Giu Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 03 luglio 2023 N. 18750
Massima
«A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro  giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale»

Casus Decisus
1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 10/05/2019, ha respinto le opposizioni riunite proposte, ex art. 98 l.f., da I.C.per ottenere, in riforma dei provvedimenti del g.d., l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della C.., del credito di € 39.664,06, preteso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. a titolo di compenso per l’attività svolta come componente del c.d.a. della società poi fallita, e del credito, di complessivi € 569.036,74 preteso in privilegio e in prededuzione per aver svolto, durante il periodo successivo al fallimento in cui C.. era stata posta in esercizio provvisorio, attività di lavoro subordinato alle dipendenze dei curatori in qualità di direttore generale ed essere stato illegittimamente licenziato (secondo quanto nelle more accertato dal giudice del lavoro con sentenza - appellata – che aveva condannato il Fallimento a pagargli 36 mensilità). 2 Il tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione sollevata dal Fallimento sia in relazione al controcredito di € 117.215 vantato a residuo rimborso di un mutuo a suo tempo erogato dalla fallita a C., sia in relazione al controcredito, di gran lunga superiore al credito complessivo da questi insinuato, preteso a titolo risarcitorio, per i danni subiti da C. in conseguenza dei fatti di mala gestio addebitabili all’opponente quale amministratore e direttore generale della società. In partiC.re, i giudici partenopei, premesso che il credito da rimborso del finanziamento non era contestato, hanno rilevato che, secondo quanto emergeva dal bilancio 2013 prodotto in giudizio dal Fallimento, C., al termine di tale esercizio, aveva integralmente perso il capitale sociale e registrava una perdita di oltre 42 mln. di euro, e hanno pertanto ritenuto imputabile all’ex amministratore e direttore generale della società - che aveva tenuto una condotta quantomeno imprudente, non avendo arrestato l’attività - l’ulteriore perdita, di oltre 2,4 mln. di euro, verificatasi nel primo trimestre del 2014, anteriormente al deposito, il 15 aprile 2014, della domanda di C. di ammissione al concordato preventivo. 3.I.C.ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a quattro motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso, col quale ha pure proposto ricorso incidentale condizionato per due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 03 luglio 2023 N. 18750 Cristiano Magda

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 38, 36 cpc , 3 comma 2 lett. a) d.lgs nr 168/2003, novellato dall’art 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 conv. dalla l. n 27/2012, nonché degli artt. 146 comma 2, 93,96,98 99 e 101 l.f., sostenendo che la controversia inerente l’accertamento del credito risarcitorio fatto valere dal Fallimento, derivante dalla sua pretesa responsabilità gestoria, avrebbe dovuto essere devoluta alla competenza funzionale e inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. 1. Il motivo è infondato 1.1 Va in primo luogo ricordato che le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 19882/019, hanno affermato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso (quale quello di specie) in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

1.2 Va aggiunto che il Fallimento non ha fatto valere il credito risarcitorio in via di azione, ma solo in via di eccezione, sulla quale il tribunale fallimentare era indubbiamente tenuto a pronunciare, in base al comb. disp. degli art. 24 e 95, 1° comma, l.f., che riservano al giudice delegato, e successivamente a quello dell'opposizione allo stato passivo, la competenza funzionale e inderogabile a decidere, in un unico contesto, sia dei fatti costitutivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali (e della loro opponibilità al fallimento) sia dei contrapposti fatti estintivi o modificativi di tali crediti eccepiti dalla curatela fallimentare.

2 Con il secondo motivo I.C.deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 cc e art. 56 l. fall., per aver il tribunale riconosciuto la compensazione tra i crediti da lui insinuati al passivo e un controcredito della curatela privo dei requisiti di certezza e della pronta liquidazione 2.1 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2392 e 2393, 146 l. fall. 115 cpc, per aver il tribunale accertato l’esistenza del controcredito risarcitorio del Fallimento in difetto assoluto di allegazione e prova delle sue condotte di mala gestio e del nesso di causalità tra le stesse ed i danni asseritamente subiti dalla società.

3 I motivi, da scrutinarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.

3.1 Va precisato che si controverte esclusivamente dell’ammissibilità della compensazione fra i crediti del C.insinuati al passivo e il credito risarcitorio vantato dal Fallimento, non essendo contestati dal ricorrente la certezza e l’ammontare del suo debito restitutorio di € 117.500.

3.2 I presupposti e le condizioni di applicabilità della compensazione sono stati oggetto di autorevole esame da parte delle SS.UU. di questa di questa Corte che, con la sentenza nr. 23225/2016 richiamata dal ricorrente nel secondo motivo, dopo aver passato in rassegna le normativa codicistica (artt. 1241 e 1243), hanno osservato che «attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur)»; le sezioni unite hanno aggiunto che « la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di "pronta e facile liquidazione; ……ed invero, pacifico per giurisprudenza e dottrina che i requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., comma 1, per la compensazione legale, e cioè l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.

Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 6 di 8 35 c.p.c., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta. L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243 c.c., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza - a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata (Cass. 6237 del 1991) - lo espunge dalla compensazione giudiziale (Cass. 10352 del 1993). Soltanto la contestazione sulla liquidità del credito opposto in compensazione consente al giudice del credito principale - con accertamento discrezionale di merito, che presuppone la sua competenza, ed incensurabile in Cassazione - di determinarne l'ammontare se è facile e pronto, sopperendo alla mancanza di questo requisito mediante un'attività ricognitiva - attuativa del titolo, funzionale all'eccezione di compensazione».

3.3 Sulla scorta di queste premesse le SS.UU. cit. hanno enunciato i seguenti principi di diritto :

«A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale»

3.4 A tale insegnamento è stata data continuità con l’ordinanza nr 10528/2019, che ha affrontato un caso analogo a quello oggetto delle presente controversia, in cui un Fallimento aveva opposto in compensazione al credito insinuato da una banca un proprio controcredito risarcitorio.

3.5. Il tribunale napoletano, nel decreto in questa sede impugnato, non ha fatto buon governo dei suesposti principi, in quanto il controcredito opposto dalla curatela in compensazione, avente titolo e fondamento nella prospettata responsabilità risarcitoria di I.C.ex art. 146 l.fall., non presentava né le caratteristiche di certezza né tanto meno quelle di determinabilità sopra indicate, essendo contestato nell’an e non di pronta e facile liquidazione: il suo accertamento richiedeva infatti una complessa istruttoria (onde stabilire se effettivamente ricorressero le condotte di mala gestio imputate al ricorrente e se queste potessero ritenersi legate da nesso di causalità alle perdite registrate da C. nel primo trimestre del 2014)e non poteva pertanto essere compiuto, così come erroneamente ritenuto dal giudice dell’opposizione allo stato passivo, in via sommaria e, sostanzialmente, immotivata e assertiva.

4. Resta assorbito il quarto motivo del ricorso principale, col quale C.lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il Fallimento deduce la violazione dell’art 112 cpc, per aver il tribunale omesso di pronunciare sulla diversa eccezione, di inadempimento del C.al mandato sia di amministratore sia di direttore generale, da esso sollevata per paralizzare l’avversa pretesa. 8 di 8 6. Col secondo motivo di ricorso incidentale la curatela prospetta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal giudizio pendente davanti al giudice del lavoro, avente ad oggetto la legittimità del licenziamento, che costituiva il presupposto della richiesta di insinuazione della più importante voce di credito reclamata dal ricorrente .

7. Entrambi i motivi vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse, inerendo a questioni che il tribunale non ha esaminato perché implicitamente assorbite dall’accoglimento della ragione più liquida, della ritenuta, integrale compensazione dei crediti del ricorrente con i controcrediti dedotti dal Fallimento, e sulle quali sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio (cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007).

8. All’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il quarto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2023