Giu L'eccezione di prescrizione della cartella esattoriale è di competenza del giudice ordinario qualora si riferisca a quella maturata dopo la regolare o meno notifica dopo la cartella
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 24 gennaio 2023 N. 4227
Massima
Appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020).

Con riferimento all’ipotesi di deduzione della prescrizione, “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” (v. anche Cass. Sez. Un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).

“Nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all’esame del giudice la definitività` o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’insussistenza di una situazione di “definitività`” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell’atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (Cass. Sez. Un. ordinanza n. 16986/2022; Cass. Sez. Un., 8465/2022).

Casus Decisus
Con sentenza n. 1906/2021, depositata il 08/10/2021, la Corte d'appello di Firenze, nel giudizio di opposizione proposto ai sensi degli artt. 702 bis e 615 c.p.c. da L. A., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, diretto a far accertare l’intervenuta prescrizione dei crediti recati da 34 cartelle di pagamento impugnate unitamente agli estratti di ruolo consegnati al contribuente nel luglio 2017 che assumeva mai notificate, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, relativamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, l’incompetenza del giudice ordinario, in favore del giudice del lavoro, relativamente alle cartelle aventi ad oggetto crediti INPS ed INAIL, l’incompetenza del giudice ordinario, in favore del giudice di pace, relativamente alle cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al Codice della Strada (cfr. sentenza n. 431/2020 del Tribunale di Firenze). Il giudice di appello, come meglio riportato nella sentenza, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a 27 cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti tributari, nonché in relazione alla cartella n. 04120120000925546, limitatamente ai crediti IRPEF, ed ha rimesso la causa, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., al Tribunale di Firenze. La Corte di merito ha affermato che, nel caso di specie, va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in quanto “è pacifico e incontestato che la presente controversia attiene al tema della dedotta sopravvenuta prescrizione, ovvero a fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successiva all’epoca delle cartelle di pagamento sopra richiamate”. A supporto della decisione vengono richiamati i principi espressi da questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020) in ordine al discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate aventi natura tributaria. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. Il contribuente resiste con controricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 24 gennaio 2023 N. 4227 Manna Antonio

Con l'unico motivo di censura, rubricato «violazione degli artt. 2 e 19, d.lgs. 546/92, 37 c.p.c. e 57 del D.P.R. 602/73 in relazione all’art. 360, co. 1 n.1 c.p.c. – difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai crediti di natura tributaria», la ricorrente deduce che il giudice di appello ha impropriamente applicato alla fattispecie per cui è causa i principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, atteso che l’impugnato estratto di ruolo non è «atto dell’esecuzione forzata suscettibile di essere neutralizzato con l’opposizione all’esecuzione».

Deduce, altresì, l’Agenzia delle Entrate che «il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario dipende sia dalla natura dei crediti sottesi sia dal contenuto della contestazione, se volto a mettere in discussione la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa ovvero se contesti l’azione esecutiva in sé, sotto diversi versanti, concernenti vuoi l’an, vuoi il quomodo dell’esecuzione e che tutte le ragioni comunque idonee a paralizzare o impedire l’azione esecutiva, che intervengano a valle della notifica della cartella non si pongono come ragioni che fonderebbero l’impugnazione del titolo e, pertanto, correttamente appartengono pleno iure alla sola esecuzione, onde il giudice naturale di tutte dette controversie non può che rinvenirsi nel giudice ordinario».

Evidenzia, infine, che «(n)ella vicenda che ci occupa (…) l’opposizione proposta non ha trovato origine da un’azione esecutiva dell’ente di riscossione, né l’estratto di ruolo costituisce un atto di esecuzione, e, men che meno, prelude ad un’esecuzione (arg. ex Cass. n. 384/2016)» per cui deve valere il principio secondo cui «(l’)impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento, se autonomamente impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie».


Si legge, di contro, nel controricorso che «l’art. 615 c.p.c. al primo comma disciplina l’opposizione a precetto (…) e l’oggetto del giudizio promosso dal Sig. A. è costituito dall’opposizione ex art. 615 I° comma c.p.c., essendo in contestazione il diritto dell’Agente della riscossione ad agire esecutivamente per il recupero dei crediti che si sono estinti a seguito del decorso del termine prescrizionale successivamente alla formazione del titolo», per cui poiché «la cartella esattoriale è un titolo esecutivo che ingloba una richiesta “permanente” verso il contribuente (…) l’azione proposta da quest’ultimo per far valere l’intervenuta prescrizione ha natura ontologicamente oppositiva, costituendo una chiara e legittima reazione alla immanente pretesa dell’ente impositore, che detiene un titolo esecutivo – con credito certo, liquido ed esigibile – in forza del quale può agire in qualsiasi momento». 


La Corte di Appello di Firenze, nell’impugnata sentenza, ha fatto propria la tesi del contribuente secondo cui ove la cartella esattoriale non sia stata notificata, come si assume nel ricorso introduttivo del presente giudizio, è consentito al contribuente far valere, in via di azione, un fatto estintivo del credito successivo alla data di presunta notifica della cartella, prescrizione maturata proprio in ragione della mancanza di un efficace evento interruttivo, assumendo, appunto, acquisita la conoscenza della pretesa impositiva recata dalla cartella medesima, a causa del dedotto vizio di notificazione, soltanto a seguito della ottenuta consegna dell’estratto di ruolo.

La relativa controversia, dunque, sarebbe devoluta alla cognizione del giudice ordinario, non già di quello tributario, ed a nulla rileverebbe la natura tributaria del credito preteso «essendo in contestazione il diritto dell’Agente della riscossione ad agire esecutivamente».

Il regolamento preventivo di giurisdizione, ritualmente e tempestivamente proposto dall’Agente della riscossione prima della decisione anche nel merito della controversia, pone all’esame di queste Sezioni Unite la questione, non nuova, concernente l’individuazione del plesso giurisdizionale competente a decidere la controversia di cui sopra s’è detto.


Il quadro normativo di riferimento è costituito:

1) dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;

2) dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.

Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020).
Nella sopra indicata pronuncia (Punto 4.3) si è chiarito, proprio con riferimento all’ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” (v. anche Cass. Sez. Un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell’ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all’esame del giudice la definitività` o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’insussistenza di una situazione di “definitività`” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell’atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. Sez. Un., 8465/2022).

???????Va, in conclusione, accolto il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria (meglio indicate nel dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Firenze).

Il regime delle spese del presente giudizio va rimesso alla pronunzia di merito del giudice indicato.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice tributario cui rimette anche la liquidazione delle spese del giudizio.
Così deciso il 24 gennaio 2023 in Roma