Giu I nonni (ascendenti), in ordine di prossimità, devono contribuire al mantenimento dei nipote se i genitori non hanno i mezi sufficienti
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 16 maggio 2023 N. 13345
Massima
Gli ascendenti, ai sensi dell'art. 316 bis c.c "sono chiamati in surroga per le obbligazioni del padre". L'art. 316 bis c.c., che riproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. dispone infatti che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Casus Decisus
omissis madre della minore omiss  della quale ella ha l'affidamento "super esclusivo", ha proposto ricorso ex art 316 bis c.c. nei confronti degli ascendenti paterni per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento della minore, esponendo che con la sentenza di separazione è stato posto a carico del padre un contributo di euro 350,00 mensili, rimasto inadempiuto per anni al punto che il padre è stato condannato nel 2017 ai sensi dell'art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi, rendendosi di fatto irreperibile. Il Tribunale ha accolto le richieste della madre, emettendo decreto a carico dei nonni per la somma di euro 200,00 mensili. Il decreto è stato opposto; il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione. Gli ascendenti paterni hanno proposto appello, che è stato respinto dalla Corte d'appello di Milano rilevando che l'obbligo di mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità della madre di produrre reddito e i nonni sono stati chiamati in surroga per le obbligazioni del padre nei confronti della minore; l'obbligo del padre al mantenimento della figlia è un fatto positivo e non controverso e altrettanto dicasi per l'inadempimento di quell'obbligo; che l'inadempimento volontario rende operativa la previsione della norma sul dovere degli ascendenti; che è adeguata la misura del contributo, posto che entrambi gli ascendenti hanno proprietà immobiliari e sono titolari di trattamenti pensionistici. Avverso la predetta sentenza gli ascendenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo. Si è costituita con controricorso la madre della minore, che ha anche depositato memoria. La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 2 marzo 2023

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA 16 maggio 2023 N. 13345 Maria Acierno

1. Con il primo e unico motivo del ricorso le parti lamentano ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 316 bis, 433 e 2697 del codice civile. I ricorrenti deducono che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori e che l'obbligo degli ascendenti ha natura subordinata e sussidiaria, nel senso che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei genitori non continuisca al mantenimento dei figli; che peraltro nella specie non vi è prova alcuna che la madre abbia esperito nei confronti del genitore inadempiente i rimedi che la legge consente, in primo luogo il pignoramento dei beni o dei conti bancari poiché la Corte ha fatto riferimento soltanto continui trasferimenti del padre che si era di fatto reso irreperibile.

2.- Il motivo è infondato.

La Corte milanese espone invero, in alcuni passaggi della motivazione, argomentazioni non condivisibili, laddove afferma che gli ascendenti, ai sensi dell'art. 316 bis c.c "sono qui chiamati in surroga per le obbligazioni del padre".

L'art. 316 bis c.c., che riproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. dispone infatti che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Ciò rende evidente che non si tratta infatti di "surroga" ma di responsabilità sussidiaria, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori.

Il Collego intende qui ribadire il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli(Cass. n. 10419 del 02/05/2018).

???????Tuttavia, pur se la sentenza impugnata è - in partecensurabile in relazione alla motivazione in diritto, è però conforme a diritto il dispositivo, il che comportata non la cassazione della sentenza, ma la correzione della motivazione ex art 384, ultimo comma c.p.c. Ed invero nella sentenza impugnata si osserva come non solo vi è stato un reiterato inadempimento da parte del padre, ma anche che la madre non è riuscita a riscuotere il contributo posto a carico del padre della bambina in ragione dei reiterati cambiamenti del luogo di residenza e di lavoro di quest'ultimo, comportamenti che la Corte ha ritenuto elusivi.

La individuazione di un luogo di residenza e di un datore di lavoro è infatti il presupposto necessario per poter esperire le azioni a tutela del credito.

Si è inoltre ricostruita, sia pure nella parte in fatto della sentenza impugnata, la complessiva condizione della madre che non ha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minore posto che vive in un appartamento ALER (edilizia economica e popolare) e gode di un reddito di appena euro 612,00 mensili e sono state richiamate le motivazioni della sentenza di primo grado ove si è evidenziato che la  omissis non può al momento incrementare la propria condizione reddituale, dovendosi occupare direttamente e da sola dalla figlia. Si è altresì ricostruita la condizione economica degli ascendenti proprietari di diversi immobili e percettori di reddito da pensione.

In tal modo la Corte ha reso evidente -nonostante l'errore motivazionale di cui si è detto- la sussistenza dei presupposti per ritenere l'obbligo degli ascendenti, in ragione della complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti, segnatamente stigmatizzando il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso, posto che egli è stato condannato in sede penale, e che -restando di fatto irreperibileviene meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli di cura educazione ed istruzione che di conseguenza gravano per intero sulla madre, capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento dei minori.

Da ciò consegue che, in questa situazione, le esigenze di vita della minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre, e pertanto i nonni, la cui posizione economica viene adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, sono tenuti al loro contributo. Ne consegue il rigetto del ricorso. In ragione dell'intervento correttivo le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate. Il procedimento è esente da contributo unificato e pertanto nulla deve dichiararsi sulla applicabilità dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 02/03/2023