1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Sostiene che la sentenza era affetta da motivazione meramente apparente, posto che, a fronte delle contrapposte deduzioni delle parti, si risolveva in affermazioni del tutto apodittiche, insufficienti a far comprendere le ragioni per le quali la società lussemburghese è stata ritenuta beneficiario effettivo delle somme chieste a rimborso.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Errata interpretazione ed applicazione degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 239/1996, in combinato disposto con l’art. 2696 c.c. Mancato assolvimento della prova della qualità di beneficiario effettivo».
3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Con specifico riferimento alla nullità della sentenza per motivazione apparente, si è precisato che ricorre tale anomalia motivazionale allorquando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 13977/2019); sussiste il vizio in parola ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass n. 9097/2017).
3.2. L’Agenzia delle entrate, con l’atto di appello, trascritto nel ricorso per cassazione e riassunto nella parte espositiva della sentenza impugnata, ha censurato la decisione di primo grado in merito al riconoscimento in capo alla società lussemburghese della qualità di beneficiario effettivo, rilevando la mancanza delle certificazioni bancarie necessarie ai fini della prova degli accrediti e sviluppando ampie argomentazioni, suffragate da richiami giurisprudenziali, in ordine alla nozione di beneficiario effettivo e agli elementi che consentono di individuare tale figura. La sentenza impugnata non affronta le questioni dedotte dall’Ufficio, limitandosi a respingere la tesi 5 difensiva dell’Amministrazione appellante affermando, in modo del tutto apodittico, senza alcun riferimento ad emergenze probatorie, che la società contribuente «ha provato la circostanza di essere beneficiaria effettiva» e che «non si sono verificate le due condizioni fissate dall’OCSE per non considerare beneficiario effettivo la P.T. SA».
3.3. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale».
4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2023.