Giu Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all’attualità, l’esigenza assistenziale laddove l’ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 16 maggio 2023 N. 13420
Massima
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all’attualità, l’esigenza assistenziale laddove l’ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele. È irrilevante il fatto che nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio avesse un lavoro.

Casus Decisus
Testo in attesa di pubblicazione Con ricorso ex L. 898-70, art. 9 E.P. ha chiesto al Tribunale di Bologna la condanna di D.F.A. al versamento di una somma mensile non inferiore ad Euro 500,00 a modifica delle condizioni di divorzio, deducendo di essere invalido e privo di redditi. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda. E. ha proposto reclamo alla Corte d'appello che, pur ritenuta ammissibile la domanda di assegno divorzile, poiché non si era formato alcun giudicato sulla stessa, ha respinto il reclamo osservando: a) che non ne sussistono i presupposti in relazione alla funzione compensativa dell'assegno, poiché entrambi i coniugi, separati sin dal 1995 senza che fosse previsto alcun contributo economico, lavoravano (anzi l'E. aveva una avviata attività commerciale), dal matrimonio non sono nati figli e non risulta che il richiedente abbia sacrificato le proprie aspirazioni di attività professionale per le esigenze della famiglia; b) in relazione alla funzione assistenziale dell'istituto osserva che sebbene la ex moglie abbia una pensione come insegnante e sia proprietaria dell'appartamento già costituente la casa coniugale, non che risulta che

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - ORDINANZA 16 maggio 2023 N. 13420 Acierno