Con l'esposta unitaria censura il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 89, I. n. 89/2001, adducendo un abuso del diritto di ristoro. Il nucleo della doglianza, presa in esame la vicenda fatta oggetto dei processi presupposti, è tesa a dimostrare che, a fronte di una sola vicenda pensionistica, la R. aveva proposto tre ricorsi distinti: con il primo chiedendo che fosse dichiarata la definitività del decreto ministeriale che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio il decesso del coniuge, militare di carriera; con il secondo, contestando la decisione dell'amministrazione di negare la causa di servizio; con il terzo, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di reversibilità. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Non par dubbio che il bene della vita rivendicato dalla R. fosse il riconoscimento, in regime di reversibilità, dell'assegno pensionistico del coniuge, ex militare di carriera, che la vedova assumeva essere deceduto per causa di servizio.
2- In materia va enunciato il
seguente principio di diritto: <<in
un simile caso occorre verificare, agli effetti dell'art. 2,
I. n. 89/2001, al fine d'impedire ingiuste duplicazioni, se il
danno da [ragionevole durata sia dipeso specificamente da
ciascuno dei proc ssi innescati (nella specie tre), i quali
(ciascuno di loro) abbiano procurato in via autonoma
sofferenza indennizzabile da ritardo, o seppure, sia
pure sotto profili di doglianza diversi, la parte esponga,
nella sostanza, un
danno unitario, dipendente dal ritardo con il quale risulta
essere stata definita la vicenda processuale afferente al bene
della vita preteso. Un tale giudizio, inoltre, non può
prescindere dalla verifica in concreto circa la condotta
processuale tenuta dall'interessato nei processi presupposti,
al fine di accertare se lo stesso abbia, senza necessità,
moltiplicato gli accessi alla giustizia».
???????
La Corte di Perugia si è totalmente sottratta a un simile
vaglio, essendosi limitata al computo algebrico delle singole
cause, considerate separatamente, di conseguenza la
statuizione deve essere cassata con rinvio, disponendo che il
Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra
enunciato. Lo stesso regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla
Corte d'appello di Perugia, altra composizione, anche per
la determinazione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre
2022