Giu Il regolamento preventivo di giurisdizione non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 31 ottobre 2023 N. 30331
Massima
Il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale postula che la causa non sia decisa nel merito in primo grado (art 41, comma 1, c.p.c.), non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo, proposta a norma dell'art 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva

Casus Decisus
Il Comune di V. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana con il numero di R.G. 53/2021. Tale giudizio concerne l’opposizione di terzo proposta da Michela P., nella propria qualità di civis della frazione di R. del Comune di V., avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana n. 32/2019. Questa sentenza aveva pronunciato sul ricorso proposto da Italo P. sempre dinanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, recante numero R.G. 15/2013, nel corso del quale era stato presentato regolamento preventivo di giurisdizione dal medesimo Comune di V., deciso da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 17879 del 2016, dichiarandosi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Avverso la sentenza commissariale n. 32/2019 venne proposto gravame dal Comune di V., rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 6132 del 22 settembre 2021. Il Comune di V. sostiene che ragionevoli dubbi sulla giurisdizione del giudice adito, tali da ingenerare un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, discendono da una recente pronuncia declinatoria di giurisdizione da parte del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana (sentenza n. 66/2022, depositata negli atti di causa dallo stesso il 4 3 di 6 gennaio 2023), sussistendo un’evidente analogia tra la situazione di quel giudizio e la situazione del giudizio in esame. La Regione Toscana ha depositato controricorso, deducendo che nel giudizio di merito non è stato sollevato alcun rilievo sulla giurisdizione e che il procedimento pendente è un’opposizione di terzo avverso la sentenza n. 32/2019 emessa dal Commissario per gli Usi Civici nel procedimento R.G. n. 12-16/2013, con riferimento al quale le Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla giurisdizione le ordinanze nn. 17876, 17877, 17878, 17879, 18932 del 2016 e n. 1414 del 2018. Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese. Il Comune di V. ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Luisa D., ha depositato conclusioni scritte, premettendo che le decisioni già rese non vincolano coloro che hanno introdotto il nuovo giudizio dopo la formazione del giudicato, i quali possono ancora sollevare la questione di giurisdizione (si richiama in proposito Cass. Sez. Unite n. 6929 del 2018) e chiedere che venga comunque dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, trattandosi di cognizione su opposizione proposta avverso l’esecuzione di decisioni commissariali adottate in sede giurisdizionale.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 31 ottobre 2023 N. 30331 D'Ascola Pasquale

Con riguardo alle eccezioni sollevate dalla controricorrente Regione Toscana, in punto di “interesse ad agire”, “legittimazione ad agire”, “titolarità di diritto autonomo”, deve evidenziarsi che il procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è meramente strumentale ed incidentale a quello pendente nel merito, sicché in esso non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile.

Esso, invero, postula che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art 41, comma 1, c.p.c.), e non è perciò esperibile in pendenza di opposizione di terzo, proposta a norma dell'art 404 c.p.c., nella specie, avverso sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, oggetto altresì di appello proposto a norma dell’art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2011 e resa nell’ambito di procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione. Non induce a diverso esito la considerazione del precedente enunciato nella sentenza n. 6929 del 2018 di queste Sezioni Unite, richiamata nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

Quella sentenza affermò che l’ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione è irretrattabile per tutti coloro che rivestivano la qualità di parti del processo nel quale essa è intervenuta, ma non vincola anche coloro che sono intervenuti nel medesimo giudizio dopo la formazione del giudicato, i quali, perciò, possono ancora sollevare la questione di giurisdizione, anche facendo valere il successivo mutamento di giurisprudenza sulla materia.

Il profilo qui dirimente non è legato all’efficacia preclusiva nei confronti dell’opponente della statuizione inter alios sulla giurisdizione, essendo stato effettivamente già sostenuto in giurisprudenza, anche meno di recente, che il terzo che intervenga in causa a seguito di pronuncia sulla giurisdizione emessa in sede di regolamento preventivo non è vincolato dal giudicato sulla giurisdizione formatosi nell'ambito del processo nel quale egli non era ancora parte in causa (ad esempio, Cass. Sez. Unite n. 3628 del 1978).

Il profilo dirimente è piuttosto correlato alla natura necessariamente preventiva del rimedio ex art. 41, comma 1, c.p.c., la quale comporta che suo presupposto di ammissibilità sia la pendenza del giudizio di primo grado, dovendo il regolamento anticipare la relativa decisione e divenendo, viceversa, improponibile ove una siffatta decisione sia stata comunque emanata, seppure in situazione di contraddittorio non completamente integro (così Cass. Sez. Unite n. 10704 del 2006).

Va pertanto riaffermato il principio enunciato nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 6023 del 1979: il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale postula che la causa non sia decisa nel merito in primo grado (art 41, comma 1, c.p.c.), non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo, proposta a norma dell'art 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva.

Le spese vengono regolate secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo in favore della controricorrente Regione Toscana, unica intimata che ha svolto difese in questa sede. In considerazione delle peculiarità delle vicende processuali in esame, va respinta la domanda della controricorrente di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non potendosi imputare al ricorrente che, nell'introdurre il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave o abbia abusato dello strumento processuale. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente Regione Toscana le spese sostenute nel giudizio di regolamento, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite