1) se il termine “scissione” contenuto nell’art. 33, par. 3, del Regolamento CE n. 1782 del 2003 e nell’art. 15 del Regolamento CE n. 795 del 2004 vada inteso con riferimento al corrispondente istituto di diritto societario e presupponga, quindi, una vicenda modificativa societaria con effetti disgregativi dell’originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate in due patrimoni distinti appartenenti a soggetti giuridici diversi, ovvero se possa essere interpretato in senso estensivo, così da trovare applicazione a ogni vicenda giuridica negoziale il cui risultato finale comporti l’attribuzione dell’originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate della originaria società “agricoltore” a due soggetti diversi, anche attraverso cessioni di quote e atti di vendita di terreni;
2) se, alla luce di una corretta interpretazione del complesso di norme del Regolamento CE n. 1782 del 2003 (artt. 2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43, 44), ai fini dell’assegnazione definitiva dei titoli PAC e in sede di prima applicazione del pagamento unico, assuma rilievo la riduzione della superficie coltivate e degli ettari ammissibili intervenuta nel corso del 2002, dopo la presentazione della domanda da parte dell’ ”agricoltore” e l’assegnazione provvisoria dei titoli, quando la stessa si sia verificata per effetto di atti negoziali di cessione di una parte dei terreni interessati - ancora nel corso del 2002 - e se tale modifica in riduzione possa essere operata anche d’ufficio in sede di assegnazione definitiva.
8. Il motivo di ricorso principale esige l’interpretazione del diritto dell’Unione Europea e in particolare dell’art.15 del Regolamento CE 795/2004 e dell’art. 33 del Regolamento CE 1782/2003, con riferimento all’interpretazione del concetto di «scissione» dell’azienda agricola, rilevante ai fini dell’assegnazione a titolo definitivo dei contributi PAC. Secondo questa Corte, occorre inoltre interpretare talune disposizioni del diritto dell’Unione, e cioè gli articoli 2, lettera a), 33, 34, 36, 38, 44, 45, 46 del Regolamento CE 1782/2003, per stabilire se e in qual misura assuma rilievo ai fini dell’assegnazione definitiva dei titoli PAC a una impresa agricola, in sede di prima applicazione del pagamento unico, la riduzione della superficie coltivata in termini di ettari ammissibili, avvenuta dopo la presentazione della domanda e l’assegnazione provvisoria dei titoli PAC, ma ancora nell’anno 2002 e prima dell’assegnazione definitiva. Questa Corte Suprema, quale giudice nazionale di ultima istanza, avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ritiene pertanto necessario sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una duplice questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art.267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
9. È opportuno riassumere preliminarmente il contesto normativo di riferimento. Quanto al Regolamento 29.9.2003 n. 1782 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, assumono rilievo i seguenti articoli: - l’art.2, secondo cui «ai fini del Regolamento si intende per: a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola; b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.»; - l’art.23, par.1, secondo cui «Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto, verificando tra l'altro la superficie ammissibile e i corrispondenti diritti all'aiuto.»; - l’art.24, par.1, secondo cui «Fatte salve le riduzioni e le revoche di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, qualora si constati che l'agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti a norma del presente Regolamento o dell'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1259/1999, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, viene ridotto o revocato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del presente Regolamento.»; -l’art.33, par.3, secondo cui: «Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine. Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.»; - l’art.34, secondo cui «Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), un modulo di domanda indicante: a) l'importo di cui al capitolo 2 (in seguito denominato "importo di riferimento"); b) il numero di ettari di cui all'articolo 43; c) il numero e il valore dei diritti all'aiuto ai sensi del capitolo 3.»; - l’art.36, secondo cui «Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2.»; - l’art.38, secondo cui «Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.»; - l’art.43, secondo cui «Fatto salvo l'articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento. Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, il numero totale dei diritti all'aiuto deve essere pari al numero medio di ettari dello stesso periodo utilizzato per fissare gli importi di riferimento e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 8»; - l’art.44, secondo il quale «1. Ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato. 2. Per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda, escluse le superfici destinate a colture forestali o ad usi non agricoli. 3. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro che non deve essere successiva alla data fissata in tale Stato membro per la modifica della domanda di aiuto. 4. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché egli rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e alle condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.» Assume altresì rilievo il Regolamento 21.4.2004 n. 795 della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003, che all’art.15 dispone: «Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, per "fusioni" si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, in un nuovo "agricoltore" ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi 9 di 19 finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro. Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine. 2. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, per "scissioni" si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003 in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine. Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine. 3. Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, primo o secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applicano il paragrafo 1 o rispettivamente 2 del presente articolo.» Le fonti normative di diritto interno sono i decreti ministeriali 20.7.2004, 1788 del 5.8.2004, 2026 del 24.9.2004 che hanno valenza meramente attuativa e non arrecano elementi significativi per risolvere le questioni interpretative rilevanti in causa.
10. La vicenda in fatto non è controversa ed è stata sintetizzata in precedenza nel § 5. In buona sostanza, nell’estate del 2002, dopo la presentazione della domanda di attribuzione dei titoli PAC da parte dell’agricoltore società C. (allora partecipata dai due fratelli B.P., attuali contendenti) e l’attribuzione provvisoria dei titoli sulla base della superficie da questa coltivata, è intervenuta una transazione fra i due fratelli, soci della società C., che attraverso una serie di negozi collegati attuativi di trasferimento di quote di partecipazione, interessanti anche altra società compartecipata e coinvolgenti le rispettive mogli e di trasferimento immobiliare, ha fatto sì che la società C., con mutata compagine sociale (composta da un solo fratello e dalla moglie), non detenesse più per la coltivazione tutti gli ettari indicati nella domanda e sulla cui base era stata effettuata l’attribuzione provvisoria, perché una parte significativa di essi era stata trasferita dalla moglie del fratello rimasto nella società al fratello estromesso e gestita dalla società da quest’ultimo controllata.
11. La prima questione interpretativa che questa Corte intende sottoporre alla Corte di Giustizia riguarda la correttezza dell’interpretazione estensiva e anti-letterale dell’art.33 del Regolamento CE 2003/1782, adottata dai giudici del merito, secondo cui il termine «scissione» ivi utilizzato andrebbe letto, non già con riferimento allo specifico e ben definito istituto di diritto societario, ma come volto a ricomprendere tutte le ipotesi in cui un agricoltore subentra a un altro e in modo da conferire rilievo a qualunque mutamento della originaria superficie coltivata da una certa azienda (e quindi «atecnicamente», come affermato dai Giudici del merito).
12. L’art.33, par.3, del Regolamento 29.9.2003 n. 1782 del Consiglio, in tema di norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, considera specificamente le ipotesi della fusione e della scissione durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, per affermare: a) che l'agricoltore che gestisce le nuove aziende, in seguito alla fusione è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine; b) che gli agricoltori che gestiscono le aziende in seguito alla scissione sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine. Non diversamente l’art.15 del Regolamento 21.4.2004 n. 795 precisa che ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, per «fusioni» si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, in un nuovo «agricoltore» ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro. Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine; e pure ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, per «scissioni» si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003 in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine. Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine. L’art.2 del Regolamento 1782/2003 definisce l’«agricoltore» come la persona fisica o giuridica o l'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola.
13. I termini «fusione» e «scissione» potrebbero essere letti in forma estensiva, tenuto conto dell’elasticità mostrata dal Regolamento circa le forme giuridiche di svolgimento dell’attività agricola, ma pur sempre riferiti a modalità di aggregazione e disgregazione dell’attività associata d’impresa. Si tratta infatti di termini tecnici del diritto societario, ben noti al diritto dell’Unione, ancora utilizzati dalla legislazione successiva (art.5 del Regolamento 1120/2009), recanti inequivocabili riferimenti al fenomeno societario (senza pretesa di completezza: Direttiva 9.10.1978 n. 855, Terza direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni; Direttiva 23.7.1990 n. 434, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri; Direttiva 17.2.2005 n. 19, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi; Direttiva 26.10.2005 n. 56 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali; Direttiva 19.10.2009 n. 133 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri -versione codificata; Direttiva 5.4.2011 n. 35 relativa alle fusioni delle società per azioni- codificazione; Direttiva 14.6.2017 n. 1132 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario -testo codificato; Direttiva 27.11.2019 n. 2121, in tema di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere).
14. Il percorso interpretativo seguito dai giudici del merito che forza in modo evidente il significato tecnico-giuridico normalmente attribuito a concetti ben noti al diritto europeo non può essere seguito senza l’avallo della Corte di Giustizia. È pur vero che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di acte clair - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un acte éclairé - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri (Sez. L, n. 36776 del 15.12.2022). Tuttavia non ricorre certamente in questa fattispecie l’ipotesi derogatoria del cosiddetto acte clair, che esclude l’obbligo del rinvio pregiudiziale, a norma dell’art. 267 del TFUE, non solo nei casi in cui la normativa comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte dei giudici comunitari, ma anche in quelli in cui non vi sia alcun ragionevole dubbio circa il significato della disposizione da applicare.
15. Di qui il primo quesito che questa Corte sottopone alla Corte di Giustizia: «Il termine “scissione” contenuto nell’art.33, par.3, del Regolamento CEE 1782/2003 e nell’art.15 del Regolamento CEE 795/2004 va inteso con riferimento all’istituto di diritto societario e presuppone quindi una vicenda modificativa societaria con effetti disgregativi dell’originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate dell’unica società in due patrimoni distinti appartenenti a soggetti giuridici diversi, ovvero può essere interpretato in senso estensivo e così applicabile a ogni vicenda giuridica negoziale il cui risultato finale comporti l’attribuzione dell’originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate della originaria società “agricoltore” a due soggetti diversi, anche attraverso cessioni di quote e atti di vendita di terreni?»
16. Nella fattispecie, come chiarisce in fatto la stessa parte ricorrente, non vi è stata alcuna scissione in senso tecnico dell’originaria società C.; in seguito alla transazione intercorsa fra i due gruppi familiari interessati sono stati stipulati negozi di cessione di quote societarie; soprattutto, per quanto specificamente rileva, la signora Emanuela Pellegrini, moglie del socio Pierluigi B.P., con atto a rogito Notaio M. del 1°.8.2002, rep.29921, ha ceduto i terreni di sua proprietà in Sezze, già coltivati dalla società C., all’ex socio A.B.P. (cfr ricorso, pag.17). Il punto essenziale e sufficiente è quindi che la società C. da quella data aveva perso la disponibilità e non coltivava più una parte dei terreni sulla base della cui superficie coltivata era stata assegnata provvisoriamente la maggior quota (130) di titoli PAC, poi ridotta in sede di assegnazione definitiva. 17. Vi è quindi da chiedersi, ove la risposta al primo quesito sia nel senso della prima alternativa e quindi dell’utilizzo del termine «scissione» ex art.33 Reg. 1782/2003 e art.15 reg.795/2004 con specifico riferimento a una vicenda disgregativa societaria, quale sia la sorte riservata dal diritto dell’Unione e conseguentemente dal diritto nazionale all’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, intervenga una modifica riduttiva della superficie coltivata prima dell’assegnazione definitiva. Tale percorso argomentativo potrebbe infatti superare la questione della configurabilità o meno nella fattispecie di una scissione, come pure ogni discussione tra le parti circa le contestate modalità in cui la vicenda fattuale ha trovato emersione presso l’A. (carenza di dichiarazione con sottoscrizione autenticata del precedente agricoltore; provenienza della segnalazione solo da parte di A.B.P.).
18. Il punto è quindi se la normativa dell’Unione Europea dia o meno rilevanza alle vicende che determinano un mutamento riduttivo della originaria superfice coltivata e al momento di tale mutamento. Il diritto dell’Unione (art.34, 43 e 44 del Regolamento 1782/2003) pare collegare infatti il titolo PAC alla superficie coltivata, poiché ogni diritto all'aiuto, abbinato un «ettaro ammissibile» (qualunque superficie agricola dell'azienda, escluse le superfici destinate a colture forestali o ad usi non agricoli), conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato e l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. L’art.38 dello stesso Regolamento ha individuato il periodo di riferimento per la prima attribuzione negli anni civili 2000, 2001 e 2002. La modifica riduttiva è pacificamente avvenuta nel corso del 2002, e quindi ancora nell’ambito del periodo di riferimento, seppur dopo la presentazione della domanda da parte di C., come ha rilevato la Corte di appello a pagina 3 per sostenere la spettanza del diritto PAC corrispondente a A.B.P. e a C.R. con la correlativa e indispensabile riduzione dei titoli assegnati a C..
19. La ricorrente sostiene la tesi dell’insensibilità dell’attribuzione definitiva dei titoli PAC alle riduzioni di superficie aziendale coltivata maturate ancora nel corso del periodo di riferimento. Tale assunto parrebbe in conflitto, oltre che con le norme ricordate e con la ratio stessa della politica di aiuto, anche con gli artt.23 e 24 del Regolamento 1782/2003, che prevedono espressamente che gli Stati membri debbano effettuare controlli amministrativi sulle domande di aiuto, verificando tra l'altro la superficie ammissibile e i corrispondenti diritti all'aiuto e che qualora si constati che l'agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti a norma del Regolamento o dell'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1259/1999, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, viene ridotto o revocato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del presente Regolamento. Ed in effetti i controricorrenti osservano che, quand’anche non ci fosse stata la segnalazione da parte loro, cionondimeno l’A., d’ufficio, avrebbe potuto e dovuto correggere l’attribuzione provvisoria in relazione alla superficie coltivata e agli ettari ammissibili.
20. La ricorrente sottolinea la eventuale autonomia dei titoli rispetto alla terra, conseguente al loro possibile trasferimento contro corrispettivo. Peraltro il fatto che, a certe condizioni, i titoli PAC possano circolare ed essere negoziati non implica affatto che la loro attribuzione iniziale al titolare non debba essere corretta e basata effettivamente sulla disponibilità di una certa estensione di terreno coltivato nella sua disponibilità. Si potrebbe quindi concludere che gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico debbano essere erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 (art.36 reg.782/2003).
21. Di qui la seconda questione interpretativa che questa Corte intende sottoporre alla Corte di Giustizia: «Secondo la corretta interpretazione da attribuire al complesso di norme del Regolamento 1782/2003 (artt.2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43, 44) ai fini dell’assegnazione definitiva dei titoli PAC, in sede di prima applicazione del pagamento unico, assume rilievo la riduzione della superficie coltivate e degli ettari ammissibili intervenuta nel corso del 2002, dopo la presentazione della domanda da parte dell’ ”agricoltore” e l’assegnazione provvisoria dei titoli, se avvenuta per effetto di atti negoziali di cessione di una parte dei terreni interessati ancora nel corso del 2002 e tale modifica in riduzione può essere operata anche d’ufficio in sede di assegnazione definitiva?».
22. Tanto premesso, la Corte di Cassazione ritiene di dover proporre questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art.267 TFUE chiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di rispondere ai quesiti esposti nei precedenti § 15 e 21.
23. Il rinvio pregiudiziale determina la sospensione del processo ex art.295 cod.proc.civ. P.Q.M. La Corte, visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 295 cod. proc. civ., 18 di 19 chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto europeo: 1. «Il termine “scissione” contenuto nell’art.33, par.3, del Regolamento CEE 1782/2003 e nell’art.15 del Regolamento CEE 795/2004 va inteso con riferimento all’istituto di diritto societario e presuppone quindi una vicenda modificativa societaria con effetti disgregativi dell’originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate dell’unica società in due patrimoni distinti appartenenti a soggetti giuridici diversi, ovvero può essere interpretato in senso estensivo e così applicabile a ogni vicenda giuridica negoziale il cui risultato finale comporti l’attribuzione dell’originario patrimonio e complesso delle superfici coltivate della originaria società “agricoltore” a due soggetti diversi, anche attraverso cessioni di quote e atti di vendita di terreni?» 2. «Secondo la corretta interpretazione da attribuire al complesso di norme del Regolamento 1782/2003 (artt.2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43, 44) ai fini dell’assegnazione definitiva dei titoli PAC, in sede di prima applicazione del pagamento unico, assume rilievo la riduzione della superficie coltivate e degli ettari ammissibili intervenuta nel corso del 2002, dopo la presentazione della domanda da parte dell’ ”agricoltore” e l’assegnazione provvisoria dei titoli, se avvenuta per effetto di atti negoziali di cessione di una parte dei terreni interessati ancora nel corso del 2002 e tale modifica in riduzione può essere operata anche d’ufficio in sede di assegnazione definitiva?». ordina la sospensione del processo; dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a norma dell’art.3 della legge 13.3.1958 n.204.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 20 giugno 2023