificato di cognizione ora regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, norme in parte a loro volta richiamate dall’art. 320, comma 3, per la trattazione della causa davanti al giudice di pace).
4. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942, n. 794 e regolate dal rito di cui all’art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011
5. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di P. in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa uniformandosi ai richiamati principi e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di P. in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione