Giu Gli atti dispositivi del fideiussore all'azione revocatoria, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione in base al solo requisito della consapevolezza del pregiudizio
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 10 gennaio 2023 N. 330
Massima
L'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria presuppone la sola esistenza di un debito, e non pure che questo sia concretamente esigibile. Pertanto, prestata fideiussione per le future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore ad essa successivi, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni); il fideiussore diviene debitore del creditore procedente con la nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.

Casus Decisus
U. s.p.a. agì in giudizio, con atto di citazione del 9 luglio 2012, in revocatoria contro R. R., fideiussore della società P.I. s.r.l., in quanto questi, quale debitore di somme per circa quattro milioni di euro, in forza di mutuo e di decreti ingiuntivi passati in giudicato, o comunque definitivi, aveva donato ai figli A., A. e G., con atto pubblico dell'ottobre 2010, una cospicua parte del suo patrimonio immobiliare. La domanda, nel contraddittorio delle parti, venne accolta dal Tribunale di Messina, che dichiarò l'inefficacia dell'atto. R. R. impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di appello di Messina, nel ricostituito contraddittorio con la cessionaria del credito, e con l'intervento di due ulteriori creditori, con sentenza n. 551 del 3 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, R. R. Resistono, con separati controricorsi, A. S. s.r.l. e F. 1 S. s.p.a. SPV P. s.r.l. è rimasta intimata. La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c. La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. A. S. ha depositato memoria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE - ORDINANZA 10 gennaio 2023 N. 330 CIRILLO ETTORE

I due motivi di ricorso pongono, il primo, censure di violazione e falsa applicazione il primo dell'art. 2901 c.c., in relazione all'affermazione della sentenza d'appello dell'essere il credito dell'originario creditore agente in revocatoria, U. s.p.a., anteriore all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, effettuato per atto pubblico il 5 ottobre 2020, e, il secondo, dell'art. 91 c.p.c. relativamente alle spese, in quanto la Corte territoriale avrebbe condannato alla loro rifusione anche in favore di parti intervenute solo nella fase d'appello. Il secondo mezzo profila una censura, inoltre, relativamente al c.d. raddoppio del contributo unificato.

Il primo motivo è infondato.

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 3676 [del] 15 febbraio 2011, Rv. 616596-01; n. 20376 del 9 ottobre 2015 Rv. 637463-01; e, da ultimo, n. 10522 del 3 giugno 2020, Rv. 658031-01).

Nella specie, inoltre, l'atto dispositivo di Rosario R. in favore dei figli era, pacificamente, a titolo gratuito, cosicché era sufficiente, ai fini della concretizzazione dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, la sola consapevolezza del debitore di recare pregiudizio, mediante l'atto dispositivo posto in essere, alle ragioni del creditore (da ultimo, quale espressione di un orientamento costante, si veda Cass. n. 9192 del 2 aprile 2021, Rv. 661147-01). Nella specie, inoltre, la Corte territoriale ha motivato sulla conoscenza del pregiudizio, da parte dei soggetti beneficiati, in considerazione dell'essere essi tutti figli di Rosario R.

Il secondo motivo è del tutto destituito di fondamento: la situazione di soccombenza è stata correttamente riferita da parte della Corte territoriale a carico del R. e nei confronti sia dell'originaria parte agente in revocatoria che delle altre società creditrici intervenute in giudizio, sebbene soltanto in fase d'appello, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle intervenienti.

La parte di detto motivo riferita all'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato parimenti è del tutto infondata, oltre che inammissibile, come da giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. un., n. 4315 del 20 febbraio 2020, Rv. 657198-01 e seguenti).

Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, come in dispositivo, in favore di A. S.s.r.l. e di F. S. s.r.l.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 12.000,00 in favore di A. S. s.r.l. e in euro 10.000,00 in favore di F.S. s.r.l., oltre euro 200,00 per ciascun controricorrente a titolo di esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, CA e IVA per legge, sulle dette somme.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.