Giu in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 22 giugno 2023 N. 17886
Massima
in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, 

indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza

dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

Casus Decisus
E. s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale notificato in data 30 settembre 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Grosseto ha rettificato la rendita catastale della centrale di produzione di energia geotermica, sita nel comune di M., foglio 14, part. 149, subalterno 2, proposta con la d.o.c.f.a. del 5 aprile 2016. ???Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma parzialmente accolto all'esito dell'appello. Ad avviso della Commissione tributaria regionale i pozzi di estrazione e reiniezione sono elementi essenziali della miniera, da essa inscindibili, sicché non hanno rilievo catastale ai sensi dell'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931; sono state, invece, rigettate le censure relativamente alla stima dei costi. ???Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate. ???La contribuente, unitamente alla società che, all'esito della scissione intervenuta nel 2019, si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale; ha anche depositato ulteriore memoria. ???L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. ???La causa è stata trattata all'adunanza camerale del 9 giugno 2023, che si è svolta con modalità da remoto, previa autorizzazione del Presidente del collegio, come previsto dall'art. 140-bis disp.att.cod.proc.civ.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 22 giugno 2023 N. 17886 Sorrentino Federico

1. L'Agenzia delle Entrate ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,

cod.proc.civ., la violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652 del 1939, 1-quinquies del d.l. n. 44 del 2005, convertito in legge n.

88 del 2005, nonché dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014, in quanto i pozzi geotermici, i quali intercettano e convogliano le acque ed i vapori che emergono dalla frattura dello stato roccioso, contribuendo alla loro trasformazione in energia, sono componenti strutturali ed impiantistiche della centrale geotermica e non sono, quindi, soggetti, ai fini catastali, alla disciplina delle miniere (e, cioè, all'art. 18, comma 1, del r.d. n. 1572 del 1931), ma piuttosto alle indicazioni della circolare n. 6 del 2012, che ha assunto valore di legge in virtù del richiamo da parte dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 (ai sensi della quale la stima catastale coinvolge tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare abitativa, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica

destinazione di uso).

???Il motivo deve essere rigettato, in applicazione dell'art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto.

???Occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all'esito di una d.o.c.f.a del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento,

precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

4. Pure deve evidenziarsi che, secondo le stesse allegazioni dell'Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell'impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass., Sez. civ. 5, 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass., Sez. civ.

6, 20/01/2023 n. 1827. Invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all'attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensi alla produzione di energia elettrica. Risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono verso la superficie. Rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione;

l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione. Il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore: a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di

reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabili 5.Alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass., Sez. 5, 13/03/2023, n. 7322 e Cass., Sez. civ. 6, 20/01/2023 n. 1827).


??Pertanto, il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono né parti essenziali né pertinenze di una miniera, non essendo strumentali all'attività estrattiva, ma piuttosto parti inscindibili dell'impianto, alla cui funzione produttiva partecipano. In considerazione della rilevanza della questione, va enunciato il seguente principio di diritto: in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, 

indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza

dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

6.Con il ricorso incidentale le controricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art.

360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., visto che i motivi formulati nell'appello relativamente alla quantificazione dei costi sono stati rigettati senza fare alcun riferimento alla prova espressamente richiamata da parte ricorrente, consistente nella specifica e dettagliata perizia tecnica prodotta, di cui non si è dato neppure atto.

6. Con il ricorso incidentale le controricorrenti hanno

dedotto la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell'art.

115 cod.proc.civ.,

visto che i motivi formulati nell'appello

relativamente alla quantificazione dei costi sono stati rigettati senza fare alcun riferimento alla prova espressamente richiamata da parte ricorrente, consistente nella specifica e dettagliata perizia tecnica prodotta, di cui non si è dato neppure atto.

Va preliminarmente ribadito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass. SU. n. 20867 del 30/09/2020, SU n. 15486 del 22/6/2017 in motiv.; Cass. n. 11892 del 10/5/2016).

Peraltro, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto

di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 3,

28/10/2009, n. 22801).

A ciò va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 24434 del 30/11/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

(Cass., SS.UU. n. 8053 del 7/04/2014).

Nel caso di specie, tuttavia, la censura non può essere riqualificata in tal senso, non individuando le ricorrenti incidentali alcun fatto storico decisivo di cui è stata omessa la valutazione.

Pure va evidenziato che i giudici del gravame hanno ritenuto le argomentazioni difensive di parte ricorrente astratte. La perizia invocata dalle ricorrenti incidentali, che costituisce non una prova in senso tecnico, ma piuttosto il veicolo di una serie di argomentazioni tecniche per contrastare la quantificazione fatta dall'Ufficio, viene, dunque, valutata come astratta, essendo riconducibile alle argomentazioni difensive di parte ricorrente.

Né tale rilievo è stato affrontato nel ricorso, in cui si è lamentato l'asserito omesso esame della perizia, sostenendone la specificità, senza, però, descriverne in alcun modo il contenuto,

al fine di dimostrarne la specificità e pertinenza.

7. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. Le spese 

di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della soccombenza reciproca e della novità della questione concernente i pozzi geotermici (non ancora oggetto di un orientamento consolidato, come confermato dal necessario intervento di correzione della motivazione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ.) L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228), nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

dichiara integralmente compensate le spese di lite.

ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno

2023.