- che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati;
- che il giudice di appello ha ritenuto di dover rigettare la pretesa creditoria azionata in ordine alla remunerazione delle prestazioni erogate in favore della ASL – giova, infatti, rammentare che nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. il creditore ingiungente (o, come nella specie, il cessionario del credito), conserva la posizione di attore in senso sostanziale (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv. 615487- 01) – sul rilievo che, eccepita per la prima volta in appello, dal debitore ingiunto, la nullità per difetto di forma scritta del 5 contratto fonte del credito, risultava carente, agli atti del giudizio, la prova documentale attestante l’avvenuta conclusione del contratto;
- che a tanto la Corte salernitana si è ritenuta legittimata in forza dell’art. 1421 cod. civ., che, configurando quella relativa alla nullità del contratto come un’eccezione in senso lato, ne consente il rilievo “ex officio”, secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) di questa Corte;
- che, tuttavia, mentre la pronuncia in esame muove da un esatto assunto, ovvero che il contratto concluso tra la ASL territorialmente competente e la struttura sanitaria operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2018, n. 17588, Rv. 649553-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 11 marzo 2020, n. 7019, Rv. 657155- 01), non corretto risulta, invece, il “modus operandi” dalla Corte d’appello seguito per giungere al rigetto della domanda di pagamento;
- che questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, ha rimarcato, da tempo, non solo la necessità di distinguere tra il potere officioso di “rilevazione” e quello di “dichiarazione” della nullità, ma pure come ad essi corrisponda – nel rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 45, comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (norma applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge, essendo stata l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata il 21 ottobre 2009) – “l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio” sulla questione posta a fondamento dell’eccezione (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633502-01);
- che tale obbligo, a propria volta, implica la facoltà delle parti di “spiegare la conseguente attività probatoria”, tale essendo “l’unico possibile significato da attribuire al sintagma «memorie contenenti osservazioni sulle questioni»”, giacché “se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un’attività assertiva”, si “tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della «terza via»”, e ciò in quanto “quelle «osservazioni» non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 26242 del 2014, cit.; cfr. anche Cass. Sez. 2, sent. 30 settembre 2020, n. 20870, Rv. 659207-01, ove, sempre in motivazione, si ribadisce che “le parti possono spiegare una «attività probatoria» in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie” allorché il giudice abbia proceduto al rilievo officioso della nullità);
- che, pertanto, la Corte territoriale, nella stessa misura in cui ha ritenuto di poter superare, sulla base del proprio potere di rilievo officioso, la preclusione – ex art. 345 cod. proc. civ. – derivante dalla tardività dell’eccezione di nullità, per difetto di forma scritta, del contratto intercorso tra la ASL S. e la società C., avrebbe dovuto, nel contempo, sollecitare il contraddittorio delle parti in ordine all’assenza di “allegazione e prova” relativamente all’effettiva esistenza (o meno) di tale accordo scritto, consentendo, al riguardo, lo svolgimento di attività assertiva e probatoria;
- che, in conclusione, la sentenza impugnata – assorbita ogni ulteriore censura – va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di S., in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), nel rispetto del seguente principio di diritto: “il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo l’indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di S., in diversa composizione personale, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale