Giu Il Condominio ha l’onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi
Tribunale di Torino, Ottava sezione - SENTENZA 27 marzo 2023 N. 1297
Massima
Il Condominio, nel caso di specie, ha l’onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi”, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).

Per costante giurisprudenza (Tribunale Torino, sentenza n. 2253 del 26 maggio 2022) il credito dell’amministratore condominiale si fonda ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini; di conseguenza, vige l’ordinaria prescrizione decennale. Si deve infatti escludere l'applicabilità della prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., non trattandosi di credito soggetto a pagamento periodico, o la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., applicabile in caso di contratto d'opera intellettuale (cfr. Trib. Ivrea, sent. n. 3383 del 28.02.2020).

Casus Decisus
Con ricorso del 12.02.2021 OMISSIS chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. --- nei confronti del CondominioOMISSIS in Torino, per il pagamento di € 14.452,37 oltre interessi e spese della procedura monitoria. Con atto di citazione in opposizione depositato in data 26.04.2021 il Condominio OMISSIS, in persona del suo amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso il citato decreto, sollevando eccezione di avvenuta prescrizione del credito ingiunto. Altresì, nel merito chiedeva dichiararsi la nullità e/o inefficacia del decreto ritenendo il credito dell’opposto irripetibile. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in data 21.09.2021 OMISSIS & C. s.a.s. che demandava respingersi le eccezioni di prescrizione sollevate da controparte perché manifestamente infondate; confermare il decreto ingiuntivo ----- del Tribunale di Torino emesso il 17.03.2021 a favore di OMISSIS s.a.s., per l’effetto dichiarare tenuto e condannare il Condominio OMISSIS, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento della somma di € 14.452,37 oltre spese del monitorio ed accessori di legge; Nella prima udienza in data tenutasi in data 14.10.2021 le parti chiedevano concedersi i termini previsti ex art. 183 comma c.p.c., parte opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 14.10.2021 concedeva i termini previsti ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuto che a seguito dell’opposizione sussistono gravi motivi in contrario attinenti alla sussistenza e all’entità del credito azionato, non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Con ordinanza, in data 19.02.2022 ritenutane l’ammissibilità e la rilevanza il G I ammetteva le prove testimoniali dedotte dalle parti in materia diretta e contraria, fissando per l’assunzione l’udienza del 21.5.2022 h. 11:30, limitatamente a due testi per parti da sentire in tale udienza. Assunte le prove testimoniali e ritenuto che il processo fosse totalmente istruito, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 22.12.2022. In data 22.12.2022 le parti hanno precisato le conclusioni richiamando le rispettive conclusioni in atti e il Giudice ha trattenuto la causa a decisione concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c.

Testo della sentenza
Tribunale di Torino, Ottava sezione - SENTENZA 27 marzo 2023 N. 1297

L’opposizione è infondata e non può essere accolta.

1. L’eccezione di prescrizione sollevata dal Condominio OMISSIS deve essere rigettata.

Per costante giurisprudenza (Tribunale Torino, sentenza n. 2253 del 26 maggio 2022) il credito dell’amministratore condominiale si fonda ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini; di conseguenza, vige l’ordinaria prescrizione decennale. Si deve infatti escludere l'applicabilità della prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., non trattandosi di credito soggetto a pagamento periodico, o la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., applicabile in caso di contratto d'opera intellettuale (cfr. Trib. Ivrea, sent. n. 3383 del 28.02.2020).

Il credito dunque non risulta prescritto.

2.L’importo richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, sotto il profilo del quantum, è pari ad €. 14.452,37; Costituendosi nell’opposizione OMISSIS ha dedotto e contestualmente ha dimostrato che: -in relazione alla gestione ordinaria 2013/2014, elencava tutta una serie di pagamenti, con allegati documenti (comparsa di costituzione pagg. 11 § 11.1.) per un complessivo importo di €. 3.626,56. Sottraendo da questo il totale di cassa di esercizio 2012/2013 per € 1.209,80, vi è un totale di € (3.626,56 – 1.209,80) = €. 2416,76. Tali somme sono state anticipate dal conto corrente OMISSIS presso Unicredit come Dimostrato documentalmente (Documenti da 20 a 24 ); -in relazione alla gestione riscaldamento 14.11.2014 (doc. 25a - 25b) OMISSIS pagava e dimostrava di aver pagato €. 12.035,61. Sommando i due addendi abbiamo €. (2.416,76 + 12.035,61) = €. 14.452,37, che è per l’appunto, ed al centesimo, l’importo che è stato ingiunto. Tutti i pagamenti eseguiti riguardano obbligazioni contratte dal condominio (spese deliberate ed approvate) e sono stati eseguiti con denaro proprio di ... In quanto al momento dell’effettivo pagamento non vi erano i fondi necessari (tabelle allegate alla relazione );

OMISSIS ha assolto l’onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato particolare, l’esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.

Il Condominio, nel caso di specie, ha l’onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi”, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).

???????Tale onere probatorio non è stato assolto. Il Condominio, come emerge dagli atti processuali, asserisce che i pagamenti all’amministratore condominiale erano avvenuti non solo in contanti ma anche per assegni. Non è stata prodotta alcuna ricevuta di un pagamento in contante o documenti inerenti agli assegni bancari. L’opposizione va pertanto rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

RIGETTA l’opposizione e, per l’effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. ----- emesso nei confronti del Condominio OMISSIS in Torino di € 14.452,37 CONDANNA il CONDOMINIO OMISSIS al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 145,00 per esposti, IVA e CPA come previsto D.M. 147/2022