2.1- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.337 ter, quarto comma, cod.civ., 115, 116 e 210 cod.proc.civ., nonché l'omesso esame circa fatti decisivi. Il ricorrente sostiene che, secondo la norma indicata, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale rispetto al rispettivo reddito, e che la previsione della corresponsione di un assegno periodico è solo eventuale, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, con riferimento alle reali esigenze della prole.
Ne deduce poi che, una volta raggiunto lo scopo wi nigàii GAt r merrale 6933/2023 Data pubblicazione 08/03/2023 principio di proporzionalità mediante la previsione dell'assegno periodico, una ripartizione delle spese ulteriori tra i genitori diversa da quella paritetica sarebbe illegittima. La Corte di appello, nel respingere il gravame, dopo avere ripercorso l'accertamento in ordine alle capacità reddituali e patrimoniali dei due genitori, (i) ha esaminato le richieste istruttorie ed ha respinto le reiterate richieste istruttorie di ritenendole superflua a fronte del complessivo quadro probatorio valutato dal primo giudice ai sensi dell'art.337 quater, comma quarto, cod.civ.; (ii) ha affermato che il Tribunale aveva quantificato l'assegno perequativo e si era discostato da una ripartizione in pari quota delle spese extra assegno, all'uopo rimarcando che la valutazione aveva tenuto conto di tutti gli indici normativamente indicati, ed osservando, di contro, che il ricorrente si era limitato a contestare fondatamente solo una delle voci reddito (relativa alle eredità conseguite), ma non le altre. Il ricorrente, anche sul piano della completezza dell'esame dei fatti decisivi, si duole sostanzialmente del fatto che sul piano economico, non si sia tenuto conto dell'errore relativo ai suoi redditi, pur avendolo la Corte di appello accertato, e che la quantificazione dell'assegno e la ripartizione delle spese straordinarie non abbia tenuto conto delle effettive esigenze dei minori, fondandosi su presunzioni e sulla prospettazione della madre.
2.2.- Il primo motivo è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
2.3.- E' necessario, in premessa, chiarire che risulta del tutto infondato il motivo ove propugna la tesi circa la non necessaria debenza dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli da parte del genitore che non assume la veste di collocatario privilegiato dei minori, così come la contestazione da parte del ricorrente, anche come violazione di legge, della determinazione inconcreto operata dal giudice di merito con riguardo al proprio concorso nell'onere di mantenimento dei figli; ciò perché involge una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori insindacabile in questa sede, dolendosi della non adeguata considerazione da parte della Corte di appello dei parametri normativi individuati dall'art. 337 ter, quarto comma, cod.civ. e ne contesta la determinazione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n. 19299/2020, Cass. n. 28483/2022), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., n. 17089/2013).
La sentenza impugnata ha ritenuto che la misura dell'assegno periodico stabilita dal Tribunale era consona alle possibilità del genitore, che gode di un reddito maggiore, superiore di due terzi rispetto a quello della moglie, ed alle esigenze dei figli, operando una valutazione sistematica secondo gli anzidetti parametri e ciò consente di escludere i prospettati vizi, anche come omesso esame sulle circostanze dedotte dal ricorrente negli atti di causa, in realtà prese in considerazione dalla Corte territoriale ovvero ritenute irrilevanti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento nell'interesse dei figli.
2.4.- Diversamente, risulta parzialmente fondata la censura in riferimento alla statuizione concernente la partecipazione del padre alle spese straordinarie, nella parte in cui, lamentando l'omesso esame di fatti decisivi, in realtà fa valere una motivaziobe. È necessario premettere, per sgomberare il campo dagli equivoci, che risulta infondato l'assunto del ricorrente, laddove sembra sostenere che la previsione dell'assegno di mantenimento periodico comporterebbe l'incompatibilità con la contribuzione alle spese straordinarie. Quest'ultima, invero, riguarda spese che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n.40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli di guisa che rettamente viene prevista, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice. Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie questa Corte ha già chiarito che queste non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore (Cass. n. 25723/2016). Va, tuttavia, considerato che, come già evidenziato da questa Corte, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (Cass. n. 379/2021).
Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione.
Alla luce di quanto puntualizzato, la decisione impugnata non soddisfa e va cassata perché, laddove ha confermato la ripartizione delle spese straordinarie attestata dal Tribunale sulla percentuale dell'80%, non si è fatta carico di motivare, se non con formula di stile, sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie, e, quindi, anche quelle riconducibili nella categoria sub a), siano state poste nella più elevata misura dell'80% a carico del padre - già onerato da un congruo assegno di mantenimento determinato comparando i redditi caratterizzati, peraltro, dal minore rapporto di uno (la madre) a tre (il padre); a fronte di ciò, anche il rigetto delle richieste istruttorie risulta poco chiaro. La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto e la Corte di appello, nei limiti dell'accoglimento, in sede di rinvio dovrà provvedere ad esaminare tutti i fatti e motivare la propria decisione circa la ripartizione delle spese straordinarie, alla luce dei principi espressi.
3. - Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alla statuizione sulle spese e l'omesso esame di fatti decisivi, è assorbito.
4.- In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in Numero di raccolta generale 6933/2023 motivazione; la sentenza impugnata va dunque cassata con iiribritielone 08/03/2023 della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023