Giu Sollevamento questione: criteri distintivi fra materia urbanistica ed appalto di opere pubbliche e, in particolare, sulla riconducibilità a quest’ultima materia della fase esecutiva di concessioni di lavori pubblici
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA 22 marzo 2023 N. 8054
Massima
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione relativa al riparto di giurisdizione - alla luce degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nonché dell’art. 31-bis della legge n. 109 del 1994 – con riguardo ai criteri distintivi fra materia urbanistica ed appalto di opere pubbliche e, in particolare, sulla riconducibilità a quest’ultima materia della fase esecutiva di concessioni di lavori pubblici, per la quale sia avanzata domanda di risarcimento dei danni collegati all’iscrizione di riserve per i maggiori oneri connessi all’andamento anomalo dei lavori e, quindi, derivanti dall’inadempimento di obblighi contrattuali già assunti con una originaria convenzione, anziché dal ritardo nell’adozione di atti coinvolgenti l’esercizio di poteri discrezionali della concedente.

Casus Decisus
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere G. M.. Ritenuto che il Consorzio F.r, concessionario delle prestazioni integrate per la progettazione definitiva del raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni di Messina e S. Filippo e per la costruzione di un tratto di linea compreso tra le stazioni di Messina e Rometta, convenne in giudizio la R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 25.187.990,54, oltre interessi e maggior danno per l'inadempimento, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri sopportati a causa dell'anomalo andamento dei lavori previsti dalla convenzione stipulata il 7 marzo 1984 e dal terzo atto addizionale, nonché di quelli previsti dal verbale di accordo sottoscritto il 5 agosto 1997; che si costituì la RFI, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto; che con sentenza del 15 ottobre 2009, il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; che l'impugnazione proposta dal Consorzio è stata rigettata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 10 giugno 2015, la quale ha ritenuto che la controversia fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto non riguardante un appalto di opere pubbliche, ma una concessione di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici e prestazioni integrate, ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dal ritardo nell'adozione di atti integrativi e addizionali la cui emanazione era rimessa alla discrezionalità della concedente, con la conseguente esclusione della configurabilità di una posizione di diritto soggettivo del concessionario; che avverso la predetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria; che la RFI ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - ORDINANZA INTERLOCUTORIA 22 marzo 2023 N. 8054

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione il Consorzio denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sostenendo che, nel ritenere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, la sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto l'oggetto della concessione alla materia urbanistica, non avendo considerato che lo stesso era costituito dall'affidamento della progettazione e della costruzione di opere, configurabili rispettivamente come appalto di servizi e di lavori; che in tale settore la giurisdizione del Giudice amministrativo è limitata alle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento, in ordine alle quali non era stata sollevata alcuna contestazione, mentre, ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109 del 1994, la materia delle concessioni è interamente assimilata a quella degli appalti, ai fini del riparto di giurisdizione, fatta eccezione soltanto per l'ipotesi, nella specie non ricorrente, delle concessioni di costruzione e gestione; che inoltre, ad avviso del ricorrente, la domanda di risarcimento non traeva origine dal mancato esercizio di poteri discrezionali delle Ferrovie, dal momento che le pretese avanzate con l'iscrizione delle riserve avevano ad oggetto i maggiori oneri sopportati per effetto dell'anomalo andamento dei lavori conseguente al tardivo affidamento di una parte degli stessi e dagli scioperi e dall'assenteismo delle maestranze, che avevano fortemente inciso sulla capacità produttiva di esso Consorzio; che, infine, il lamentato ritardo nell'affidamento degli ulteriori lavori costituiva inadempimento del vincolo assunto con l'originaria convenzione, rispetto al quale gli atti integrativi ed addizionali svolgevano una funzione meramente riproduttiva, mentre la preesistenza del vincolo trovava conferma nella nomina del commissario straordinario, prevista dal d.l. n. 67 del 1997 per le opere già appaltate o affidate in concessione; che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente una questione di giurisdizione, in ordine alla quale il ricorrente ha sollevato una pluralità di censure, alcune delle quali riguardanti l'inquadramento della controversia nella materia urbanistica, anziché in quella dell'appalto di opere pubbliche, e l'inclusione in quest'ultima delle controversie relative alla fase esecutiva di concessioni di lavori pubblici, altre concernenti la riconducibilità della pretesa risarcitoria all'inadempimento di obblighi contrattuali già assunti con l'originaria convenzione, anziché al ritardo nell'adozione di atti coinvolgenti l'esercizio di poteri discrezionali della concedente; che la complessità dei quesiti prospettati, per la cui soluzione la sentenza impugnata ha fatto richiamo a pronunce di legittimità alquanto risalenti, e l'opportunità di vagliare la questione alla stregua della più recente giurisprudenza in materia di riparto della giurisdizione, poste anche in relazione con la mancanza di precedenti specifici relativi a fattispecie analoghe o aventi comunque caratteristiche comuni a quella in esame, inducono a ritenere giustificata la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti la necessità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

rimette gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite civili.

Così deciso in Roma il 17/11/2022 Il Presidente