Giu Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 24 ottobre 2023 N. 29499
Massima
nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito

Casus Decisus
1.Con sentenza n. 333/2015 il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento dell’impugnazione di delibere assunte in data 2-7-2012 dall’assemblea del Condominio ‘O.F.’ proposta da Renzo S., dichiarò l’invalidità della delibera al punto 1) dell’ordine del giorno, nella parte in cui aveva imputato all’attore spese di traduttore; condannò l’attore S. alla rifusione a favore del convenuto Condominio dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l’intero in Euro 11.012,40 oltre iva e cpa. 2.Propose appello Renzo S. sulla base di tre motivi, i primi due relativi alle delibere ritenute legittime dal giudice di primo grado e il terzo per censurare la quantificazione delle spese di lite. La Corte d’appello di Brescia con sentenza n. 709 pubblicata il 23- 4-2019, in riforma della sentenza impugnata, ha determinato in Euro 630,00 le spese di lite del giudizio di primo grado e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore del Condominio appellato. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza, accogliendo il motivo di appello con il quale Renzo S. si lamentava della quantificazione delle spese di lite di primo grado, ha dichiarato che, ai fini della determinazione della competenza per valore di controversia avente a oggetto riparto di spesa approvato dall’assemblea di condominio, bisognava fare riferimento all’importo contestato, relativamente alla singola obbligazione del condomino e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, richiamando Cass. 21227/2018. Quindi, considerato che l’ammontare complessivo delle voci di spesa contestate era pari a Euro 556,00, la sentenza ha determinato i compensi per il giudizio di primo grado in Euro 125,00 per la fase di studio, Euro 125,00 per la fase introduttiva, Euro 190,00 per la fase istruttoria ed Euro 190,00 per la fase decisoria; osservato che la riforma della sentenza impugnata imponeva nuova regolamentazione delle spese, ha posto a carico dell’appellante S. le spese di lite di entrambi i gradi, liquidando le spese dell’appello in Euro 135,00 per la fase di studio, Euro 135,00 per la fase introduttiva ed Euro 200,00 per la fase decisoria. 3.Avverso la sentenza, non notificata, Condominio ‘O.F.’ ha proposto tempestivo ricorso per cassazione notificato in data 11- 11-2019, sulla base di due motivi. Renzo S. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Condominio ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del giorno 4-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - ORDINANZA 24 ottobre 2023 N. 29499 Di Virgilio Rosa Maria

1.Con il primo motivo “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 10 c.p.c., secondo comma (in ordine alla determinazione del valore della controversia nel caso di cumulo di domande di cui talune di valore indeterminabile)” il Condominio ricorrente evidenzia come la domanda proposta in giudizio aveva a oggetto l’impugnativa di tre distinte delibere assunte dall’assemblea condominiale il 2-7-2012; specificamente, erano state contestate le delibere di cui ai punti all’ordine del giorno n.1 (“esame e approvazione rendiconto relativo alla gestione 1-4-2011 31-3-2012 e relativo riparto”), n.3 (“esame e approvazione bilancio preventivo anno 2012/2013”), n.5 (“varie ed eventuali”, con riguardo all’estirpazione di alberi da frutto sull’area condominiale). Quindi il Condominio sostiene che le domande erano tre e che, se rispetto all’impugnativa delle delibere di cui ai punti n. 1 e 3 dell’ordine del 4 giorno era possibile determinare il valore della relativa domanda, non era determinabile il valore della terza delibera; aggiunge che in caso di cumulo di domande, alcune delle quali di valore indeterminabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile ai fini dell’individuazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato e perciò sostiene che la sentenza impugnata, ritenendo determinato il valore della causa, ha violato le disposizioni sul cumulo di domande e ha errato nell’eseguire la liquidazione delle spese di lite sia per il primo grado che per il secondo grado.

2.Con il secondo motivo svolto in via subordinata il Condominio deduce “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 10 c.p.c.”, rilevando che il valore della causa di impugnativa di delibera assembleare che approvi il riparto di una determinata spesa deve essere determinato con riguardo all’intero valore del riparto, non potendosi considerare la sola quota addebitata al condomino, in quanto l’annullamento della delibera andrebbe a travolgere l’intero riparto. Quindi sostiene che il valore della causa dovesse essere determinato quantomeno nell’importo risultante dal totale delle spese oggetto delle delibere impugnate, per complessivi Euro 13.779,20.

3.Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. Ai fini di individuare il valore della causa al quale parametrare le spese di lite, si deve considerare che sono state impugnate dall’attore distinte delibere, assunte nella medesima assemblea; quindi sussiste l’ipotesi di cumulo di domande disciplinata dall’art. 10 co.2 cod. proc. civ., secondo cui ai fini del valore della causa le domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona si sommano tra di loro. Una delle delibere impugnate aveva a oggetto l’estirpazione di alberi nello spazio comune e perciò era di valore indeterminabile, per cui la causa in primo grado aveva valore indeterminabile in forza del cumulo 5 ex art. 10 co.2 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 6-3 20-6-2019 n. 16635 Rv. 654446-01 in tema di competenza per valore e Cass. Sez. 2 26-7- 2011 n. 16318 Rv. 618926-01 in tema di determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari, secondo le quali le cause di valore indeterminabile e di valore determinato si cumulano e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile; cfr. altresì Cass. Sez. 3 20-7-2022 n. 22719 Rv. 665397-01, secondo cui ai fini della liquidazione dei compensi il valore della causa deve essere determinato con riguardo alla domanda o al cumulo di domande di valore determinato solo se ciò comporti l’individuazione di uno scaglione superiore a quello previsto per le cause di valore indeterminabile). Non sussistono le condizioni per ipotizzare la determinazione del valore della causa in base all’eventuale quota di spesa per l’estirpazione degli alberi in capo al condomino o comunque per ritenere che correttamente il valore della causa sia stato determinato dalla sentenza impugnata in quanto, in forza dei principi posti da Cass. Sez. 2, Sentenza 21-3-2022 n. 9068 Rv. 664317-01, ai quali si intende dare continuità, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’intero valore della delibera impugnata. Come si legge in Cass. 9068/2022: «Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato (ex art. 12 c.p.c.), relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al "thema 6 decidendum", invece che al "quid disputandum"; ne deriva che l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (Cass. sez. 6- 2, 28 agosto 2018, n. 21227; Cass. sez. 6-2, 5 luglio 2013, n. 16898; Cass. sez. 2, 16 marzo 2010, n. 6363. Difformi: Cass. sez. 2, 22 gennaio 2010, n. 1201; Cass. sez. 2, 13 novembre 2007, n. 23559; Cass. sez. 2, 5 aprile 2004, n. 6617; Cass. sez. 2, 21 giugno 2000, n. 8447).

Il fondamento di tale interpretazione, divenuta negli anni prevalente, è, dunque, che nella controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall'assemblea, il valore della causa dovrebbe determinarsi in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso, perché la decisione non implicherebbe una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità (così, ad esempio, Cass. sez. 2, 24 gennaio 2001, n. 971). Più di recente, tuttavia, Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021, n. 19250, ha sostenuto convincentemente che la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.

Così anche Cass. Sez. 6 - 2, 20 luglio 2020, n. 15434, ha deciso che, quando sia chiesto l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta. Questa più recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario. L'effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo non può intendersi, perciò, ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell'intera deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2021, n. 2127; Cass. sez. 2, 25 novembre 1991, n. 12633).

Tale ampliamento dell'efficacia del giudicato a tutti i componenti dell'organizzazione condominiale è, del resto, coerente col disposto dell'art. 1137 c.c., comma 1, per cui le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari. 8 L'individuata soluzione è in linea anche con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12 c.p.c., comma 1 - per il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. Sez. 6 - 2, 6 febbraio 2018, n. 2850; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2012, n. 2737; Cass. Sez. 2, 12 dicembre 2004, n. 21529). In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito». Nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2 4-9-2023 n. 25721, in base ad analitica disamina dei due diversi orientamenti. Non può neppure ritenersi, come sostiene il controricorrente, che il valore della domanda riferita all’impugnazione della delibera relativa all’estirpazione degli alberi non incida sulla determinazione del valore della causa, per il fatto che su quella domanda la sentenza di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto la delibera impugnata era stata sostituita nel corso del giudizio di primo grado da altra delibera: la cessazione della materia del contendere comportava che la valutazione della soccombenza con riguardo a quella domanda fosse da eseguire in base al principio della 9 soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2 31-8-2020 n.18128 Rv. 658963- 01, Cass. Sez. 1 27-9-2002 n. 14023 Rv. 557676-01), ma non che il principio del cumulo ex art. 10 co. 2 cod. proc. civ. non si applicasse con riferimento a quella domanda. L’applicazione del parametro del valore della causa per il grado di appello impone di considerare che, nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all’effettiva entità della riforma che si intende conseguire (Cass. Sez. 2 3-3-2023 n. 6487 Rv. 667283-01, Cass. Sez. 1 12-8-2009 n. 18233 Rv. 609418-01). Nella fattispecie, la domanda avente a oggetto l’impugnazione della delibera relativa all’estirpazione degli alberi non è stata devoluta al giudizio di appello, in quanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è stata oggetto di impugnazione. Quindi, il valore del giudizio in secondo grado è pari alla somma del valore delle due delibere di spesa oggetto dell’impugnazione riproposte in appello, che hanno costituito il disputatum posto all’esame del giudice di secondo grado.

4.In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai capi che hanno statuito sulle spese di lite di primo e di secondo grado; si dispone il rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione per la statuizione sulle spese di lite, da eseguire facendo applicazione dei principi esposti, e perciò per il primo grado considerando il valore indeterminabile della causa e per il grado di appello considerando il valore della causa pari alla somma del valore delle delibere di spesa oggetto di appello. Il giudice del rinvio disporrà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte 10 d’appello di Brescia in diversa composizione per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione