Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione il Consorzio denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sostenendo che, nel ritenere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, la sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto l'oggetto della concessione alla materia urbanistica, non avendo considerato che lo stesso era costituito dall'affidamento della progettazione e della costruzione di opere, configurabili rispettivamente come appalto di servizi e di lavori; che in tale settore la giurisdizione del Giudice amministrativo è limitata alle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento, in ordine alle quali non era stata sollevata alcuna contestazione, mentre, ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109 del 1994, la materia delle concessioni è interamente assimilata a quella degli appalti, ai fini del riparto di giurisdizione, fatta eccezione soltanto per l'ipotesi, nella specie non ricorrente, delle concessioni di costruzione e gestione; che inoltre, ad avviso del ricorrente, la domanda di risarcimento non traeva origine dal mancato esercizio di poteri discrezionali delle Ferrovie, dal momento che le pretese avanzate con l'iscrizione delle riserve avevano ad oggetto i maggiori oneri sopportati per effetto dell'anomalo andamento dei lavori conseguente al tardivo affidamento di una parte degli stessi e dagli scioperi e dall'assenteismo delle maestranze, che avevano fortemente inciso sulla capacità produttiva di esso Consorzio; che, infine, il lamentato ritardo nell'affidamento degli ulteriori lavori costituiva inadempimento del vincolo assunto con l'originaria convenzione, rispetto al quale gli atti integrativi ed addizionali svolgevano una funzione meramente riproduttiva, mentre la preesistenza del vincolo trovava conferma nella nomina del commissario straordinario, prevista dal d.l. n. 67 del 1997 per le opere già appaltate o affidate in concessione; che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente una questione di giurisdizione, in ordine alla quale il ricorrente ha sollevato una pluralità di censure, alcune delle quali riguardanti l'inquadramento della controversia nella materia urbanistica, anziché in quella dell'appalto di opere pubbliche, e l'inclusione in quest'ultima delle controversie relative alla fase esecutiva di concessioni di lavori pubblici, altre concernenti la riconducibilità della pretesa risarcitoria all'inadempimento di obblighi contrattuali già assunti con l'originaria convenzione, anziché al ritardo nell'adozione di atti coinvolgenti l'esercizio di poteri discrezionali della concedente; che la complessità dei quesiti prospettati, per la cui soluzione la sentenza impugnata ha fatto richiamo a pronunce di legittimità alquanto risalenti, e l'opportunità di vagliare la questione alla stregua della più recente giurisprudenza in materia di riparto della giurisdizione, poste anche in relazione con la mancanza di precedenti specifici relativi a fattispecie analoghe o aventi comunque caratteristiche comuni a quella in esame, inducono a ritenere giustificata la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti la necessità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
rimette gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite civili.
Così deciso in Roma il 17/11/2022 Il Presidente