Giu La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 10 agosto 2022 N. 24655
Massima
La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

Casus Decisus
1. con la sentenza n. 860/10/18 del 23/03/2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana - Sezione staccata di Livorno (di seguito CTR), accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP) n. 33/01/17, che aveva a sua volta accolto il ricorso dell’Azienda agricola C. s.s.a. (di seguito Azienda agricola) avverso il diniego di rimborso per IVA relativa all’anno 2008; 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso in quanto l’istanza sarebbe stata proposta oltre il termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 1.2. la CTR evidenziava che la società contribuente non aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza IVA in sede di dichiarazione annuale, compilando l’apposito campo VX4 della dichiarazione, ma aveva invece compilato il campo VX5, relativo all’IVA da portare in detrazione, con la conseguenza che l’unica richiesta di rimborso doveva ritenersi quella presentata nel 2015 e che era, pertanto, maturata la decadenza biennale; 2. Azienda agricola impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con richiesta di riconoscimento della responsabilità aggravata dell’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., e depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’udienza di discussione orale.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 10 agosto 2022 N. 24655 Bruschetta Ernestino Luigi

1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la maturazione della decadenza biennale dal diritto al rimborso di un credito IVA regolarmente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui lo stesso si è maturato, con conseguente applicazione della prescrizione decennale;

1.1. il motivo è infondato;

1.2. la pronuncia impugnata si pone nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 11662 del 04/05/2021; Cass. n. 30168 del 22/11/2018);

1.3. invero, nel caso di compilazione del quadro “RX5”, implicante l’intenzione di portare il credito in detrazione, il termine prescrizionale è stato ritenuto applicabile solo in presenza di eventi eccezionali, in ragione dei quali la richiesta di compensazione non avrebbe più potuto essere effettuata: è il caso della cessazione dell’attività (Cass. n. 6876 dell11/03/2021) ovvero della morte del contribuente (Cass. n. 15867 del 24/07/2020);

1.4. non ricorrendo tali condizioni eccezionali e non essendo stato compilato il quadro “RX4”, la CTR ha correttamente ritenuto l’applicazione del termine decadenziale biennale, con conseguente rigetto della domanda;

1.5. va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica – salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente) – il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992»;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR condannato la società contribuente alle spese del grado, senza compensarle; 2.1. il motivo è infondato;

2.2. la CTR ha legittimamente applicato il principio di soccombenza mentre la scelta discrezionale di compensare le spese non può essere sindacata in questa sede;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente assorbimento della questione concernente l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ.;

3.1. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate; 3.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022.