Giu L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 del dpr. n.602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 21 settembre 2023 N. 26999
Massima
1) l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 del dpr. n.602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

2) In tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77, d.p.r., introdotto con d.l. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.p.r, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.
(Sezioni Unite n. 19667 del 2014 Rv. 632587 - 01)

Casus Decisus
1. La Commissione tributaria regionale della Puglia (CTR) con la sentenza n. 539/13/2015, depositata il 13.3.2015, rigettava l’appello proposto da Nicola P. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso originario fondato, tra l’altro, su presunti vizi degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria impugnata e sulla prescrizione del credito erariale. In proposito la CTR, dopo aver rilevato l’infondatezza della domanda risarcitoria ex art 96 cod.proc.civ. avanzata dal contribuente per l’asserita illecita iscrizione ipotecaria subita - stante la definitività delle cartelle di pagamento poste a fondamento della stessa - rigettava le diverse censure proposte nei confronti della sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza Nicola P. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 3. Equitalia Sud S.p.a. ha depositato controricorso. 

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 21 settembre 2023 N. 26999 De Masi Oronzo

1. Con il primo motivo - rubricato «travisamento dei fatti di causa e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento l’art. 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.» - Nicola P. lamenta che Equitalia Sud s.p.a. non avrebbe provato la corretta notifica: delle cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, della raccomandata informativa, delle successive intimazioni di pagamento. Equitalia, poi, avrebbe omesso di depositare le copie o le matrici delle cartelle notificate; cartelle che non erano state spedite entro il termine di decadenza della rispettiva pretesa, nonché omesso di procedere, prima della notifica dell’iscrizione ipotecaria, alla notifica dell’intimazione di pagamento (imposta dall’art. 50 del d.pr. 29 settembre 1973 n. 602) pur se era trascorso un anno dalla notifica delle cartelle. Con lo stesso motivo di ricorso la difesa della ricorrente deduce, poi, la violazione dell’obbligo di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa di cui sarebbe affetto l’atto di iscrizione ipotecaria, non essendo da esso evincibili le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria. Ed ancora, la sentenza sarebbe affetta «da palese travisamento dei fatti di causa, per non aver verificato, come contestato dal ricorrente già in primo grado, gli estratti di ruolo e le copie dei referti di notifica non erano autenticati da un funzionario identificabile». La CTR non avrebbe, poi, tenuto conto che il funzionario di Equitalia non poteva attestare la conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento, non essendosi pronunciata neanche sull’eccepita mancata notifica intimazioni di pagamento.

2. Con il secondo motivo rubricato «travisamento dei fatti di causa e violazione dell’art. 50, co. 2, DPR 602/73, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.» - il ricorrente denuncia che la CTR ha affermato la legittimità degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria senza tener conto dell’inesistenza e, dunque dell’omessa notifica, delle intimazioni di pagamento ex art 50 cit. Il ricorrente lamenta, altresì, l’assoluta infondatezza della pretesa e comunque l’assoluta carenza di prova in ordine alla conoscenza degli atti posti a fondamento della stessa, non avendo la concessionaria dato prova, mediante il deposito delle copie delle cartoline afferenti alle singole buste contenenti le diverse cartelle, dell’effettiva corrispondenza tra le prime e le seconde, in assenza di produzione di quest’ultime a cui il concessionario è obbligato.

3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la CTR affermato che le copie attestanti l’avvenuta notifica degli atti prodromici all’iscrizione di ipoteca impugnata erano state autenticate da un funzionario di Equitalia ex art. 5 della legge n. 30 del 1997, senza tenere conto che essendo la suindicata notifica avvenuta tramite le Poste, solo i dipendenti di quest’ultima avevano il potere di certificazione ex art 2700 c.c. Rileva, 4 poi, il ricorrente che la controparte, comunque, non aveva dato prova del contenuto della busta notificata e, quindi, che all’interno di essa vi fosse la cartella di pagamento, di cui aveva l’obbligo di esibizione ex art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973. Il contribuente ribadisce, poi, l’eccezione della tardività del deposito della documentazione ad opera del concessionario volta a provare l’avvenuta notifica degli atti presupposti sopra indicati.

4. Con il quarto motivo viene nuovamente dedotta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, per non avere la CTR ritenuto necessaria la notifica, prima dell’atto di iscrizione ipotecaria, di un’intimazione di pagamento delle cartelle presupposte.

5. Con il quinto motivo viene dedotta l’omessa pronuncia su fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. Il ricorrente lamenta omessa pronuncia sulla eccepita mancata allegazione della nota relativa al valore dell’immobile, da allegare all’iscrizione ipotecaria, come previsto dagli art. 76 e ssgg. del d.p.r. 602 del 1973, necessaria a verificare la legittimità dell’iscrizione e la procedibilità della stessa, nonché l’esatta quantificazione del presunto credito e la corrispondenza dello stesso con quello portato dai titoli esecutivi. Riscontro tanto più necessario nella specie tenuto conto che l’immobile oggetto di ipoteca era adibito dal ricorrente a abitazione principale e il credito era ancora sub iudice. Con lo stesso motivo viene, poi, rilevato che nessuna pronuncia vi sia stata da parte della CTR circa l’eccepita decadenza relativa ad alcune cartelle poste a fondamento dell’iscrizione - per le quali non vi era la prova della loro notifica e della tempestiva iscrizione nei ruoli - con la conseguenza che non si sarebbe raggiunto l’importo minimo richiesto per procedere all’iscrizione ipotecaria; importo che la CTR avrebbe dovuto decurtare anche delle somme per sanzioni e interessi dovuti per una cartella di non vi era prova della relativa notifica. La CTR avrebbe, poi, omesso di pronunciarsi sul difetto di sottoscrizione dell’iscrizione opposta, nonché sulla prescrizione delle sanzioni e interessi richiesti. Infine, la sentenza impugnata sarebbe affetta da omessa motivazione in ordine alla riforma parziale della pronuncia di primo grado, avendo posto le spese del giudizio, per entrambe i gradi, in capo al contribuente, diversamente dalla compensazione precedentemente disposta.

6. In via preliminare va rilevato che nessun rilievo, ai fini della richiesta interruzione del giudizio, assume l’avvenuto decesso del contribuente comunicato dal procuratore dello stesso. Ed invero, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016 Rv. 638717 - 01).

7. Il secondo e quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art.50, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973 n.602, laddove la CTR ha ritenuto che il concessionario non fosse tenuto a notificare l’intimazione di pagamento, sono fondati con conseguente assorbimento dei restanti.

7.1. In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (n. 19667 del 2014 Rv. 632587 - 01) le quali hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:

1) l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 del dpr. n.602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 6 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

2) In tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77, d.p.r., introdotto con d.l. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.p.r, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Alla stregua di tali principi, se il richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all’art. 50, secondo comma, d.p.r. 602 del 1973 non è pertinente, giacchè, alla stregua del principio sopra trascritto sub 1), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che la censura mossa alla sentenza gravata si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub 2).

In proposito, (Cass. n. 23875 del 2015 Rv. 637511 - 01) ha affermato che «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia». La CTR ha, al contrario, ritenuto non necessaria alcuna comunicazione prima dell’iscrizione dell’ipoteca (pag. 7 e 8), affermazione che si pone in contrasto con i suindicati principi.

9. In accoglimento del secondo e quarto motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata nei termini di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria.

10. Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte La Corte, in accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Cosi` deciso in Roma il 12.9.2023