Con il primo motivo si è denunciata la nullità della sentenza per non aver accolto l'eccezione - già proposta in primo grado nell'ultimo capoverso del terzo motivo dell'atto di costituzione e richiamata in appello al punto 2 dell'atto di impugnazione - di tardività e conseguente inammissibilità del ricorso del contribuente per intervenuta decadenza ex art. 21, comma 1, cc < del d.lgs. n. 546 del 1992 (ricorso proposto dal contribuente in n it data 11 gennaio 2011, nonostante la ricezione dell'avviso di liquidazione della tassa per l'anno d'imposta 2009 già nel luglio o 2010).
2. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione dell art. 112 cod.proc.civ., avendo la Commissione Tributaria Regicon indebitamente accolto il ricorso del contribuente ritenendolo indirizzato non tanto avverso l'avviso di liquidazione, ma avverso il provvedimento di diniego di autotutela del 29 novembre 2020.
3. Con il terzo motivo si è lamentata l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla incompetenza della Giunta comunale a deliberare le categorie tariffarie della Tarsu per violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo stata tale eccezione sollevata nelle istanze di autotutela presentate in data 12 luglio e 13 agosto 2020.
4. Con il quarto motivo si è dedotta l'illegittimità della disapplicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 2009 (peraltro non espressamente richiesta dal contribuente) in presenza di un provvedimento di ratifica da parte del Consiglio comunale (delibera del 29 maggio 2009, n. 13).
5. Come già rilevato da questa Corte nell'ordinanza interlocutoria del 6 aprile 2022, la prima censura, avente ad oggetto la mancata decisione sull'eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio, sebbene qualificata dal ricorrente come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.pen., va ricondotta all'omessa pronuncia e, pertanto, all'error in procedendo, consentendo l'accesso della Corte di cassazione agli atti del processo (v., tra le tante, Sez. 2, ord., n. 20716 del 13/08/2018, Rv. 650015 - 02), che sono stati, difatti, acquisiti ed esaminati.
6. In ordine a tale motivo deve premettersi che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il ricorso del contribuente ha ad oggetto l'avviso di pagamento per la Tarsu relativa al 2009 ("la C.T.P. di Salerno aveva accolto il ricorso proposto da omissis avverso e per l'annullamento dell'avviso di pagamento, dell'importo di euro 465,00, dall'ente a titolo di liquidazione Tarsu anno 2009").
L'accertamento compiuto dal giudice di merito è confermato dal ricorso introduttivo, in cui non vi è alcun riferimento all'impugnazione del diniego di autotutela ed anzi, nelle o o conclusioni, si chiede di "annullare l'accertamento a ruolo di omissis sicché il giudizio ha ad oggetto il primo atto (-) impositivo notificato al contribuente e, cioè, l'avviso di cc pagamento inviato da al contribuente anteriormente alla sua istanza di autotutela del 12 luglio 2010.
Il Comune costituitosi ha eccepito, sin dal primo atto introduttivo, la tardività del ricorso introduttivo (v. p. 3 della cc memoria di costituzione: "anche in riferimento ai concreti atti 2 impositivi il ricorso è tardivo"). Tale eccezione è stata reiterata n in sede di appello.
8. Non può, quindi, ritenersi formato alcun giudicato implicito o interno in ordine alla tempestività del ricorso, in considerazione dell'eccezione proposta in primo grado e reiterata in appello, su cui non vi è stata pronuncia da parte dei giudici di merito. Deve, peraltro, ricordarsi che, in tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti, è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla o questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità cc d'ufficio il giudicato implicito (v., da ultimo, Sez. 5, n. 32637 del n 12/12/2019, Rv. 656371 - 01).
9. Dall'esame degli atti si evince che il ricorso introduttivo è o stato notificato al Comune, tramite consegna allo stesso, in data 11 gennaio 2011 (come da protocollo agli atti) ed è, dunque tardivo rispetto l'avviso di pagamento ricevuto dal contribuente, secondo le sue stesse allegazioni, anteriormente alla sua azione di autotutela del 12 luglio 2010. Peraltro, nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per o o la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a (-) dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva cc conoscenza del predetto atto (Sez. 5, n. 10209 del 27/04/2018, Rv. 647969 - 01).
Nel presente giudizio il contribuente ha prodotto l'avviso di pagamento ricevuto, senza, tuttavia, allegare la documentazione relativa alla sua notificazione, di cui, cc quindi, non è possibile accertare la data precisa che, comunque, 2 2 in base alle stesse allegazioni difensive del contribuente, si n colloca anteriormente al 12 luglio 2010.
10. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo, la c7, sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, il ricorso introduttivo del giudizio dichiarato inammissibile per tardività.
11. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti gli altri, e conseguentemente la sentenza impugnata cassata ed il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato inammissibile per tardità. Le spese del giudizio di merito devono essere integralmente compensate, mentre quelle di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la o soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile per tardività il ricorso introduttivo del giudizio; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di o o merito; condanna a rifondere al Comune di le spese di lite, che liquida in complessivi euro 600,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023