il primo motivo di ricorso, denunziando nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101,102 e 354 c.p.c., lamenta che la decisione impugnata abbia accolto l’eccezione dell’appellante di difetto di integrità del contraddittorio sulla base della mera natura condominiale della terrazza a livello e del relativo pluviale, omettendo di considerare che la sua otturazione era esclusivamente addebitabile ad un difetto di manutenzione da parte del convenuto; sotto altro profilo si deduce che l’eccezione avrebbe dovuto essere respinta per non avere l’appellante indicato i litisconsorti necessari asseritamente pretermessi;
la censura che denunzia la violazione dell’art. 102 c.p.c. è manifestamente fondata, avendo questa Corte precisato che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o della terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell’ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni (nella specie di obbligazioni propter rem), ma nell’ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 c.c., con l’effetto che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ((Cass. S.U. n. 9449 del 2016; Cass. n. 3239 del 2017);
da tale orientamento, che si condivide, discende che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’art. 2055 c.c., il quale esclude, per giurisprudenza costante di questa Corte, il litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell’illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condomino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri condomini (Cass. n. 20692 del 2016; Cass. n. 1674 del 2015);
priva di pregio appare l’argomentazione sollevata dal controricorrente in memoria, laddove ha dedotto che l’orientamento sopraindicato non risulta invocato dal ricorso, tenuto conto che il relativo tema risulta comunque introdotto da ricorrente con la denunziata violazione delle norme in materia di litisconsorzio, nei cui confronti questa Corte, trattandosi di error in procedendo, è giudice del “fatto processuale” (Cass. n. 20924 del 2019; Cass. S.U. n. 8077 del 2012);
il secondo motivo, che investe la statuizione sulle spese, va considerato assorbito;
la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022